Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7886
CASS
Sentenza 20 maggio 2003

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In materia di esecuzione forzata, l'opposizione a precetto con la quale la parte deduce che una tra le somme chieste nell'atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione all'esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere ad esecuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un titolo esecutivo, e perciò l'opposizione deve ritenersi ammissibile anche qualora sia proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto (Nella specie, la S.C., sulla scorta del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine dell'art. 617, cod. proc. civ., l'opposizione al precetto con la quale la parte aveva contestato il diritto del creditore ad ottenere il pagamento della somma chiesta a titolo di rimborso spese generali, in aggiunta alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, nonostante che detta somma non fosse stata liquidata nel decreto).

Proposto ricorso per decreto ingiuntivo, nel caso in cui il giudice, nel pronunciare sulla domanda, non provveda a liquidare la somma dovuta a titolo di rimborso spese generali, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, la condanna contenuta nel decreto ingiuntivo non si estende a questa somma e, pertanto, il creditore non può indicarla nell'atto di precetto, in quanto si tratta di una spesa che riguarda il procedimento di formazione del titolo esecutivo e non spese dell'esecuzione che il creditore può, invece, direttamente quantificare e richiedere al debitore.

La procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo abilita il medesimo a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito e, quindi, a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte anche nel conseguente processo esecutivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7886
Data del deposito : 20 maggio 2003

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