Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 18 Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 15 giugno 1993, n. 205, che vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione ed alla violenza per motivi razziali, etnici, in quanto la tutela costituzionale è circoscritta alle associazioni che perseguono finalità consentite ai singoli dalla legge penale, mentre la discriminazione è attuabile solo attraverso atti di illegittima coercizione fisica o morale di altri soggetti, che integrano di volta in volta la violenza privata, l'estorsione, le lesioni volontarie ed altre figure criminose.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in quanto l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un "quid pluris" rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205 nella parte in cui configura come reato associativo la promozione, la direzione o la semplice partecipazione ad ogni forma di organizzazione che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, atteso che il precetto deve ritenersi tipizzato in base alla individuazione dello scopo ultimo della struttura collettiva, che consiste nel limitare o impedire ad altri individui della stessa società civile l'esercizio dei propri diritti civili e politici, individuali e collettivi.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 31655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31655 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 24/01/2001
Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 175
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 23525/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi di GL LO, n. a Torino il 7.2.1964, di CI MP, n. a Salerno l'8.2.1962, di RA AC, n. ad Alghero il 22.9.1968, di RA DO, n. in Svizzera l'1.6.1963, e di AR AD, n. il 30.11.1968 a Cassano Magnago, contro la sentenza della Corte d'SS d'Appello di IA del 17.12.1999. V. gli atti, udite la relazione del Cons. Dott. S. Occhionero e le conclusioni conformi del p.m. Dott. A. Galasso, nonché le conclusioni del difensore di CI, avv. Gerardo Grisi, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione, la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
1. MP CI, LO GL, AC RA, DO RA e AD AR furono indagati, assieme a numerose altre persone, per reati connessi alla partecipazione al movimento, denominato "Fronte Nazionale". Nel corso delle indagini emerse che l'associazione in questione, costituita ed organizzata da NC FR, SA ER ed altri, si ispirava all'ideologia del disciolto partito fascista, perseguendo le medesime finalità antidemocratiche e svolgendo una sistematica propaganda razzista. L'ufficio della Procura della Repubblica di Verona, al termine delle indagini, chiese il rinvio a giudizio degli indagati, contestando ad essi le imputazioni di ricostituzione del partito fascista, ex artt. 1 e 2 della L. 20.6.1952 n. 645 (Legge Scelba) e di incitamento alla discriminazione per motivi razziali ex art. 1 del D.L. 26.4.1993 n.122 conv. in L. 25.6.1993 n. 205 (Legge Mancino). Il G.I.P. presso il
Tribunale di Verona, ritenuta assorbita la fattispecie meno grave di cui al D.L. n. 122 del 1993 convertito in L. n. 205 del 1993 nell'altra più grave di cui alla legge Scelba, li rinviò a giudizio dinanzi alla Corte d'SS di Verona, che con sentenza del 25.10.1995 affermò la penale responsabilità - tra gli altri imputati - anche degli attuali ricorrenti, condannando ciascuno di essi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e di L.
1.000.000 di multa (con la concessione, ad eccezione del AR, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna). La decisione di primo grado, per la parte a loro relativa, fu integralmente confermata con sentenza del 20.5.1998 dalla Corte d'SS di Appello di IA.
2. La Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata alla pubblica udienza del 7.5.1999, annullò la decisione di appello nei confronti di CI, GL, RA, RA e AR, rinviando per il giudizio ad altra sezione della Corte d'SS di Appello di IA in ordine al reato previsto dall'art. 3 L.13.10.1975 co. 3 n. 654 nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 1993/122 conv. nella L. 1993/205, avendo così qualificata l'originaria imputazione. Nella stessa data la Suprema Corte, con sentenza camerale, annullò senza rinvio la sentenza d'appello nei confronti degli altri quarantuno imputati e, qualificate in termini identici le originarie imputazioni, applicò loro la pena concordata ai sensi della L. 19.1.1999 n. 14. 3. La Corte d'SS di Appello di IA, pronunciando quale giudice del rinvio, il 17.12.1999, in parziale riforma della decisione in primo grado della Corte d'SS di Verona del 25.10.1995, ha dichiarato CI, GL, RA, RA e AR colpevoli del reato p. e p. dall'art. 1 co. 3 della L.25.6.1993 n. 205, così diversamente qualificato il fatto, e ha rideterminato la pena inflitta a ciascuno di essi nell'identica misura di sei mesi di reclusione. Ha concesso anche al AR il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
MP CI, con atto a firma dell'avv. Gerardo Grisi, LO GL, AC RA, DO RA e AD AR, congiuntamente con impugnazione proposta nel loro interesse dall'avv. Paolo Paoli, e GL, inoltre, con altro atto sottoscritto personalmente, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'SS d'Appello di IA del 17.12.1999. Motivi della decisione
Tutti i ricorsi devono essere respinti
1. Eccezioni di incompetenza territoriale.
1.1 CI, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 21, 23, 627 co. 3 c.p.p. e ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, sostenendo di averla formulata tempestivamente in quella sede e di non essere soggetto ad alcuna preclusione, perché su di essa non vi era stata una decisione della Corte di Cassazione.
Il motivo è infondato.
La Cassazione - contrariamente all'assunto del ricorrente - si è espressamente pronunciata sul punto (pag. 2 della sentenza di annullamento) rigettando l'eccezione, perché non proposta tempestivamente nell'udienza preliminare. Essa non può quindi essere riproposta nel giudizio di rinvio.
Per mera completezza di motivazione si osserva che, se la Corte non si fosse pronunciata espressamente sull'eccezione di incompetenza, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di appello per decidere nel merito ne avrebbe comportato implicitamente il rigetto. Infatti la contestazione nel giudizio di rinvio della competenza del giudice di primo grado potrebbe di riflesso implicare l'incompetenza del giudice di appello a decidere nei limiti indicati con la sentenza di annullamento. Mentre, ai sensi degli artt. 627 co. 1 e 25 c.p.p., nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento al giudice del rinvio, a meno che non emergano, nuovi fatti che comportino una definizione giuridica del reato diversa da quella ritenuta con la sentenza di annullamento, tale da determinare la competenza di un giudice superiore (fattispecie che non ricorre nel caso concreto). (CI ha contestato di avere tardivamente eccepito l'incompetenza per territorio sulla base di una errata interpretazione degli artt. 23.1 e 21 c.p.p.. Egli, infatti, ritiene che il potere del giudice del dibattimento di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa comporti sempre l'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, purché dedotta subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. Così non è, perché essa è tempestiva, solo se è stata dedotta, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare (prima ipotesi) o, se questa manchi - e non era il caso di specie - nel termine di cui all'art. 491 c.p.p.. Nella prima ipotesi, in caso di rigetto dell'eccezione da parte del g.u.p., potrà essere riproposta ex art.491 c.p.p. nella fase degli atti introduttivi al dibattimento.
1.2 - GL, con il nono motivo del ricorso a sua firma, ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 6 c.p.p.- ed eccepito l'incompetenza della corte di assise d'appello a giudicare su di un reato di competenza del tribunale ordinario per effetto della diversa definizione giuridica del fatto. L'eccezione è manifestamente infondata, perché il giudizio di rinvio aveva ad oggetto l'appello limitato a questioni di merito avverso una sentenza di primo grado e la Corte di SS di IA (composta di più sezioni) era competente a giudicare a seguito dell'annullamento con rinvio di una sua sentenza, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica del fatto, in forza della disposizione di cui all'art. 623 lett. c) c.p.p. (si tratta, infatti, di una ipotesi di competenza funzionale inderogabile).
2. - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 3 del D.L. 26.4.1993 n. 122 conv. in L. 25.6.1993 n. 205 in relazione agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 25 co. 2 e 25 co. 3 Cost. sollevate con il secondo motivo del ricorso di CI e con il primo e secondo motivo del ricorso di GL.
CI ritiene che con la norma denunciata vengano perseguiti penalmente dei reati di opinione. A suo avviso, le fattispecie di cui al primo comma sub lett. a) e b) dell'art. 1 del D.L. 26.4.1993 n.122, conv. in L. 25.6.1993 n. 205, (Diffusione "in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico", incitamento a commettere o commissione di "atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", incitamento a commettere o commissione di "violenza o di atti di provocazine alla violenza per razziali, etnici, nazionali o religiosi"), e la fattispecie associativa di cui al terzo comma dello stesso articolo (divieto di organizzazione o partecipazione ad associazioni, movimenti o gruppi che hanno "tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"), integrano dei precetti penali che violano i principi della libertà di pensiero, della manifestazione del pensiero e di associazione ed hanno un contenuto indeterminato (in violazione dell'art. 25.2 Cost.). E quanto all'ipotesi associativa (delitto del quale è stato ritenuto responsabile) sostiene in particolare che "in presenza della fattispecie generale di cui all'art. 416 c.p., la nuova figura di reato si caratterizza per i problemi di certezza, offensività e materialità, nonché per quelli... relativi alla individuazione di responsabilità personale che tali figure di reato comportano".
GL a propria volta con il primo motivo ribadisce i dubbi di costituzionalità della norma penale in rel. all'art. 25 Cost. sotto il profilo della atipicità del precetto legislativo, perché l'individuazione della condotta vietata con riferimento agli atti di discriminazione, istigazione e propaganda è talmente generica da attribuire al giudice il potere discrezionale di determinarne il contenuto (violando il principio del nullum crimen sine lege). Con il secondo in particolare richiama la sentenza della Corte Cost. n. 108 del 1974, che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art.415 c.p. nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio tra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità e conclude nel senso che l'indeterminatezza del precetto contenuto nell'art. 1 del D.L. 26.4.1993 n. 122, conv. in L. 25.6.1993 n. 205 ne determina l'illegittimità, illegittimità riscontrabile anche sotto i profili della violazione degli articoli della Costituzione 2 (garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di eguaglianza tra i cittadini), 18 (libertà di associazione) e 21 (diritto di libera manifestazione del pensiero). In primo luogo va osservato che sono inammissibili le questione di legittimità costituzionale dedotte in ordine al primo comma lett. b) e c) dell'art. 1 del D.L. 122/1993 conv. in L. 205/93, perché relative a norme penali non applicate nel caso di specie. I ricorrenti, infatti, sono stati condannati per il reato associativo di cui al terzo comma dell'articolo anzidetto ed è in ordine ad esso che vanno esaminati i motivi di ricorso sopraindicati. La norma in oggetto, che ha sostituito il terzo comma dell'art. 3 della L.13.10.1975 n. 654 di "ratifica e di esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966", vieta di promuovere, dirigere o anche semplicemente partecipare ad "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi" e prevede sanzioni diversificate a seconda dei rispettivi ruoli degli associati. Si tratta di un reato associativo, non diverso nella struttura dagli altri reati associativi. In essi la pericolosità sociale o l'offensività della condotta vietata è ravvisata dal legislatore nello stesso fatto della partecipazione consapevole e volontaria (in posizioni preminenti o gregarie) ad una struttura collettiva organizzata caratterizzata da uno o più scopi illeciti. La repressione penale della partecipazione al gruppo è strumentale alla prevenzione della realizzazione degli scopi associativi e la norma è sufficientemente tipizzata, solo se questi sono sufficientemente determinati. Il divieto di associarsi nel caso di specie colpisce "ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi". Dall'interpretazione letterale e sistematica della norma emerge che l'incitamento alla discriminazione o alla violenza è solo lo scopo mediato di un ulteriore fine, che consiste nella limitazione, imposta ad altri individui, appartenenti alla stessa società civile, di esercitare i diritti civili, politici ed amministrativi individuali e collettivi, di cui sono titolari, perché diversi per razza, etnia, nazionalità o religione. Il precetto è quindi tipizzato e determinato (in conformità della disposizione contenuta nell'art. 25 co. 2 Cost.). Non viola il diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), perché l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto meno intesa come comportamento generale, e realizza un quid pluris rispetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali. Non comprime il diritto di associazione, che è costituzionalmente garantito ex art. 18, primo comma, Cost., purché i fini perseguiti non siano vietati ai singoli dalla legge penale, mentre la discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa è attuabile in concreto, solo con atti di coercizione, fisica o morale, che sono diretti a realizzare illegittimamente una costrizione su altri soggetti per limitarne il libero esercizio di diritti di cui sono titolari (atti che integrano di volta in volta la violenza privata, l'estorsione, le lesioni volontarie ed altre figure delittuose). Quanto alla prospettata violazione degli artt. 2 e 3 Cost. in realtà è proprio la condotta, vietata con la norma penale denunciata di incostituzionalità, che si pone in contrasto con essi e non l'inverso, perché l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi tende alla compressione della pari dignità sociale dei cittadini, alla esclusione del principio di eguaglianza e alla violazione di diritti inviolabili dell'uomo.
3. Gli altri motivi del ricorso CI.
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, che esauriscono il ricorso presentato dal suo difensore, il CI deduce la nullità della sentenza ex art. 521 c.p.p., la violazione dell'art. 603 c.p.p., per omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e l'erronea applicazione dell'art. 1 co. 3 D.L. 26.4.1993 n. 122 conv. in L. 25.6.1993 n. 205, per carenza di prove sulla sua adesione al movimento in questione.
Il terzo motivo è infondato, perché non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra fatto contestato (inteso nella sua materialità) e fatto accertato. L'acclarata adesione in forma scritta al movimento del "Fronte Nazionale" non è fatto diverso dalla contestata partecipazione ad esso, bensì è il primo atto di quella partecipazione ed è un elemento indiziante del fatto- reato contestato (la partecipazione instaurata attraverso una formale iniziale adesione). Quanto agli altri due motivi, essi si risolvono in critiche a valutazioni di merito congruamente motivate e, pertanto, incensurabili.
4. Motivi specifici del ricorso GL.
Con il terzo il quarto e il quinto motivo (proposti per violazione degli artt. 24 Cost. e 108 c.p.p. e dell'art. 106 c.p.p.) il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa causata: a) dall'ingiustificato rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 17.12.1999 dinanzi alla Corte d'assise di appello, presentata il 16.11.1999 per ottenere un termine a difesa che consentisse all'avv. Longo, nominato in sostituzione dell'avv. Peli, di esaminare i fascicoli processuali;
b) dal rigetto di una seconda istanza di rinvio con provvedimento presidenziale del 14.12.1999, in contrasto con l'assicurazione verbale del relatore che sarebbe stata accolta;
c) dal ritardo della notificazione del provvedimento presidenziale, effettuata dopo l'udienza. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 24 Cost., nella quale sarebbe incorsa la Corte d'assise di appello, per avere disatteso la seconda istanza di rinvio, che l'avv. Longo aveva indicato, adducendo quale impedimento di essere stato citato all'udienza preliminare dinanzi al G.I.P. di Udine per diffamazione a mezzo stampa. La Corte il 17.12.1999 aveva accertato, prima di iniziare l'udienza alle ore 11, che il difensore non si era presentato al G.I.P. di Udine e che l'udienza preliminare si era conclusa senza la sua partecipazione, cosicché egli avrebbe ben potuto essere presente dinanzi alla Corte.
Con il settimo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 33 c.p.p., per omessa conoscenza da parte della Corte degli atti processuali nella loro interezza, risultante dalla motivazione della sentenza. Inoltre, con i motivi ottavo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, dedotti sotto il profilo generico della violazione di legge e dei vizi di motivazione, contesta l'omessa audizione del teste TU (8^), l'addebito di incitamento all'odio razziale (11^), la vincolatività della sentenza di annullamento della corte di Cassazione estesa dai giudici di appello al merito in violazione del principio del libero convincimento (12^), l'addebito del reato a titolo di responsabilità oggettiva (13^) e l'accertamento all'elemento materiale del reato sulla base dell'adesione al "Fronte Nazionale" e non di specifiche azioni criminose (14^).
Con il decimo motivo GL contesta la violazione del principio del contraddittorio, determinato dalla attribuzione di una diversa qualificazione giuridica al fatto senza contestazione. Nessuno di questi motivi può essere accolto:
il terzo, al quarto e al quinto motivo sono infondati: il terzo e il quarto perché le valutazione di merito della Corte (sulla congruità del tempo a disposizione per l'esame dei fascicoli e sulla concreta possibilità di essere presente in udienza) sono incensurabili, essendo state congruamente motivate (in considerazione dell'intervallo di un mese tra la prima istanza e l'udienza e la scelta dell'avvocato Longo di non presenziare all'udienza del G.I.P. e quindi concreta possibilità di essere presente all'udienza dibattimentale) e perché è processualmente irrilevante il ritardo della notificazione dl provvedimento di rigetto della seconda istanza;
i motivi settimo, ottavo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo sono infondati, perché dalla lettura della motivazione della sentenza appare del tutto arbitraria la tesi del ricorrente che la Corte abbia dato atto di una mancata conoscenza delle carte processuali (7^), e perché tutte le altre questioni, indipendentemente dalla loro formale prospettazione attengono a valutazioni in fatto congruamente motivate, tutte ad eccezione del quattordicesimo motivo, infondato invece in diritto, non avendo considerato il ricorrente che il reato ascrittogli ha natura di reato associativo, realizzabile anche senza la commissione di altri specifici reati;
il decimo motivo è inammissibile, perché l'attribuzione di una diversa definizione giuridica senza immutazione del fatto non impone alcuna nuova contestazione di un fatto già contestato.
5. Ricorso RA, RA, GL e AR. Anche questo ricorso deve essere respinto.
L'impugnazione è articolata in due motivi, entrambi rubricati sotto i profili della violazione degli artt. 129, 445 c.p.p., 101.2 Cost e 627 c.p.p. e dei vizi della motivazione. Con essi in sostanza i ricorrenti sostengono che il giudice di rinvio si sarebbe sottratto da un lato ai criteri indicati nella sentenza rescindente e dall'altro che avrebbe abdicato al proprio ambito di giudizio, attribuendo erroneamente alla sentenza rescindente il contenuto di una sentenza definitiva di condanna. Si tratta di censure generiche, motivate apoditticamente e con argomenti meramente suggestivi.
Per le ragioni sopra esposte tutti i ricorsi devono essere rigettarti con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001