Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 37581
CASS
Sentenza 7 maggio 2008

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In tema di atti di discriminazione razziale od etnica, mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo specifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell'istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 L. 13 ottobre 1975, n. 654 (modificato dal D.L. 24 aprile 1993, n. 122, conv. con modd. in L. 25 giugno 1993, n. 205 nonché dall'art. 13 L. 24 febbraio 2006, n. 85) laddove vieta la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, per asserito contrasto con l'art. 21 Cost., in quanto la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 non ha valore assoluto ma deve essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall'art. 3 e dall'art. 117, comma primo, Cost.).

In tema di atti di discriminazione razziale od etnica, la fattispecie consistente nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma primo, lett. a), L. 13 ottobre 1975, n. 654) configura un reato di pura condotta che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l'istigazione siano raccolte dai destinatari.

In tema di atti di discriminazione razziale ed etnica, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 della L. 24 febbraio 2006, n. 85 all'art. 3, comma primo, lett. a) della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modd. in L. 25 giugno 1993, n. 205), sussiste continuità normativa tra le corrispondenti fattispecie incriminatrici, in quanto la condotta consistente nel "propagandare" idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico era già ricompresa in quella, originariamente prevista, consistente nel "diffondere" in qualsiasi modo le medesime idee. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, nel caso in esame, si è semplicemente modificato in misura più favorevole il trattamento sanzionatorio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 37581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37581
Data del deposito : 7 maggio 2008

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