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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400036334 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400036334 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe LA Ricorrente_1 ha impugnato Intimazione di pagamento n. 202400036334 del 24/06/2024 notificata in data 09/07/2024 a titolo di mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno 2014 e
2015, €. 744,86, su ruolo affidato dal Comune di Licata alla società Resistente_1 S.p.A, affidataria del servizio in concessione del servizio della riscossione coattiva delle entrate TARI, IMU per tali anni.
Deduceva articolati motivi cosi come spiegati nell'atto introduttivo che si concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Si costituiva anche la Resistente_1 S.p.A, che insisteva per la legittimità dell'atto e chiedeva, invece, il rigetto del ricorso.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infondata la pregiudiziale censura in ordine alla decadenza (e, comunque, prescrizione) del Comune di
Licata del diritto alla riscossione dell'IMU relativa all'anno 2014 e 2015.
Premesso che per l'IMU, per espressa previsione normativa, è sottoposto a decadenza e non a prescrizione
Ed invero, nella fattispecie in esame trova applicazione l'articolo 1, comma 161, della legge 27.12.2006, n.
296 il quale, dopo aver previsto che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”, dispone poi che i relativi “avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: tale termine, infine, viene espressamente posto a pena di decadenza dell'azione accertatrice, talché risultano infondate le deduzioni contrarie del ricorrente.
Dalla produzione di parte resistente risulta che l'atto impugnato sia stato preceduto dall'avviso di accertamento per omesso /parziale versamento IMU 2014 n. 4047 del 16/12/2019 - regolarmente notificato il 27/12/2019 e ricevuto dal ricorrente a mezzo racc a/r il 24/02/2020(cfr.all.)– ed l'avviso di accertamento per omesso /parziale versamento IMU 2015 n. 5546 del 22/12/2020 - regolarmente notificato il 30/12/2020
e ricevuto dal ricorrente a mezzo racc a/r il 28/01/2021 cfr.all.) consegnato per la notifica con raccomandata a mezzo del servizio postale il 30.12.2019, cosi come da busta prodotta, deducendosi che la decadenza non è maturata, risultando applicabile il principio ormai consolidato in giurisprudenza circa la scissione degli effetti della notificazione, il Comune in questione, avendo presentato a Poste Italiane l'avviso di accertamento per la notifica entro la data del quinquennio prevista dalla norma innanzi citata, non sia incorso in alcuna decadenza dalla propria azione accertatrice, talché l'atto impugnato va confermato.
Trattandosi di termine previsto dall'anzidetta legge n. 296/2006 a pena di decadenza, appaiono poi inconsistenti le doglianze volte ad escludere che nella fattispecie possa trovare applicazione la scissione soggettiva del procedimento notificatorio, atteso che le stesse sono avanzate nel dichiarato presupposto che l'anzidetto termine sia collegato alla prescrizione (cass S.U-. 40543/2021).
Privo di pregio anche il motivo di ricorso , con cui parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione in violazione dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/90 e dell'art. 7, comma 1 della Legge n. 212/2000. L'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…”.
La motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. Giustappunto in virtù di tale funzione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono, poi, al diverso piano della prova della pretesa tributaria.
La motivazione dell'atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello statuto dei diritti del contribuente (v. l'art. 7), assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'amministrazione.
Per i tributi locali bisogna far riferimento al comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere. Secondo tale disposizione “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
La mancanza di uno dei requisiti individuati dal comma 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 traducendosi in una compressione del diritto difesa come previsto e tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso.
Nel caso di specie nell'atto di accertamento sono indicati gli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) e ciò rende possibile la individuazione dell'immobile, la località degli stessi, senza pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito, e dunque l'atto si presenta in ogni caso fondato, anche sotto l'aspetto della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
300,00, oltre spese generali di legge in favore del difensore della parte resistente, dichiaratosi antistatario
Così deciso Cosi deciso in Agrigento 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
AL NO AN
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400036334 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400036334 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe LA Ricorrente_1 ha impugnato Intimazione di pagamento n. 202400036334 del 24/06/2024 notificata in data 09/07/2024 a titolo di mancato pagamento dell'IMU relativa all'anno 2014 e
2015, €. 744,86, su ruolo affidato dal Comune di Licata alla società Resistente_1 S.p.A, affidataria del servizio in concessione del servizio della riscossione coattiva delle entrate TARI, IMU per tali anni.
Deduceva articolati motivi cosi come spiegati nell'atto introduttivo che si concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Si costituiva anche la Resistente_1 S.p.A, che insisteva per la legittimità dell'atto e chiedeva, invece, il rigetto del ricorso.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infondata la pregiudiziale censura in ordine alla decadenza (e, comunque, prescrizione) del Comune di
Licata del diritto alla riscossione dell'IMU relativa all'anno 2014 e 2015.
Premesso che per l'IMU, per espressa previsione normativa, è sottoposto a decadenza e non a prescrizione
Ed invero, nella fattispecie in esame trova applicazione l'articolo 1, comma 161, della legge 27.12.2006, n.
296 il quale, dopo aver previsto che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”, dispone poi che i relativi “avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: tale termine, infine, viene espressamente posto a pena di decadenza dell'azione accertatrice, talché risultano infondate le deduzioni contrarie del ricorrente.
Dalla produzione di parte resistente risulta che l'atto impugnato sia stato preceduto dall'avviso di accertamento per omesso /parziale versamento IMU 2014 n. 4047 del 16/12/2019 - regolarmente notificato il 27/12/2019 e ricevuto dal ricorrente a mezzo racc a/r il 24/02/2020(cfr.all.)– ed l'avviso di accertamento per omesso /parziale versamento IMU 2015 n. 5546 del 22/12/2020 - regolarmente notificato il 30/12/2020
e ricevuto dal ricorrente a mezzo racc a/r il 28/01/2021 cfr.all.) consegnato per la notifica con raccomandata a mezzo del servizio postale il 30.12.2019, cosi come da busta prodotta, deducendosi che la decadenza non è maturata, risultando applicabile il principio ormai consolidato in giurisprudenza circa la scissione degli effetti della notificazione, il Comune in questione, avendo presentato a Poste Italiane l'avviso di accertamento per la notifica entro la data del quinquennio prevista dalla norma innanzi citata, non sia incorso in alcuna decadenza dalla propria azione accertatrice, talché l'atto impugnato va confermato.
Trattandosi di termine previsto dall'anzidetta legge n. 296/2006 a pena di decadenza, appaiono poi inconsistenti le doglianze volte ad escludere che nella fattispecie possa trovare applicazione la scissione soggettiva del procedimento notificatorio, atteso che le stesse sono avanzate nel dichiarato presupposto che l'anzidetto termine sia collegato alla prescrizione (cass S.U-. 40543/2021).
Privo di pregio anche il motivo di ricorso , con cui parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione in violazione dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/90 e dell'art. 7, comma 1 della Legge n. 212/2000. L'art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…”.
La motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. Giustappunto in virtù di tale funzione, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono, poi, al diverso piano della prova della pretesa tributaria.
La motivazione dell'atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello statuto dei diritti del contribuente (v. l'art. 7), assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione dello stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'amministrazione.
Per i tributi locali bisogna far riferimento al comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere. Secondo tale disposizione “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
La mancanza di uno dei requisiti individuati dal comma 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 traducendosi in una compressione del diritto difesa come previsto e tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso.
Nel caso di specie nell'atto di accertamento sono indicati gli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) e ciò rende possibile la individuazione dell'immobile, la località degli stessi, senza pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito, e dunque l'atto si presenta in ogni caso fondato, anche sotto l'aspetto della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo..
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
300,00, oltre spese generali di legge in favore del difensore della parte resistente, dichiaratosi antistatario
Così deciso Cosi deciso in Agrigento 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
AL NO AN
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