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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5095/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9256/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.10.2022, notificata in data 24.10.2022, pendente:
TRA
(P. IVA/C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa, in Parte_2
virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione dell'appello, dall'avv. Alberto Cinquegrana (C.F. ) e dall'avv. CodiceFiscale_1
Ermenegildo de Michele (C.F. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Luca Boellis (C.F. ), giusta procura in CodiceFiscale_4
calce all'atto introduttivo del primo grado;
APPELLATO
Oggetto: pagamento provvigione procacciatore d'affari.
Conclusioni:
per l'appellante: “A. in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettare ogni e qualunque domanda in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti;
B. condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”;
per l'appellato: “Per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.06.2017, Controparte_1
adiva il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire le provvigioni maturate, in ragione di un asserito rapporto di agenzia o procacciamento di affari, e per la conseguente condanna della al pagamento di Parte_1
euro 13.230,44, oltre interessi e svalutazione monetaria.
pag. 2/27 A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che: nel periodo
2013-2016, aveva svolto a Napoli, in maniera stabile e continuativa, attività promozionale di vendita relativamente a merce del settore abbigliamento, segnatamente nell'interesse della Parte_1
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I, n. 7; in occasione
[...]
dello svolgimento dell'attività in favore della società resistente, quest'ultima gli consegnava il campionario della merce da offrire in visione ai potenziali acquirenti (come comprovato dai seguenti documenti: documento di trasporto n. 24 dell'08/08/2014, documento di trasporto n. 2 del 28/08/2014, documento di trasporto n. 436 del
07/11/2014 e documento di trasporto n. 16 del 17/03/2015); aveva procurato, alla n. 18 ordinativi di prodotti di Parte_1
abbigliamento, per un valore complessivo di € 110.253,65.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , nella Controparte_2
predetta qualità, deducendo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda.
All'udienza del 31.05.2018 il G.L., rilevato che la controversia non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c., rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale.
Con provvedimento del 19.6.2018 il Presidente di Gabinetto assegnava la causa alla XII Sezione Civile del Tribunale di Napoli, che con decreto del 21.06.2018 fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
22.10.2018.
pag. 3/27 La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, , e Parte_2
l'escussione dei testi, ed , Testimone_1 Testimone_2
intimati, rispettivamente, dal ricorrente e dalla resistente.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Accoglie la domanda proposta da per le ragioni indicate in motivazione e, Controparte_1
conseguentemente, condanna a pagare in Parte_1
favore di parte attrice una somma pari a euro 5.147,68; 2) condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano ex D.M. 55/2014 in euro 4835,00 per compensi, oltre IVA e CPA,
e spese generali al 15%”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva Parte_1
tempestivo appello, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi nel giudizio di gravame, nel resistere Controparte_1
all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 03.03.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.03.2025.
pag. 4/27 Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti l'11.03.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, in ordine alla qualificazione del rapporto, osservava: “In virtù del principio della non contestazione deve, pertanto, ritenersi pacifico che, quantomeno in relazione alle campagne AI
2015/2016 e PE 2016, il IG. abbia svolto attività di segnalazione CP_1
di clientela su incarico della società resistente. Le parti concordano, inoltre, sulla qualificazione di tale rapporto come procacciamento di affari. Sebbene, infatti, inizialmente il ricorrente aveva asserito la continuità del rapporto e paventato conseguentemente la sua riconducibilità al contratto di agenzia, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha concordato con la parte resistente sulla natura occasionale delle sue prestazioni”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel censurare tale parte di sentenza, deduceva, da un lato, che, a differenza di quanto affermato dal Giudice, alcun mutamento di domanda era stato operato dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e, dall'altro,
pag. 5/27 che, comunque, tale mutamento, ove pure intervenuto, aveva determinato la formulazione di una domanda del tutto nuova rispetto a quella originaria. Infatti, secondo l'appellante, mentre inizialmente il ricorrente aveva dedotto un rapporto dichiarato come “continuativo”, in seguito lo stesso aveva allegato la mera “occasionalità” del rapporto, così introducendo una domanda del tutto “nuova” e, pertanto, vietata a fronte di quella originaria che, tuttavia, rimaneva immutata.
Di conseguenza, il Tribunale, in assenza di un'espressa “mutatio libelli”, incorreva in un vizio di ultrapetizione o di extrapetizione pronunciandosi su di un fatto non solo mai dedotto ex adverso ma, in ogni caso, del tutto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda originaria.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Ed invero, nella specie, i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti immutati anche dopo il deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e concernono l'espletamento, da parte del CP_1
di un'attività di acquisizione, presso terzi, di ordini di acquisto di merci e nella successiva consegna di tali ordini alla preponente.
Quindi, siccome la qualificazione giuridica del rapporto compete al
Giudice, il quale, fermi restando i fatti che è onere dell'attore allegare, può ricondurre gli stessi ad una fattispecie anche diversa da quella inizialmente prospettata e considerato che, comunque, nella specie, il ricorrente, con la citata memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.,
pag. 6/27 aveva anche convenuto in merito alla possibilità di qualificare il rapporto come procacciamento di affari, alcun vizio di ultrapetizione o di extrapetizione è in concreto configurabile.
A conforto di quanto osservato depone il principio secondo cui “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019).
§ 6.
Nel merito, il Giudice affermava:” Ciò su cui le parti controvertono è, pertanto, la sola esistenza o meno in capo al IG. di un diritto ad CP_1
ottenere una provvigione per ciascun affare concluso dalla resistente grazie al suo intervento.
Secondo la tesi prospettata da parte resistente, infatti, l'attività di segnalazione clientela sarebbe stata svolta dal ricorrente solo in relazione alle campagne AI 2015/2016 e PE 2016 ed al termine di entrambe, rispettivamente, a marzo e settembre 2015 lo stesso avrebbe ricevuto l'intero pagamento delle provvigioni che gli spettavano in esecuzione delle due fatture dal lui emesse rispettivamente il 30.03.2015,
pag. 7/27 per l'importo di euro 480,00, ed il 03.09.2015, per l'importo di euro
965,00, per complessivi euro 1.445,00.
Parte ricorrente non contesta tali fatture né l'avvenuto pagamento delle stesse. Deve ritenersi, pertanto, provato il pagamento in favore del IG. della somma di euro 1.445,00 per delle attività di segnalazione di CP_1
clientela svolte nel corso del 2015. Tuttavia, non essendo indicato in fattura a quali attività specificamente afferisce tale pagamento, tale documentazione non basta a escludere che al procacciatore spettino delle ulteriori provvigioni per tutte le attività che è stato in grado di provare nel presente giudizio.
In particolare, le somme già pagate dalla società resistente sicuramente non includono la provvigione spettante al ricorrente per quegli ordini di acquisto che ad avviso della resistente non sarebbero andati a buon fine
e che, conseguentemente, non farebbero sorgere alcun diritto di compenso per il procacciatore d'affari. Nella memoria difensiva, infatti, la parte resistente specifica che “I) Tuttavia, a differenza di quanto falsamente dichiarato ex adverso, soltanto una parte degli ordini consegnati dal ricorrente ebbero effettiva conclusione tra le parti e, tra questi ultimi, soltanto alcuni ebbero regolare esecuzione da parte del cliente quanto al pagamento del prezzo”.
Poste tali premesse, il Tribunale proseguiva osservando “Ciò su cui ci si deve interrogare è, allora, la spettanza o meno di una provvigione per gli ordini di acquisto che il ricorrente ha provato di aver procurato alla società resistente, pur a fronte della mancata esecuzione degli stessi”.
pag. 8/27 Al riguardo, dopo avere ritenuto applicabile al procacciatore di affari la disciplina dettata in tema di contratto di agenzia dall'art. 1748 c.c., come modificato a seguito della legge 15 febbraio 1999 n. 65 di attuazione della Direttiva Europea in materia di agenzia, il Tribunale rilevava che tale diritto, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 1748 c.c., sorge già al momento della conclusione dell'affare a prescindere dalla corretta esecuzione dello stesso.
Quindi, affermava che gli ordini di acquisto prodotti in atti dal ricorrente e contestati da parte resistente, senza tuttavia disconoscere la firma apposta per suo conto, fossero prova sufficiente dei rapporti contrattuali instaurati dalla resistente grazie all'intervento del CP_1
e concludeva, sul punto, chiarendo che tale prova dovesse ritenersi raggiunta in relazione “agli ordinativi numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
(seguendo la numerazione utilizzata nel ricorso), nei quali vi è
l'indicazione del terzo contraente, la sottoscrizione del rappresentante della società resistente, che in assenza di disconoscimento formale si presume avesse i poteri di rappresentanza, ed infine l'indicazione del IG.
quale agente”. Controparte_1
§ 7.
Con il secondo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la riportata parte di sentenza, obiettava che il Giudice aveva errato nel far coincidere il momento dell'acquisizione dell'ordine da parte del potenziale cliente con quello della conclusione del contratto. Invero, sosteneva l'appellante, “l'ordine consiste semplicemente in una proposta contrattuale sottoscritta dal solo potenziale cliente che è foriera di
pag. 9/27 trasformarsi in contratto solo a seguito dell'invio per iscritto da parte dell'azienda produttrice della c.d. conferma d'ordine, che integra gli estremi della accettazione della proposta”. Posta tale premessa,
l'appellante eccepiva che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, poiché non aveva dimostrato che, in relazione alle proposte depositate in atti, fosse intervenuta la conferma d'ordine da parte dell'azienda preponente (nella specie, appunto, la
Elle Comunication s.r.l.).
La sentenza era, quindi, erronea, avendo il Giudice desunto la prova dell'avvenuta conclusione del contratto dall'esame degli ordini, costituenti delle mere proposte contrattuali, senza, del resto, considerare che essa resistente non era, rispetto alle proposte ex adverso depositate, tenuta a disconoscere alcuna firma perché nessuna firma era stata apposta “per suo conto”, che le dette proposte non recavano alcuna sottoscrizione del rappresentante della società produttrice (resistente) né di suoi incaricati (muniti o meno di potere di rappresentanza) e che negli ordinativi numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10 non vi era nessuna indicazione del nome del quale agente. CP_1
Ed ancora, il Giudice aveva anche omesso di valorizzare l'esito della prova orale e, in specie, delle deposizioni rese dalla teste , Testimone_2
da cui emergeva che l'ordine n.2 (cliente in data 6/8/2015) era Per_1
stato procurato dalla medesima teste, che l'ordine n.5 (cliente in data 24/2/2015) era stato acquisito direttamente CP_3
dalla preponente trattandosi di un cliente direzionale, che gli ordini n.6
(cliente in data 4/3/2015) e n. 11 non avevano avuto Per_2
pag. 10/27 esecuzione, riguardando clienti risultati morosi, che gli ordini n.8. 9 e
10 (cliente n date 7/6, 28/7 e 6/8/2015) non erano stati acquisti CP_4
dal ricorrente, trattandosi, non di una “boutique”, ma di un produttore/rivenditore per il quale la Parte_1
confezionava direttamente capi a marchio “ . CP_4
La sentenza era, inoltre, contraddittoria in quanto il Giudice, sebbene avesse ammesso la prova testimoniale articolata dal ricorrente al fine di dimostrare sia l'intervento del nella raccolta dell'ordine sia CP_1
l'avvenuta conclusione dell'affare e la consegna della merce ai clienti, nonostante tale prova avesse dato esito negativo, non avendo il teste indotto dalla controparte riferito circostanze utili, accoglieva la domanda pur in assenza del richiesto riscontro probatorio.
Quindi, la sentenza andava riformata laddove aveva riconosciuto come riconducibile all'opera del l'acquisizione di tutti gli ordini per i CP_1
quali non era stata raggiunta la prova del perfezionamento dei relativi affari e, in particolare, degli ordini che non contenevano l'indicazione del quale agente e degli ordini che, in base alla prova CP_1
testimoniale espletata, dovevano ritenersi acquisiti in via diretta dagli addetti commerciali dell'azienda e segnatamente a seguito dell'operato della teste . In particolare, sosteneva l'appellante, Testimone_2
dovevano ritenersi non riconducibili al quantomeno gli ordini CP_1
di cui ai numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, mentre, invece, potevano ritenersi acquisiti dallo stesso i restanti ordini identificati dai numeri 1, 3, 4, 7,
11, 12 e 13 per un importo complessivo di € 26.712,00.
§ 8.
pag. 11/27 Il motivo è fondato.
In diritto deve premettersi che, correttamente, il Giudice abbia ritenuto applicabile, in via analogica, alla fattispecie in esame, ricondotta a quella del procacciamento di affari, l'art. 1748 c.c. dettato in tema di compenso dell'agente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
4422 del 24/02/2009; Sez. 2 - , Sentenza n. 26370 del 20/12/2016;
Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020).
Ciò premesso, deve, poi, rimarcarsi che la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 1748 c.c. dettato in tema di provvigioni dell'agente, affermi il principio secondo il quale “la provvigione spetta all'agente per gli affari conclusi durante la vigenza del contratto;
il presupposto della conclusione dell'affare è sempre necessario e soltanto
a fronte della sua esistenza si pone la questione successiva
pag. 12/27 dell'esecuzione e dell'esito dell'affare .. Il diritto alla provvigione consegue alla conclusione ed esecuzione dei singoli affari” (cfr. Cass. civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 2024).
Ne segue che l'onere probatorio, gravante sull'odierno appellato, riguarda tanto la conclusione, per il suo tramite, degli affari, quanto la relativa esecuzione, tale dovendosi intendere l'esecuzione della prestazione da parte della preponente.
Del resto, nel medesimo senso si era espresso il Giudice di primo grado, laddove aveva sostenuto, appunto, che “Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione”.
Tanto chiarito, deve escludersi che la prova della conclusione dei singoli affari possa essere integrata dalla sola produzione degli ordini di acquisto delle merci che, a suo dire, il aveva procurato grazie CP_1
alla sua opera. Infatti, tali ordini dimostrano unicamente che i terzi, in ciascuno di siffatti moduli riportati, abbiano avanzato alla
[...]
una proposta di acquisto e non anche, invece, che il Parte_1
contratto di vendita (tra il terzo e l'odierna appellante) si sia perfezionato.
All'accoglimento di tale conclusione, invero, osta, anzitutto, lo stesso tenore letterale delle proposte in questione, chiaramente acquisite pag. 13/27 mediante l'impiego di modulistica messa a disposizione del CP_1
dall'originaria resistente. Infatti, nelle predette proposte è presente in calce, alla sinistra dello spazio destinato alla raccolta della firma del committente, la seguente previsione: “proposta d'ordine sottoposta all'espressa accettazione della casa ed alle clausole riportate a tergo”.
Il contenuto di tale previsione induce a ritenere fondata la censura dell'appellante, atteso che, per un verso, essa qualifica espressamente gli ordini come proposte e, dall'altro, che è chiaramente specificato che il perfezionamento del contratto esigeva l'accettazione espressa della ditta venditrice. In particolare, poi, il riferimento ad un'accettazione espressa consente anche di escludere che il perfezionamento del contratto potesse avvenire per facta concludentia e, quindi, mediante la sua esecuzione ad opera della preponente ai sensi dell'art. 1327 c.c..
Del resto, in senso conforme a quanto appena osservato milita pure l'ulteriore condivisibile rilievo dell'appellante teso a porre in risalto la circostanza che, nel ricorso introduttivo, il aveva articolato una CP_1
prova testimoniale finalizzata a dimostrare sia di avere procurato le proposte di acquisto da esso depositate in atti, sia l'avvenuta esecuzione dei singoli ordini ad opera della preponente.
L'ammissione di tale prova orale, quindi, dimostra che, anche ad avviso del primo Giudice, il thema probandum verteva sia sul perfezionamento dei singoli contratti (da intendersi quale accettazione, ad opera della preponente, delle proposte di ordine), che sulla relativa esecuzione (consistente, appunto, nell'evasione degli ordini da parte della ). Parte_1
pag. 14/27 Discende da quanto sin qui detto che, per un verso, gli ordini di acquisto depositati dal ricorrente, in difetto della dimostrazione della relativa accettazione ed esecuzione da parte della preponente, non siano idonei, di per sé, a fondare il diritto del al pagamento CP_1
delle provvigioni.
Per l'altro, nemmeno si rivela corretta la valutazione che il primo
Giudice ha operato dei citati ordini (i.e. proposte di acquisto), in quanto, come effettivamente eccepito dall'appellante e come si ricava dall'esame degli stessi, negli ordinativi identificati dai numeri 2, 5, 6, 8,
9, 10, secondo la numerazione di cui al ricorso introduttivo, manca il riferimento, nello spazio del modulo destinato a riportare le generalità dell'agente, al nome del (cfr. ordinativo del 06/08/2015 a CP_1
firma della "Anni s.r.l."; ordinativo del 24/02/2015 a firma della
"Boutique Novecento"; ordinativo del 04/03/2015 a firma della "Biba
Donna di CI A”; ordinativo del 07/06/2015 a firma della
"FABI S.P.A."; ordinativo del 28/07/2015 a firma della "Fabi s.p.a."; ordinativo del 06/08/2015 a firma della " Fabi s.p.a.", allegati alla produzione telematica di primo grado del e, in specie, al CP_1
deposito dallo stesso effettuato in data 8.10.2019).
Inoltre, non soccorre il riferimento, contenuto nella gravata sentenza, all'apposizione, in calce agli ordini di cui ai numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 del ricorso introduttivo, di una pretesa sottoscrizione ed al relativo mancato disconoscimento della stessa ad opera della
[...]
. CP_2
pag. 15/27 Siffatta asserzione, invero, appare il frutto di una non corretta valutazione del contenuto degli ordini in esame, che, in quanto proposte di acquisto rivolte dai terzi all'odierna appellante, non erano, per loro natura, nemmeno destinati a contenere la firma della
[...]
. Ed invero, la parte del modulo, apposta in calce a Parte_1
destra dello stesso, contenente la dicitura “firma del committente” è chiaramente diretta a raccogliere la sottoscrizione dell'acquirente, quale soggetto, appunto, che formula la proposta di acquisto o, come si suole dire nel linguaggio comune, la commissione.
Di conseguenza, l'originaria resistente non aveva alcun onere di disconoscimento, non essendo i citati ordini o proposte di acquisto destinati a contenerne la firma, che, per quanto detto, proveniva esclusivamente dai terzi potenziali clienti.
In aggiunta a quanto osservato, deve rilevarsi che, effettivamente, la prova testimoniale richiesta dall'originario ricorrente non abbia apportato alcun utile elemento a conforto delle ragioni dello stesso, non avendo il teste indicato dal , CP_1 Testimone_1
saputo riferire alcunché in merito ai fatti di causa (cfr. verbale di udienza del 21 ottobre 2021).
Per converso, la teste indotta dalla , , Controparte_2 Testimone_2
rappresentante commerciale della dell'odierna appellante, riferiva che:
i documenti contrassegnati rispettivamente con i numeri n. 6 e 11, relativi, rispettivamente, all'ordinativo del 04/03/2015 a firma della
"Biba Donna di CI A” ed all'ordinativo del 17/08/2015 a firma di ZA MA AU, non avevano avuto esecuzione, in quanto pag. 16/27 relativi a clienti che, nella stagione precedente, erano risultati morosi;
l'ordinativo n.5 (relativo al cliente in data 24/2/2015) CP_3
era stato acquisito direttamente dall'azienda, trattandosi di un cliente direzionale;
anche gli ordini n.8. 9 e 10 (relativi al cliente n date CP_4
7/6, 28/7 e 6/8/2015) erano stati acquisiti direttamente dall'azienda; dell'ordine n.2 (relativo al cliente in data 6/8/2015) si era Per_1
occupata direttamente la teste.
Né, peraltro, è fondato il rilievo dell'appellato, secondo cui, costituendosi nel giudizio di primo grado, l'originaria resistente aveva sollevato eccezioni solo rispetto alle proposte d'ordine 6, 11, 14, 15, 16,
17 e 18, dovendosi considerare come tardive (e dunque inammissibili) le eccezioni formulate solo nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 relativamente alle proposte n. 2,5,8,9,10.
L'indicato rilievo dell'appellato non coglie nel segno, ove si ponga mente al dato di fatto per cui, nella memoria difensiva con la quale si costituiva in primo grado, la aveva, in radice, negato Controparte_2
il diritto del al pagamento della provvigione, stante il carattere CP_1
satisfattivo dei pagamenti da essa già eseguiti in esecuzione delle due fatture emesse dalla controparte. Inoltre, la resistente aveva anche dedotto che in alcune delle proposte d'ordine prodotte ex adverso non risultava affatto il nome del ricorrente e che, per tale ragione, doveva porsi in dubbio la riconducibilità a quest'ultimo della segnalazione dell'affare e la sussistenza del diritto alla provvigione (cfr. pag. 4, lett.
L) della citata memoria).
pag. 17/27 Quindi, escluso che, nel contegno processuale serbato dalla resistente, possano ravvisarsi gli estremi di una (sia pure solo parziale) non contestazione, è evidente che alcuna preclusione operasse rispetto alle ulteriori difese con le quali la parte, nei successivi scritti difensivi, aveva ulteriormente precisato i propri assunti. Infatti, quelle in questione configurano mere difese che, compatibilmente con i limiti nascenti dal giudicato, ben potevano essere fatte valere finanche con l'atto di appello.
In definitiva, quindi, e rammentato che nemmeno l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente al legale rappresentante della
[...]
, vertente sugli stessi capi oggetto della prova Parte_1
testimoniale, aveva provocato la confessione (cfr. il medesimo verbale di udienza appena indicato), può concludersi affermando che il CP_1
non abbia fornito, in relazione agli ordini considerati dal Tribunale, la prova della conclusione dei singoli contratti e della relativa esecuzione.
§ 9.
Ciò posto, giova evidenziare come la stessa appellante abbia riconosciuto il procacciamento, da parte del nonché il CP_1
perfezionamento dei contratti e l'esecuzione, da parte sua, degli stessi, in relazione agli ordini, identificati dai numeri 1, 3, 4, 7, 11, 12 e 13, riportati nella tabella contenuta a pagina 17 dell'atto di appello, il cui ammontare ascende alla complessiva somma di € 26.712,00.
Fermo quanto appena osservato, l'appellante ha, tuttavia, comunque, negato la fondatezza dell'avversa pretesa, avendo, nel medesimo passo pag. 18/27 dell'atto di gravame di cui alla citata pagina 17, sostenuto che, nemmeno rispetto ai citati ordini identificati dai numeri 1, 3, 4, 7, 11,
12 e 13 per un importo complessivo di € 26.712,00, spetti il compenso, dovendosi gli stessi ritenere remunerati in forza del pagamento, già operato dalla società, delle uniche due fatture emesse dal CP_1
Tale deduzione deve essere esaminata congiuntamente a quelle, sviluppate con il terzo motivo, volte a sostenere che gli importi fatturati e già pagati abbiano carattere satisfattivo, come sarebbe confermato dalla datazione temporale delle fatture rispetto alle collezioni A/I 15-16 e P/E 16 (tra cui si suddividono i residui ordini effettivamente riconducibili al . CP_1
§ 10.
Al riguardo giova, anzitutto, premettere che, con tali deduzioni,
l'appellante abbia contestato il capo di decisione mediante cui il primo
Giudice aveva asserito che “Deve ritenersi, pertanto, provato il pagamento in favore del IG. della somma di euro 1.445,00 per Pt_3
delle attività di segnalazione di clientela svolte nel corso del 2015.
Tuttavia, non essendo indicato in fattura a quali attività specificamente afferisce tale pagamento, tale documentazione non basta a escludere che al procacciatore spettino delle ulteriori provvigioni per tutte le attività che è stato in grado di provare nel presente giudizio .. dovendosi imputare i precedenti pagamenti effettuati in esecuzione delle fatture del
30.03.2015 e del 03.09.2015 ai soli ordinativi numeri 1, 3, 4 e 7, ossia quelli riconosciuti da parte resistente come già evasi. Come già rilevato,
pag. 19/27 infatti, tale pagamento deve ritenersi non controverso ex art. 115 c.p.c. a fronte della mancata contestazione da parte del ricorrente”.
Invero, ad onta di quanto opinato dall'appellato, non risponde al vero che la non abbia censurato il capo di decisione Parte_1
appena riportato, nel quale il Giudice aveva riferito il pagamento eseguito dalla società, in esecuzione delle suddette fatture, ai soli ordinativi numeri 1, 3, 4 e 7. Al contrario, dal tenore delle contestazioni di cui appena sopra si è detto e di quelle ulteriormente sottese al motivo di gravame di cui alla lettera C) dell'atto di appello, può sostenersi che l'impugnazione abbia investito anche l'indicata parte di decisione.
§ 11.
Passando, a questo punto, all'esame del terzo motivo, sviluppato come accennato sub. lettera C) dell'atto di impugnazione, con esso la
[...]
censurava la sentenza, per avere il Giudice, in ordine alla CP_2
misura della provvigione, così deciso “Ciò che va individuata è soltanto la percentuale che spetta al IG. a titolo di provvigione. Il CP_1
ricorrente, infatti, asserisce di aver diritto ad una provvigione del 12% sugli affari conclusi grazie alla sua attività, mentre la società Elle comunication s.r.l. ritiene che la provvigione fosse stata concordata in misura forfettaria. Sul punto la teste di parte resistente, la IG.ra ES
, rappresentante commerciale della Elle Comunication srl, ha
[...]
affermato quanto segue: “Ho saputo da colleghi in azienda che il CP_1
percepiva un circa il 4%. L'azienda differenziava il trattamento
pag. 20/27 economico, ne sono a conoscenza perché se ne parlava in azienda. ADR
Non ne ho mai parlato con il sig. . CP_1
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei documenti agli atti risulta priva di fondamento la tesi prospettata dal ricorrente che vorrebbe il riconoscimento di una provvigione del 12% sugli affari conclusi grazie alla sua attività, non avendo fornito alcuna prova circa una pattuizione in tal senso. Il teste di parte attrice, inoltre, non ha potuto riferire alcunché dal momento che non era a conoscenza dei fatti. Condivisibile è, invece, l'osservazione della teste di parte resistente, la IG.ra ES
, secondo la quale gli agenti svolgono un'attività ben più ampia e
[...]
gravosa tale da giustificare un'eventuale disparità di trattamento pur assumendo che questi ricevano una provvigione del 12%, circostanza agli atti non provata.
Dalla documentazione agli atti, però, è possibile ricavare in via equitativa la percentuale che le parti hanno implicitamente concordato laddove, a fronte degli ordinativi non contestati relativi all'attività svolta dal IG. nel 2015, sono state pagate le due fatture del 30.03.2015 CP_1
e 3.09.2015. Dal rapporto tra quanto è stato pagato al ricorrente per tali ordini non contestati (euro 1.445,00) e l'importo totale degli stessi (euro
1.502,00 + 1786,00 + 14554,00 + 955,00 = euro 18.797,00) è possibile, infatti, ricavare una percentuale implicitamente concordata tra le parti di circa l'8% (1445,00 : 18.797,00 = x : 100. Da cui si ricava che x=
1445,00 x 100 / 18.797,00 = 7,687).
In conclusione, applicando una provvigione pari all'8% alla somma degli importi degli ordinativi contestati da parte resistenti ma ritenuti provati
pag. 21/27 nel presente giudizio (euro 12.771,00 +2.861,00 + 3.663,00 + 16.867,00 +
6403,00 + 13866,00 + 4782,00 + 1701,00 + 1432,00 = euro 64346,00), risulta che il IG. abbia un diritto di credito pari a euro 5.147,68 CP_1
a titolo di provvigione per questi ulteriori affari conclusi dalla società resistente grazie al suo intervento”.
§ 12.
Nel contestare il riportato passaggio motivazionale, l'appellante, dopo avere invocato il carattere satisfattivo del pagamento da essa eseguito, deduceva che, comunque, la pronuncia era errata avendo il Giudice utilizzato, quale base di calcolo, l'ammontare di tutti gli ordinativi da esso ritenuti “meritevoli” di produrre una provvigione per il procacciatore, sebbene, in effetti, difettasse la prova che tali ordini fossero stati favoriti dall'opera del CP_1
Quindi, la base su cui eventualmente computare la provvigione era nettamente inferiore rispetto a quella considerata dal Giudice.
Peraltro, il Giudice, mentre da un lato asseriva di voler procedere ad una liquidazione equitativa, dall'altro eseguiva un conteggio che tradiva tale premessa e, tra l'altro, includeva anche ordini per quali era già intervenuto il pagamento (in specie, quelli distinti dai numeri 1, 3, 4
e 7).
Al contrario il Giudice avrebbe dovuto valorizzare la deposizione della teste , la quale aveva, sul punto, affermato “…. Ho saputo da ES
colleghi in azienda che il percepiva un circa il 4%..”. CP_1
pag. 22/27 In conclusione, del motivo, l'appellante sosteneva che nulla spettava al essendo il medesimo stato pienamente satisfatto e remunerato CP_1
mediante il pagamento (pacifico tra le parti) degli importi di cui alle fatture dedotte in giudizio dalla resistente e non contestate.
§ 13.
La censura è fondata.
Da tutto quanto sino ad ora osservato discende che la sentenza impugnata sia errata, avendo assunto, quale base di calcolo della provvigione, l'ammontare di tutti gli affari, in ipotesi procacciati dal ricorrente, identificati dai numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Siccome, in ragione dei rilievi sin qui svolti, di quelli considerati dal Giudice, possono ritenersi riconducibili all'operato dell'originario ricorrente i soli ordini oggetto di esplicita ammissione da parte dell'appellante,
(vale a dire quelli indicati a pagina 17 dell'appello, identificati dai numeri 1, 3, 4, 7, 11, 12 e 13 per un importo complessivo di €
26.712,00), la base di calcolo della provvigione deve essere rappresentata da tale ultima somma.
Ciò posto, non appare condivisibile l'affermazione del primo Giudice, laddove ha ritenuto di poter quantificare nella misura pari all'8% la provvigione dovuta al ricorrente.
Invero, posto che, ovviamente, anche tale elemento rientrava nell'onere probatorio gravante sul e ribadito che, al riguardo, il CP_5
teste dallo stesso indicato alcun elemento utile aveva apportato, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia del tutto omesso di valorizzare, in pag. 23/27 parte qua, la deposizione della teste . Tale apprezzamento della ES
prova non risulta corretto, non essendo emerse o evidenziate in sentenza ragioni capaci di minarne l'attendibilità.
Orbene, da quanto riferito dalla citata teste, a conoscenza dei fatti in ragione del ruolo rivestito di rappresentante commerciale della società resistente, emerge chiaramente come quest'ultima non riconoscesse nemmeno agli agenti una provvigione del 12% fissa e di “avere saputo da colleghi in azienda che il percepiva un circa il 4%”. CP_1
Sulla scorta di tale emergenza istruttoria, non contrastata da alcun elemento di segno contrario, deve, allora, ritenersi che la provvigione spettante al ricorrente debba quantificarsi nella misura indicata dalla teste.
Ordunque, calcolando il 4% sul citato importo di € 26.712,00, pari al valore complessivo degli affari procacciati dal l'ammontare CP_1
delle provvigioni ammonta ad euro 1.086,48.
Siccome, tuttavia, tale somma è finanche inferiore all'ammontare dei versamenti pacificamente già eseguiti dall'originaria resistente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal deve essere interamente rigettata. CP_1
In contrario, non soccorre il rilievo del secondo cui il CP_1
pagamento eccepito dall'appellante non potrebbe essere imputato, oltre che agli ordini di cui ai numeri 1, 3, 4, 7, anche a quelli di cui ai numeri 11, 12 e 13, sia perché il relativo capo di decisione non era stato validamente censurato, sia in quanto il pagamento non era pag. 24/27 imputabile ad un ordine (quelli di cui al n. 11) per il quale la società aveva negato la debenza della provvigione.
Sul punto, si deve in contrario osservare che, in effetti, rispetto all'ordine di cui al n. 11, il diritto al pagamento della provvigione vada in radice escluso, dal momento che, come dinanzi osservato, esso concerne una proposta cui la società non aveva dato seguito (cfr. deposizione della teste ). ES
Ne segue che, esclusi gli ordini 1, 3, 4, 7, già remunerati, permarrebbe il diritto alla provvigione rispetto agli ordini di cui ai numeri 12 e 13 del ricorso, del complessivo ammontare di euro 3.133,00. Pertanto, calcolando la provvigione al 4% su tale somma, si ottiene un importo di euro 125,32 che in ogni caso è contenuto nei limiti di quanto già pagato dall'originaria resistente.
§ 14.
L'esame dell'ultimo motivo di appello, mediante cui l'istante sottoponeva a censura il capo della sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali, deve, invece, ritenersi assorbito, imponendosi, alla luce dell'integrale riforma della sentenza, una rinnovata disciplina delle stesse, da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa.
Ciò posto, tenuto conto della ritenuta infondatezza della domanda, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza del
CP_1
pag. 25/27 La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, in ragione del criterio del disputatum, dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta da
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida, per il Parte_1
giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 174,00 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/06/2025.
pag. 26/27 Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5095/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9256/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.10.2022, notificata in data 24.10.2022, pendente:
TRA
(P. IVA/C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, , rappresentata e difesa, in Parte_2
virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione dell'appello, dall'avv. Alberto Cinquegrana (C.F. ) e dall'avv. CodiceFiscale_1
Ermenegildo de Michele (C.F. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Luca Boellis (C.F. ), giusta procura in CodiceFiscale_4
calce all'atto introduttivo del primo grado;
APPELLATO
Oggetto: pagamento provvigione procacciatore d'affari.
Conclusioni:
per l'appellante: “A. in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettare ogni e qualunque domanda in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti;
B. condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”;
per l'appellato: “Per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.06.2017, Controparte_1
adiva il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire le provvigioni maturate, in ragione di un asserito rapporto di agenzia o procacciamento di affari, e per la conseguente condanna della al pagamento di Parte_1
euro 13.230,44, oltre interessi e svalutazione monetaria.
pag. 2/27 A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che: nel periodo
2013-2016, aveva svolto a Napoli, in maniera stabile e continuativa, attività promozionale di vendita relativamente a merce del settore abbigliamento, segnatamente nell'interesse della Parte_1
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I, n. 7; in occasione
[...]
dello svolgimento dell'attività in favore della società resistente, quest'ultima gli consegnava il campionario della merce da offrire in visione ai potenziali acquirenti (come comprovato dai seguenti documenti: documento di trasporto n. 24 dell'08/08/2014, documento di trasporto n. 2 del 28/08/2014, documento di trasporto n. 436 del
07/11/2014 e documento di trasporto n. 16 del 17/03/2015); aveva procurato, alla n. 18 ordinativi di prodotti di Parte_1
abbigliamento, per un valore complessivo di € 110.253,65.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , nella Controparte_2
predetta qualità, deducendo in via preliminare l'incompetenza del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda.
All'udienza del 31.05.2018 il G.L., rilevato che la controversia non rientrava tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c., rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale.
Con provvedimento del 19.6.2018 il Presidente di Gabinetto assegnava la causa alla XII Sezione Civile del Tribunale di Napoli, che con decreto del 21.06.2018 fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del
22.10.2018.
pag. 3/27 La causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente, , e Parte_2
l'escussione dei testi, ed , Testimone_1 Testimone_2
intimati, rispettivamente, dal ricorrente e dalla resistente.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Accoglie la domanda proposta da per le ragioni indicate in motivazione e, Controparte_1
conseguentemente, condanna a pagare in Parte_1
favore di parte attrice una somma pari a euro 5.147,68; 2) condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano ex D.M. 55/2014 in euro 4835,00 per compensi, oltre IVA e CPA,
e spese generali al 15%”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva Parte_1
tempestivo appello, sollecitandone l'integrale riforma e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi nel giudizio di gravame, nel resistere Controparte_1
all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 03.03.2023 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.03.2025.
pag. 4/27 Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti l'11.03.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, in ordine alla qualificazione del rapporto, osservava: “In virtù del principio della non contestazione deve, pertanto, ritenersi pacifico che, quantomeno in relazione alle campagne AI
2015/2016 e PE 2016, il IG. abbia svolto attività di segnalazione CP_1
di clientela su incarico della società resistente. Le parti concordano, inoltre, sulla qualificazione di tale rapporto come procacciamento di affari. Sebbene, infatti, inizialmente il ricorrente aveva asserito la continuità del rapporto e paventato conseguentemente la sua riconducibilità al contratto di agenzia, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha concordato con la parte resistente sulla natura occasionale delle sue prestazioni”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel censurare tale parte di sentenza, deduceva, da un lato, che, a differenza di quanto affermato dal Giudice, alcun mutamento di domanda era stato operato dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e, dall'altro,
pag. 5/27 che, comunque, tale mutamento, ove pure intervenuto, aveva determinato la formulazione di una domanda del tutto nuova rispetto a quella originaria. Infatti, secondo l'appellante, mentre inizialmente il ricorrente aveva dedotto un rapporto dichiarato come “continuativo”, in seguito lo stesso aveva allegato la mera “occasionalità” del rapporto, così introducendo una domanda del tutto “nuova” e, pertanto, vietata a fronte di quella originaria che, tuttavia, rimaneva immutata.
Di conseguenza, il Tribunale, in assenza di un'espressa “mutatio libelli”, incorreva in un vizio di ultrapetizione o di extrapetizione pronunciandosi su di un fatto non solo mai dedotto ex adverso ma, in ogni caso, del tutto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda originaria.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Ed invero, nella specie, i fatti posti a fondamento della domanda sono rimasti immutati anche dopo il deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e concernono l'espletamento, da parte del CP_1
di un'attività di acquisizione, presso terzi, di ordini di acquisto di merci e nella successiva consegna di tali ordini alla preponente.
Quindi, siccome la qualificazione giuridica del rapporto compete al
Giudice, il quale, fermi restando i fatti che è onere dell'attore allegare, può ricondurre gli stessi ad una fattispecie anche diversa da quella inizialmente prospettata e considerato che, comunque, nella specie, il ricorrente, con la citata memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.,
pag. 6/27 aveva anche convenuto in merito alla possibilità di qualificare il rapporto come procacciamento di affari, alcun vizio di ultrapetizione o di extrapetizione è in concreto configurabile.
A conforto di quanto osservato depone il principio secondo cui “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (cfr. ex multis
Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019).
§ 6.
Nel merito, il Giudice affermava:” Ciò su cui le parti controvertono è, pertanto, la sola esistenza o meno in capo al IG. di un diritto ad CP_1
ottenere una provvigione per ciascun affare concluso dalla resistente grazie al suo intervento.
Secondo la tesi prospettata da parte resistente, infatti, l'attività di segnalazione clientela sarebbe stata svolta dal ricorrente solo in relazione alle campagne AI 2015/2016 e PE 2016 ed al termine di entrambe, rispettivamente, a marzo e settembre 2015 lo stesso avrebbe ricevuto l'intero pagamento delle provvigioni che gli spettavano in esecuzione delle due fatture dal lui emesse rispettivamente il 30.03.2015,
pag. 7/27 per l'importo di euro 480,00, ed il 03.09.2015, per l'importo di euro
965,00, per complessivi euro 1.445,00.
Parte ricorrente non contesta tali fatture né l'avvenuto pagamento delle stesse. Deve ritenersi, pertanto, provato il pagamento in favore del IG. della somma di euro 1.445,00 per delle attività di segnalazione di CP_1
clientela svolte nel corso del 2015. Tuttavia, non essendo indicato in fattura a quali attività specificamente afferisce tale pagamento, tale documentazione non basta a escludere che al procacciatore spettino delle ulteriori provvigioni per tutte le attività che è stato in grado di provare nel presente giudizio.
In particolare, le somme già pagate dalla società resistente sicuramente non includono la provvigione spettante al ricorrente per quegli ordini di acquisto che ad avviso della resistente non sarebbero andati a buon fine
e che, conseguentemente, non farebbero sorgere alcun diritto di compenso per il procacciatore d'affari. Nella memoria difensiva, infatti, la parte resistente specifica che “I) Tuttavia, a differenza di quanto falsamente dichiarato ex adverso, soltanto una parte degli ordini consegnati dal ricorrente ebbero effettiva conclusione tra le parti e, tra questi ultimi, soltanto alcuni ebbero regolare esecuzione da parte del cliente quanto al pagamento del prezzo”.
Poste tali premesse, il Tribunale proseguiva osservando “Ciò su cui ci si deve interrogare è, allora, la spettanza o meno di una provvigione per gli ordini di acquisto che il ricorrente ha provato di aver procurato alla società resistente, pur a fronte della mancata esecuzione degli stessi”.
pag. 8/27 Al riguardo, dopo avere ritenuto applicabile al procacciatore di affari la disciplina dettata in tema di contratto di agenzia dall'art. 1748 c.c., come modificato a seguito della legge 15 febbraio 1999 n. 65 di attuazione della Direttiva Europea in materia di agenzia, il Tribunale rilevava che tale diritto, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 1748 c.c., sorge già al momento della conclusione dell'affare a prescindere dalla corretta esecuzione dello stesso.
Quindi, affermava che gli ordini di acquisto prodotti in atti dal ricorrente e contestati da parte resistente, senza tuttavia disconoscere la firma apposta per suo conto, fossero prova sufficiente dei rapporti contrattuali instaurati dalla resistente grazie all'intervento del CP_1
e concludeva, sul punto, chiarendo che tale prova dovesse ritenersi raggiunta in relazione “agli ordinativi numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
(seguendo la numerazione utilizzata nel ricorso), nei quali vi è
l'indicazione del terzo contraente, la sottoscrizione del rappresentante della società resistente, che in assenza di disconoscimento formale si presume avesse i poteri di rappresentanza, ed infine l'indicazione del IG.
quale agente”. Controparte_1
§ 7.
Con il secondo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la riportata parte di sentenza, obiettava che il Giudice aveva errato nel far coincidere il momento dell'acquisizione dell'ordine da parte del potenziale cliente con quello della conclusione del contratto. Invero, sosteneva l'appellante, “l'ordine consiste semplicemente in una proposta contrattuale sottoscritta dal solo potenziale cliente che è foriera di
pag. 9/27 trasformarsi in contratto solo a seguito dell'invio per iscritto da parte dell'azienda produttrice della c.d. conferma d'ordine, che integra gli estremi della accettazione della proposta”. Posta tale premessa,
l'appellante eccepiva che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, poiché non aveva dimostrato che, in relazione alle proposte depositate in atti, fosse intervenuta la conferma d'ordine da parte dell'azienda preponente (nella specie, appunto, la
Elle Comunication s.r.l.).
La sentenza era, quindi, erronea, avendo il Giudice desunto la prova dell'avvenuta conclusione del contratto dall'esame degli ordini, costituenti delle mere proposte contrattuali, senza, del resto, considerare che essa resistente non era, rispetto alle proposte ex adverso depositate, tenuta a disconoscere alcuna firma perché nessuna firma era stata apposta “per suo conto”, che le dette proposte non recavano alcuna sottoscrizione del rappresentante della società produttrice (resistente) né di suoi incaricati (muniti o meno di potere di rappresentanza) e che negli ordinativi numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10 non vi era nessuna indicazione del nome del quale agente. CP_1
Ed ancora, il Giudice aveva anche omesso di valorizzare l'esito della prova orale e, in specie, delle deposizioni rese dalla teste , Testimone_2
da cui emergeva che l'ordine n.2 (cliente in data 6/8/2015) era Per_1
stato procurato dalla medesima teste, che l'ordine n.5 (cliente in data 24/2/2015) era stato acquisito direttamente CP_3
dalla preponente trattandosi di un cliente direzionale, che gli ordini n.6
(cliente in data 4/3/2015) e n. 11 non avevano avuto Per_2
pag. 10/27 esecuzione, riguardando clienti risultati morosi, che gli ordini n.8. 9 e
10 (cliente n date 7/6, 28/7 e 6/8/2015) non erano stati acquisti CP_4
dal ricorrente, trattandosi, non di una “boutique”, ma di un produttore/rivenditore per il quale la Parte_1
confezionava direttamente capi a marchio “ . CP_4
La sentenza era, inoltre, contraddittoria in quanto il Giudice, sebbene avesse ammesso la prova testimoniale articolata dal ricorrente al fine di dimostrare sia l'intervento del nella raccolta dell'ordine sia CP_1
l'avvenuta conclusione dell'affare e la consegna della merce ai clienti, nonostante tale prova avesse dato esito negativo, non avendo il teste indotto dalla controparte riferito circostanze utili, accoglieva la domanda pur in assenza del richiesto riscontro probatorio.
Quindi, la sentenza andava riformata laddove aveva riconosciuto come riconducibile all'opera del l'acquisizione di tutti gli ordini per i CP_1
quali non era stata raggiunta la prova del perfezionamento dei relativi affari e, in particolare, degli ordini che non contenevano l'indicazione del quale agente e degli ordini che, in base alla prova CP_1
testimoniale espletata, dovevano ritenersi acquisiti in via diretta dagli addetti commerciali dell'azienda e segnatamente a seguito dell'operato della teste . In particolare, sosteneva l'appellante, Testimone_2
dovevano ritenersi non riconducibili al quantomeno gli ordini CP_1
di cui ai numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, mentre, invece, potevano ritenersi acquisiti dallo stesso i restanti ordini identificati dai numeri 1, 3, 4, 7,
11, 12 e 13 per un importo complessivo di € 26.712,00.
§ 8.
pag. 11/27 Il motivo è fondato.
In diritto deve premettersi che, correttamente, il Giudice abbia ritenuto applicabile, in via analogica, alla fattispecie in esame, ricondotta a quella del procacciamento di affari, l'art. 1748 c.c. dettato in tema di compenso dell'agente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
4422 del 24/02/2009; Sez. 2 - , Sentenza n. 26370 del 20/12/2016;
Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020).
Ciò premesso, deve, poi, rimarcarsi che la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 1748 c.c. dettato in tema di provvigioni dell'agente, affermi il principio secondo il quale “la provvigione spetta all'agente per gli affari conclusi durante la vigenza del contratto;
il presupposto della conclusione dell'affare è sempre necessario e soltanto
a fronte della sua esistenza si pone la questione successiva
pag. 12/27 dell'esecuzione e dell'esito dell'affare .. Il diritto alla provvigione consegue alla conclusione ed esecuzione dei singoli affari” (cfr. Cass. civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 2024).
Ne segue che l'onere probatorio, gravante sull'odierno appellato, riguarda tanto la conclusione, per il suo tramite, degli affari, quanto la relativa esecuzione, tale dovendosi intendere l'esecuzione della prestazione da parte della preponente.
Del resto, nel medesimo senso si era espresso il Giudice di primo grado, laddove aveva sostenuto, appunto, che “Nella nuova disciplina giuridica, dunque, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Condizione di esigibilità è invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione”.
Tanto chiarito, deve escludersi che la prova della conclusione dei singoli affari possa essere integrata dalla sola produzione degli ordini di acquisto delle merci che, a suo dire, il aveva procurato grazie CP_1
alla sua opera. Infatti, tali ordini dimostrano unicamente che i terzi, in ciascuno di siffatti moduli riportati, abbiano avanzato alla
[...]
una proposta di acquisto e non anche, invece, che il Parte_1
contratto di vendita (tra il terzo e l'odierna appellante) si sia perfezionato.
All'accoglimento di tale conclusione, invero, osta, anzitutto, lo stesso tenore letterale delle proposte in questione, chiaramente acquisite pag. 13/27 mediante l'impiego di modulistica messa a disposizione del CP_1
dall'originaria resistente. Infatti, nelle predette proposte è presente in calce, alla sinistra dello spazio destinato alla raccolta della firma del committente, la seguente previsione: “proposta d'ordine sottoposta all'espressa accettazione della casa ed alle clausole riportate a tergo”.
Il contenuto di tale previsione induce a ritenere fondata la censura dell'appellante, atteso che, per un verso, essa qualifica espressamente gli ordini come proposte e, dall'altro, che è chiaramente specificato che il perfezionamento del contratto esigeva l'accettazione espressa della ditta venditrice. In particolare, poi, il riferimento ad un'accettazione espressa consente anche di escludere che il perfezionamento del contratto potesse avvenire per facta concludentia e, quindi, mediante la sua esecuzione ad opera della preponente ai sensi dell'art. 1327 c.c..
Del resto, in senso conforme a quanto appena osservato milita pure l'ulteriore condivisibile rilievo dell'appellante teso a porre in risalto la circostanza che, nel ricorso introduttivo, il aveva articolato una CP_1
prova testimoniale finalizzata a dimostrare sia di avere procurato le proposte di acquisto da esso depositate in atti, sia l'avvenuta esecuzione dei singoli ordini ad opera della preponente.
L'ammissione di tale prova orale, quindi, dimostra che, anche ad avviso del primo Giudice, il thema probandum verteva sia sul perfezionamento dei singoli contratti (da intendersi quale accettazione, ad opera della preponente, delle proposte di ordine), che sulla relativa esecuzione (consistente, appunto, nell'evasione degli ordini da parte della ). Parte_1
pag. 14/27 Discende da quanto sin qui detto che, per un verso, gli ordini di acquisto depositati dal ricorrente, in difetto della dimostrazione della relativa accettazione ed esecuzione da parte della preponente, non siano idonei, di per sé, a fondare il diritto del al pagamento CP_1
delle provvigioni.
Per l'altro, nemmeno si rivela corretta la valutazione che il primo
Giudice ha operato dei citati ordini (i.e. proposte di acquisto), in quanto, come effettivamente eccepito dall'appellante e come si ricava dall'esame degli stessi, negli ordinativi identificati dai numeri 2, 5, 6, 8,
9, 10, secondo la numerazione di cui al ricorso introduttivo, manca il riferimento, nello spazio del modulo destinato a riportare le generalità dell'agente, al nome del (cfr. ordinativo del 06/08/2015 a CP_1
firma della "Anni s.r.l."; ordinativo del 24/02/2015 a firma della
"Boutique Novecento"; ordinativo del 04/03/2015 a firma della "Biba
Donna di CI A”; ordinativo del 07/06/2015 a firma della
"FABI S.P.A."; ordinativo del 28/07/2015 a firma della "Fabi s.p.a."; ordinativo del 06/08/2015 a firma della " Fabi s.p.a.", allegati alla produzione telematica di primo grado del e, in specie, al CP_1
deposito dallo stesso effettuato in data 8.10.2019).
Inoltre, non soccorre il riferimento, contenuto nella gravata sentenza, all'apposizione, in calce agli ordini di cui ai numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 del ricorso introduttivo, di una pretesa sottoscrizione ed al relativo mancato disconoscimento della stessa ad opera della
[...]
. CP_2
pag. 15/27 Siffatta asserzione, invero, appare il frutto di una non corretta valutazione del contenuto degli ordini in esame, che, in quanto proposte di acquisto rivolte dai terzi all'odierna appellante, non erano, per loro natura, nemmeno destinati a contenere la firma della
[...]
. Ed invero, la parte del modulo, apposta in calce a Parte_1
destra dello stesso, contenente la dicitura “firma del committente” è chiaramente diretta a raccogliere la sottoscrizione dell'acquirente, quale soggetto, appunto, che formula la proposta di acquisto o, come si suole dire nel linguaggio comune, la commissione.
Di conseguenza, l'originaria resistente non aveva alcun onere di disconoscimento, non essendo i citati ordini o proposte di acquisto destinati a contenerne la firma, che, per quanto detto, proveniva esclusivamente dai terzi potenziali clienti.
In aggiunta a quanto osservato, deve rilevarsi che, effettivamente, la prova testimoniale richiesta dall'originario ricorrente non abbia apportato alcun utile elemento a conforto delle ragioni dello stesso, non avendo il teste indicato dal , CP_1 Testimone_1
saputo riferire alcunché in merito ai fatti di causa (cfr. verbale di udienza del 21 ottobre 2021).
Per converso, la teste indotta dalla , , Controparte_2 Testimone_2
rappresentante commerciale della dell'odierna appellante, riferiva che:
i documenti contrassegnati rispettivamente con i numeri n. 6 e 11, relativi, rispettivamente, all'ordinativo del 04/03/2015 a firma della
"Biba Donna di CI A” ed all'ordinativo del 17/08/2015 a firma di ZA MA AU, non avevano avuto esecuzione, in quanto pag. 16/27 relativi a clienti che, nella stagione precedente, erano risultati morosi;
l'ordinativo n.5 (relativo al cliente in data 24/2/2015) CP_3
era stato acquisito direttamente dall'azienda, trattandosi di un cliente direzionale;
anche gli ordini n.8. 9 e 10 (relativi al cliente n date CP_4
7/6, 28/7 e 6/8/2015) erano stati acquisiti direttamente dall'azienda; dell'ordine n.2 (relativo al cliente in data 6/8/2015) si era Per_1
occupata direttamente la teste.
Né, peraltro, è fondato il rilievo dell'appellato, secondo cui, costituendosi nel giudizio di primo grado, l'originaria resistente aveva sollevato eccezioni solo rispetto alle proposte d'ordine 6, 11, 14, 15, 16,
17 e 18, dovendosi considerare come tardive (e dunque inammissibili) le eccezioni formulate solo nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 relativamente alle proposte n. 2,5,8,9,10.
L'indicato rilievo dell'appellato non coglie nel segno, ove si ponga mente al dato di fatto per cui, nella memoria difensiva con la quale si costituiva in primo grado, la aveva, in radice, negato Controparte_2
il diritto del al pagamento della provvigione, stante il carattere CP_1
satisfattivo dei pagamenti da essa già eseguiti in esecuzione delle due fatture emesse dalla controparte. Inoltre, la resistente aveva anche dedotto che in alcune delle proposte d'ordine prodotte ex adverso non risultava affatto il nome del ricorrente e che, per tale ragione, doveva porsi in dubbio la riconducibilità a quest'ultimo della segnalazione dell'affare e la sussistenza del diritto alla provvigione (cfr. pag. 4, lett.
L) della citata memoria).
pag. 17/27 Quindi, escluso che, nel contegno processuale serbato dalla resistente, possano ravvisarsi gli estremi di una (sia pure solo parziale) non contestazione, è evidente che alcuna preclusione operasse rispetto alle ulteriori difese con le quali la parte, nei successivi scritti difensivi, aveva ulteriormente precisato i propri assunti. Infatti, quelle in questione configurano mere difese che, compatibilmente con i limiti nascenti dal giudicato, ben potevano essere fatte valere finanche con l'atto di appello.
In definitiva, quindi, e rammentato che nemmeno l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente al legale rappresentante della
[...]
, vertente sugli stessi capi oggetto della prova Parte_1
testimoniale, aveva provocato la confessione (cfr. il medesimo verbale di udienza appena indicato), può concludersi affermando che il CP_1
non abbia fornito, in relazione agli ordini considerati dal Tribunale, la prova della conclusione dei singoli contratti e della relativa esecuzione.
§ 9.
Ciò posto, giova evidenziare come la stessa appellante abbia riconosciuto il procacciamento, da parte del nonché il CP_1
perfezionamento dei contratti e l'esecuzione, da parte sua, degli stessi, in relazione agli ordini, identificati dai numeri 1, 3, 4, 7, 11, 12 e 13, riportati nella tabella contenuta a pagina 17 dell'atto di appello, il cui ammontare ascende alla complessiva somma di € 26.712,00.
Fermo quanto appena osservato, l'appellante ha, tuttavia, comunque, negato la fondatezza dell'avversa pretesa, avendo, nel medesimo passo pag. 18/27 dell'atto di gravame di cui alla citata pagina 17, sostenuto che, nemmeno rispetto ai citati ordini identificati dai numeri 1, 3, 4, 7, 11,
12 e 13 per un importo complessivo di € 26.712,00, spetti il compenso, dovendosi gli stessi ritenere remunerati in forza del pagamento, già operato dalla società, delle uniche due fatture emesse dal CP_1
Tale deduzione deve essere esaminata congiuntamente a quelle, sviluppate con il terzo motivo, volte a sostenere che gli importi fatturati e già pagati abbiano carattere satisfattivo, come sarebbe confermato dalla datazione temporale delle fatture rispetto alle collezioni A/I 15-16 e P/E 16 (tra cui si suddividono i residui ordini effettivamente riconducibili al . CP_1
§ 10.
Al riguardo giova, anzitutto, premettere che, con tali deduzioni,
l'appellante abbia contestato il capo di decisione mediante cui il primo
Giudice aveva asserito che “Deve ritenersi, pertanto, provato il pagamento in favore del IG. della somma di euro 1.445,00 per Pt_3
delle attività di segnalazione di clientela svolte nel corso del 2015.
Tuttavia, non essendo indicato in fattura a quali attività specificamente afferisce tale pagamento, tale documentazione non basta a escludere che al procacciatore spettino delle ulteriori provvigioni per tutte le attività che è stato in grado di provare nel presente giudizio .. dovendosi imputare i precedenti pagamenti effettuati in esecuzione delle fatture del
30.03.2015 e del 03.09.2015 ai soli ordinativi numeri 1, 3, 4 e 7, ossia quelli riconosciuti da parte resistente come già evasi. Come già rilevato,
pag. 19/27 infatti, tale pagamento deve ritenersi non controverso ex art. 115 c.p.c. a fronte della mancata contestazione da parte del ricorrente”.
Invero, ad onta di quanto opinato dall'appellato, non risponde al vero che la non abbia censurato il capo di decisione Parte_1
appena riportato, nel quale il Giudice aveva riferito il pagamento eseguito dalla società, in esecuzione delle suddette fatture, ai soli ordinativi numeri 1, 3, 4 e 7. Al contrario, dal tenore delle contestazioni di cui appena sopra si è detto e di quelle ulteriormente sottese al motivo di gravame di cui alla lettera C) dell'atto di appello, può sostenersi che l'impugnazione abbia investito anche l'indicata parte di decisione.
§ 11.
Passando, a questo punto, all'esame del terzo motivo, sviluppato come accennato sub. lettera C) dell'atto di impugnazione, con esso la
[...]
censurava la sentenza, per avere il Giudice, in ordine alla CP_2
misura della provvigione, così deciso “Ciò che va individuata è soltanto la percentuale che spetta al IG. a titolo di provvigione. Il CP_1
ricorrente, infatti, asserisce di aver diritto ad una provvigione del 12% sugli affari conclusi grazie alla sua attività, mentre la società Elle comunication s.r.l. ritiene che la provvigione fosse stata concordata in misura forfettaria. Sul punto la teste di parte resistente, la IG.ra ES
, rappresentante commerciale della Elle Comunication srl, ha
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affermato quanto segue: “Ho saputo da colleghi in azienda che il CP_1
percepiva un circa il 4%. L'azienda differenziava il trattamento
pag. 20/27 economico, ne sono a conoscenza perché se ne parlava in azienda. ADR
Non ne ho mai parlato con il sig. . CP_1
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei documenti agli atti risulta priva di fondamento la tesi prospettata dal ricorrente che vorrebbe il riconoscimento di una provvigione del 12% sugli affari conclusi grazie alla sua attività, non avendo fornito alcuna prova circa una pattuizione in tal senso. Il teste di parte attrice, inoltre, non ha potuto riferire alcunché dal momento che non era a conoscenza dei fatti. Condivisibile è, invece, l'osservazione della teste di parte resistente, la IG.ra ES
, secondo la quale gli agenti svolgono un'attività ben più ampia e
[...]
gravosa tale da giustificare un'eventuale disparità di trattamento pur assumendo che questi ricevano una provvigione del 12%, circostanza agli atti non provata.
Dalla documentazione agli atti, però, è possibile ricavare in via equitativa la percentuale che le parti hanno implicitamente concordato laddove, a fronte degli ordinativi non contestati relativi all'attività svolta dal IG. nel 2015, sono state pagate le due fatture del 30.03.2015 CP_1
e 3.09.2015. Dal rapporto tra quanto è stato pagato al ricorrente per tali ordini non contestati (euro 1.445,00) e l'importo totale degli stessi (euro
1.502,00 + 1786,00 + 14554,00 + 955,00 = euro 18.797,00) è possibile, infatti, ricavare una percentuale implicitamente concordata tra le parti di circa l'8% (1445,00 : 18.797,00 = x : 100. Da cui si ricava che x=
1445,00 x 100 / 18.797,00 = 7,687).
In conclusione, applicando una provvigione pari all'8% alla somma degli importi degli ordinativi contestati da parte resistenti ma ritenuti provati
pag. 21/27 nel presente giudizio (euro 12.771,00 +2.861,00 + 3.663,00 + 16.867,00 +
6403,00 + 13866,00 + 4782,00 + 1701,00 + 1432,00 = euro 64346,00), risulta che il IG. abbia un diritto di credito pari a euro 5.147,68 CP_1
a titolo di provvigione per questi ulteriori affari conclusi dalla società resistente grazie al suo intervento”.
§ 12.
Nel contestare il riportato passaggio motivazionale, l'appellante, dopo avere invocato il carattere satisfattivo del pagamento da essa eseguito, deduceva che, comunque, la pronuncia era errata avendo il Giudice utilizzato, quale base di calcolo, l'ammontare di tutti gli ordinativi da esso ritenuti “meritevoli” di produrre una provvigione per il procacciatore, sebbene, in effetti, difettasse la prova che tali ordini fossero stati favoriti dall'opera del CP_1
Quindi, la base su cui eventualmente computare la provvigione era nettamente inferiore rispetto a quella considerata dal Giudice.
Peraltro, il Giudice, mentre da un lato asseriva di voler procedere ad una liquidazione equitativa, dall'altro eseguiva un conteggio che tradiva tale premessa e, tra l'altro, includeva anche ordini per quali era già intervenuto il pagamento (in specie, quelli distinti dai numeri 1, 3, 4
e 7).
Al contrario il Giudice avrebbe dovuto valorizzare la deposizione della teste , la quale aveva, sul punto, affermato “…. Ho saputo da ES
colleghi in azienda che il percepiva un circa il 4%..”. CP_1
pag. 22/27 In conclusione, del motivo, l'appellante sosteneva che nulla spettava al essendo il medesimo stato pienamente satisfatto e remunerato CP_1
mediante il pagamento (pacifico tra le parti) degli importi di cui alle fatture dedotte in giudizio dalla resistente e non contestate.
§ 13.
La censura è fondata.
Da tutto quanto sino ad ora osservato discende che la sentenza impugnata sia errata, avendo assunto, quale base di calcolo della provvigione, l'ammontare di tutti gli affari, in ipotesi procacciati dal ricorrente, identificati dai numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Siccome, in ragione dei rilievi sin qui svolti, di quelli considerati dal Giudice, possono ritenersi riconducibili all'operato dell'originario ricorrente i soli ordini oggetto di esplicita ammissione da parte dell'appellante,
(vale a dire quelli indicati a pagina 17 dell'appello, identificati dai numeri 1, 3, 4, 7, 11, 12 e 13 per un importo complessivo di €
26.712,00), la base di calcolo della provvigione deve essere rappresentata da tale ultima somma.
Ciò posto, non appare condivisibile l'affermazione del primo Giudice, laddove ha ritenuto di poter quantificare nella misura pari all'8% la provvigione dovuta al ricorrente.
Invero, posto che, ovviamente, anche tale elemento rientrava nell'onere probatorio gravante sul e ribadito che, al riguardo, il CP_5
teste dallo stesso indicato alcun elemento utile aveva apportato, deve evidenziarsi come il Tribunale abbia del tutto omesso di valorizzare, in pag. 23/27 parte qua, la deposizione della teste . Tale apprezzamento della ES
prova non risulta corretto, non essendo emerse o evidenziate in sentenza ragioni capaci di minarne l'attendibilità.
Orbene, da quanto riferito dalla citata teste, a conoscenza dei fatti in ragione del ruolo rivestito di rappresentante commerciale della società resistente, emerge chiaramente come quest'ultima non riconoscesse nemmeno agli agenti una provvigione del 12% fissa e di “avere saputo da colleghi in azienda che il percepiva un circa il 4%”. CP_1
Sulla scorta di tale emergenza istruttoria, non contrastata da alcun elemento di segno contrario, deve, allora, ritenersi che la provvigione spettante al ricorrente debba quantificarsi nella misura indicata dalla teste.
Ordunque, calcolando il 4% sul citato importo di € 26.712,00, pari al valore complessivo degli affari procacciati dal l'ammontare CP_1
delle provvigioni ammonta ad euro 1.086,48.
Siccome, tuttavia, tale somma è finanche inferiore all'ammontare dei versamenti pacificamente già eseguiti dall'originaria resistente, in totale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal deve essere interamente rigettata. CP_1
In contrario, non soccorre il rilievo del secondo cui il CP_1
pagamento eccepito dall'appellante non potrebbe essere imputato, oltre che agli ordini di cui ai numeri 1, 3, 4, 7, anche a quelli di cui ai numeri 11, 12 e 13, sia perché il relativo capo di decisione non era stato validamente censurato, sia in quanto il pagamento non era pag. 24/27 imputabile ad un ordine (quelli di cui al n. 11) per il quale la società aveva negato la debenza della provvigione.
Sul punto, si deve in contrario osservare che, in effetti, rispetto all'ordine di cui al n. 11, il diritto al pagamento della provvigione vada in radice escluso, dal momento che, come dinanzi osservato, esso concerne una proposta cui la società non aveva dato seguito (cfr. deposizione della teste ). ES
Ne segue che, esclusi gli ordini 1, 3, 4, 7, già remunerati, permarrebbe il diritto alla provvigione rispetto agli ordini di cui ai numeri 12 e 13 del ricorso, del complessivo ammontare di euro 3.133,00. Pertanto, calcolando la provvigione al 4% su tale somma, si ottiene un importo di euro 125,32 che in ogni caso è contenuto nei limiti di quanto già pagato dall'originaria resistente.
§ 14.
L'esame dell'ultimo motivo di appello, mediante cui l'istante sottoponeva a censura il capo della sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali, deve, invece, ritenersi assorbito, imponendosi, alla luce dell'integrale riforma della sentenza, una rinnovata disciplina delle stesse, da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa.
Ciò posto, tenuto conto della ritenuta infondatezza della domanda, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza del
CP_1
pag. 25/27 La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, in ragione del criterio del disputatum, dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00 e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta da
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida, per il Parte_1
giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 174,00 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/06/2025.
pag. 26/27 Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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