Sentenza 9 marzo 2000
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma primo, lett. c), e comma secondo, cod. proc. pen., non integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.. È pertanto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi d'ufficio l'invalidità (tra l'altro, nella specie, oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.), atteso che non è consentito al giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2000, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 9/3/2000
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 1175
3. Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 22532/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) CR DO, n. a Roma il 28.2.1942
2) CR SA, n. a Roma il 22.6.1967
avverso la ordinanza in data 15 marzo 1999 del Pretore di Roma Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Pretore di Roma per l'ulteriore corso.
Fatto
Con ordinanza dibattimentale in data 15 marzo 1999, il Pretore di Roma, rilevata la indeterminatezza del capo di imputazione relativo agli imputati CR DO e CR SA, e, conseguentemente, la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 555 commi 1, lett. c), e 2 e art. 178 comma 1, lett. b), c.p.p., ordinava la restituzione degli atti al pubblico ministero. Avverso tale provvedimento hanno proposto per cassazione gli imputati, denunciandone l'abnormità, in considerazione dell'indebita regressione del procedimento dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti ex art. 491 c.p.p. Diritto
Il ricorso è fondato.
Per costante giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, la nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555 commi 1, lett. c), e 2 non integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p. ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, come previsto dal comma 3 del richiamato articolo, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (v. Cass., sez. I, u.p. 17 novembre 1998, Merendino;
Cass., sez. I, u.p. 11 novembre 1998, Cucciniello;
Cass., sez. II, u.p. 6 febbraio 1996, Pellegrino;
Cass., sez. I, u.p. 21 febbraio 1994, Sgamba). Nella specie, contravvenendo a tale regola, il Pretore ha rilevato d'ufficio tale supposta nullità, tra l'altro, come si ricava dal verbale di udienza, ben oltre il termine di cui all'art.491 c.p.p. Un simile provvedimento, determinando una non consentita regressione del procedimento, costituisce atto abnorme, sicché esso deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pretore di Roma per l'ulteriore corso. A tale conclusione non osta quanto affermato dalle Sezioni unite, c.c. 10 dicembre 1997, Di Battista, con riferimento a una ipotesi in cui il potere di annullamento del decreto introduttivo del giudizio (per insufficiente enunciazione del fatto oggetto della imputazione) era stato correttamente esercitato dal giudice del dibattimento: proprio in applicazione dei principi richiamati da detta pronuncia, deve infatti rilevarsi che nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato esercitato in assoluta carenza di potere dell'organo giudicante, atteso che non è consentito al giudice di sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti per l'ulteriore corso, ex art.219 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, al Pretore di Roma.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Pretore di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000