Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 3
In materia di esecuzione forzata, l'opposizione a precetto con la quale la parte deduce che una tra le somme chieste nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere ad esecuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un titolo esecutivo, e perciò l'opposizione deve ritenersi ammissibile anche qualora sia proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto (Nella specie, la S.C., sulla scorta del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine dell'art. 617, cod. proc. civ., l'opposizione al precetto con la quale la parte aveva contestato il diritto del creditore ad ottenere il pagamento della somma chiesta a titolo di rimborso spese generali, in aggiunta alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, nonostante che detta somma non fosse stata liquidata nel decreto).
Proposto ricorso per decreto ingiuntivo, nel caso in cui il giudice, nel pronunciare sulla domanda, non provveda a liquidare la somma dovuta a titolo di rimborso spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo non si estende a questa somma e, pertanto, il creditore non può indicarla nell'atto di precetto, in quanto si tratta di una spesa che riguarda il procedimento di formazione del titolo esecutivo e non spese dell'esecuzione che il creditore può, invece, direttamente quantificare e richiedere al debitore.
La procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo abilita il medesimo a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito e, quindi, a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte anche nel conseguente processo esecutivo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI SIMONE, difeso dagli avvocati ROSA MAURO, ANTONIO TEDESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TOYOTA MOTOR FINANCE (UK) PLC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 820/01 del Tribunale di BOLOGNA, Sezione 4^ Civile, emessa il 15/03/01 e depositata il 16/03/01 (R.G. 8294/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore- Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.
LA CORTE PREMESSO IN FATTO 1. - Il tribunale di Bologna, quale giudico unico di primo grado, con sentenza 16.3.2001, ha pronunciato sulla opposizione a precetto proposta da AU CC in relazione all'esecuzione forzata per espropriazione minacciata dalla società TO OR AN.
L'opposizione era stata proposta per denunziare che il precetto era stato sottoscritto per il creditore da difensore non munito di procura e che con il precetto era stata chiesta una somma non dovuta, in particolare la somma di L. 166.250, quale rimborso di spese generali, sulla base dell'art. 15 della tariffa professionale, in aggiunta alle spese liquidate nel decreto d'ingiunzione fatto valere come titolo esecutivo.
Il tribunale ha affermato che l'opposizione, sotto ambedue gli aspetti, era da qualificare come opposizione agli atti;
che era inammissibile perché era stata tardivamente proposta;
che era però anche infondata e ne ha spiegato le ragioni.
2. - La sentenza è stata notificata il 23.5.2001 a AU CC, che ne ha chiesto la cassazione con il ricorso notificato alla TO OR AN il 20.7.2001, presso il difensore costituito in giudizio.
La TO non ha svolto attività difensiva.
3. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in Camera di consiglio e venga accolto.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso contiene due motivi.
Dal loro contenuto si desume quali sono i punti della decisione impugnata che vengono sottoposti a critica.
Il ricorso è perciò ammissibile, sebbene non contenga una apposita esposizione dei fatti.
2. - Il primo motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 617 cod. proc. civ.). Si sostiene che l'opposizione a precetto avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva, perché la notificazione ne era stata tentata nei termini nel domicilio eletto presso il difensore della TO e che non era dipeso da fatto della parte se il difensore della TO non era stato rinvenuto in quel luogo, dove invece effettivamente si trovava.
Si sostiene poi che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la procura conferita al difensore sul ricorso per decreto d'ingiunzione, se non espressamente detto, non abilita lo stesso difensore a sottoscrivere il precetto, che non è un atto processuale.
2.1. - Il motivo non è fondato.
Si può prescindere dall'esame del primo argomento, perché in ogni caso il secondo non è conforme a diritto.
La giurisprudenza della Corte ha in più occasioni interpretato l'art. 83 cod. proc. civ. nel senso che la procura data per il giudizio di cognizione abilita il difensore a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito, sicché la procura conferita sul ricorso per decreto ingiuntivo abilita il difensore a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte nel processo esecutivo (Cass. 12 febbraio 1979 n. 960; 24 gennaio 1980 n. 600; 5 novembre 1984 n. 5790). 3. - Il secondo motivo denunzia un diverso vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.). Si osserva che il decreto d'ingiunzione fatto valere come titolo esecutivo non conteneva la liquidazione a favore della TO delle spese generali previste dell'art. 15 della tariffa professionale, sicché il pagamento di quelle spese non avrebbe potuto essere chiesto con il precetto.
Si aggiunge che, per questa parte, l'opposizione andava considerata come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi. 3.1. - Il motivo è fondato.
L'opposizione, con cui la parte sostiene che qualcuna tra le somme chieste nel precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce un'opposizione alla esecuzione, perché tende a contestare, sia pure in quei limiti, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (art. 615 cod. proc. civ.), in considerazione del fatto che, a ragione della domanda, si allega che per quel credito manca un titolo esecutivo.
E questo è quanto l'attuale ricorrente ha sostenuto davanti al tribunale, quando ha affermato che nel decreto ingiuntivo non era stata pronunciata condanna al rimborso delle spese generali previste dall'art. 15 della tariffa professionale e che ciò comportava la mancanza del titolo esecutivo per il corrispondente importo invece indicato nel precetto.
L'opposizione avrebbe dunque dovuto essere dichiarata ammissibile, quand'anche non fosse stata proposta nel termine di cinque giorni dalla notifica del precetto, perché il termine stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. opera solo per le opposizioni agli atti esecutivi.
L'opposizione era a sua volta fondata.
Il tribunale ha osservato che il giudice deve liquidare alla parte il rimborso delle spese generali anche se la parte stessa non ne fa richiesta.
Ma ciò attiene al procedimento di formazione del titolo. Se il giudice nel pronunciare sulla domanda, nel caso sulla domanda d'ingiunzione, non liquida alla parte le spese di cui si parla, la condanna contenuta nel decreto non si estende a somma non liquidata e il creditore non può liquidarla da sè solo nel precetto, perché si tratta di spesa che concerne il procedimento di formazione del titolo ed il credito che ne deriva, e non di spese dell'esecuzione forzata che il creditore è autorizzato a minacciare ed eventualmente intraprendere in base al titolo.
4. - Il ricorso, quanto al primo motivo, è rigettato.
È accolto in relazione al secondo, con conseguente cassazione del corrispondente capo di sentenza.
Per questa parte, alla cassazione può far seguito una pronuncia sul merito, pronuncia di accoglimento della opposizione, perché nel giudizio davanti al tribunale è stato compiuto l'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, in particolare che per la somma di L. 166.250, indicata nel precetto e chiesta come rimborso delle spese generali attinenti al procedimento ordinato alla pronuncia del decreto d'ingiunzione, manca nello stesso decreto la corrispondente liquidazione.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, possono restare liquidate nella somma indicata dal tribunale, dato il rapporto tra domanda di opposizione all'esecuzione e contestazione mossa con l'opposizione agli atti esecutivi.
5. - L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica che le spese di questo grado restino a carico del ricorrente, che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara che la TO OR AN non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in confronto di AU CC per la somma di L. 166.250 sulla base del titolo esecutivo indicato nel precetto notificato il 14.9.1999, ferma la condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, 5 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003