Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 31655
CASS
Sentenza 24 gennaio 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 18 Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 15 giugno 1993, n. 205, che vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione ed alla violenza per motivi razziali, etnici, in quanto la tutela costituzionale è circoscritta alle associazioni che perseguono finalità consentite ai singoli dalla legge penale, mentre la discriminazione è attuabile solo attraverso atti di illegittima coercizione fisica o morale di altri soggetti, che integrano di volta in volta la violenza privata, l'estorsione, le lesioni volontarie ed altre figure criminose.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in quanto l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un "quid pluris" rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993, n. 205 nella parte in cui configura come reato associativo la promozione, la direzione o la semplice partecipazione ad ogni forma di organizzazione che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, atteso che il precetto deve ritenersi tipizzato in base alla individuazione dello scopo ultimo della struttura collettiva, che consiste nel limitare o impedire ad altri individui della stessa società civile l'esercizio dei propri diritti civili e politici, individuali e collettivi.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 31655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31655
Data del deposito : 24 gennaio 2001

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