Sentenza 30 marzo 2000
Decreto decisorio 26 aprile 2012
Massime • 1
Poiché non integra ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore per generica enunciazione del fatto a norma dell'art. 555, comma secondo, stesso codice e, conseguentemente, la relativa eccezione va formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è abnorme il provvedimento del Pretore che di ufficio dichiari tale nullità (nella specie addirittura dopo l'esame di un teste), disponendo la restituzione degli atti al P.M. e determinando, così, un'inammissibile regressione del procedimento.
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2000, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 30/03/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO " N.2367
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.46073/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di FIRENZEnei confronti di:
MI AR N. IL 19.06.1963
avverso ordinanza del 10.12.1998 PRETORE di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 10-12-1998 il Pretore di Firenze dichiarava la nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., del decreto di citazione a giudizio di ID EH allas SeJdic Mirsada per genericità del capo di imputazione. disponendo la restituzione degli atti al P.M.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica competente, eccependone l'abnormità poiché tale da determinare Una regressione non consentita del procedimento alla fase delle indagini preliminari e da porsi del tutto al di fuori delle singole norme e del sistema organico della legge processuale.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Va infatti tenuto presente che la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore per generica enunciazione del fatto a norma dell'art. 555, comma 2, c.p.p., non può integrare una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. non essendo riconducibile tra quelle di cui all'art. 178 del medesimo codice: la relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. (così Cass. Sez. I, 17-11-1998 n. 342, Merendino, RV. 212.193).
Nel caso di specie, invece, la suddetta nullità, non eccepita da alcuna delle parti, è stata dichiarata d'ufficio dal Pretore non solo dopo le formalità di apertura del dibattimento ma anche dopo l'esame di un testimone, sicché si è determinata una situazione di regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale e con un provvedimento abnorme.
Conforme appare l'orientamento di questa Corte, che ha ripetutamente deciso: "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quando il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo".(Sez. Unite, 10-12-1997 n. 17, Di Battista, RV. 209.603).
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio. Dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000