Sentenza 26 novembre 1997
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di incitamento a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui all'art. 3, comma primo, lett. b), legge 13 ottobre 1975 n. 654, come modificato dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, a nulla rileva che l'incitamento non risulti raccolto dalle persone presenti al fatto, non essendo il conseguimento di tale effetto richiesto dalla norma incriminatrice, che si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto.
Commentari • 2
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Dal complesso quadro di fonti normative italiane e sovranazionali emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione del pensiero non include discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale). Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti, ai social network come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/1997, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Santo Belfiore Presidente del 26.11.1997
1. Dott. Piero Mocali Consigliere SENTENZA
2. " Paolo Bardovagni " N. 1712
3 " Vincenzo Tardino " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio Gironi " N. 20328/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TO DR, n. Roma 14.5.1959 avverso la sentenza 19.11.1996 C.A. Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gironi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Galgano che ha concluso per rigetto
Udito il difensore (avv. Manzo e avv. Fiore).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di TO DR in ordine al reato di cui all'art. 3, lett. b), l. n. 654/1975 per aver, esponendo allo stadio olimpico di Roma durante un incontro di calcio una striscione con la scritta "miliardi al ghetto, e alle borgate?" e dando fuoco ad un drappo effigiante la stella di David, compiuto atti di incitamento alla discriminazione e di provocazione alla violenza nei confronti degli ebrei, ed ha ridotto ad un anno di reclusione la maggior pena già inflitta all'imputato a detto titolo.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso, denunziando erronea applicazione della norma incriminatrice, violazione dell'art. 49 c.p. per l'inidoneità della condotta contestata, peraltro espressione di un legittimo diritto di critica politica e di dissenso, ad incitare alla violenza nei confronti della comunità ebraica e violazione dell'art. 133 c.p. nonché vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.
Quanto al primo motivo il ricorrente sostiene che il disposto dell'art. 3, lett. b), l. n. 654/1975, nella formulazione vigente all'epoca del fatto ed anteriore alla modifica di cui al d.l. n.112/1993, convertito in l. n. 205/1993, nel prevedere che l'incitazione o la provocazione alla violenza abbia per obbiettivo "persone" in quanto "appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale", mirerebbe esclusivamente alla tutela di singoli individui appartenenti ai predetti gruppi e non del gruppo nel suo complesso. Quanto al secondo motivo, si deduce che i comportamenti tenuti dall'agente sarebbero stati del tutto inidonei a svolgere la pretesa funzione di incitamento alla discriminazione ed alla violenza, del che costituirebbe riprova il fatto che nessuno dei presenti ebbe a raccogliere quell'incitamento.
Relativamente, infine, al terzo motivo il ricorrente, premesso di avere riportato solo lievi condanne per affissioni abusive e resistenza a pubblico ufficiale, lamenta l'enfatizzazione della gravità dell'episodio in esame nonché della propria personalità compiuta dai secondi giudici, a sostegno dell'applicazione di una pena-base pari al triplo del minimo edittale.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha, invero, correttamente ravvisato nella complessiva condotta tenuta dall'TO innanzi alla vasta ed eterogenea platea dello stadio un atto di obbiettivo incitamento e di provocazione alla violenza nei confronti degli appartenenti alla comunità ebraica romana, non essendosi egli limitato ad esprimere, con l'esposizione dello striscione, il suo legittimo diritto di critica nei confronti degli amministratori capitolini circa i criteri di utilizzazione delle risorse pubbliche ma avendo accompagnato quella protesta (di per sè non censurabile) con un atto palesemente esulante dall'ambito di una manifestazione di dissenso politico o civile in quanto, sia pur simbolicamente, espressivo del metodo propugnato dall'agente per la soluzione del problema, atteso lo stretto collegamento esistente tra la protesta resa pubblica con lo scritto (appuntata contro pretesi vantaggi concessi alla comunità ebraica, sintomaticamente indicata col termine "ghetto", a scapito degli abitanti di altre zone disagiate della capitale) ed il contestuale abbruciamento del simbolo universale dell'ebraismo, incensurabilmente escludendosi, dato l'inequivoco contesto, che il gesto potesse interpretarsi come critica nei confronti della politica dello stato di LE (come, con totale disancoraggio dalla realtà processuale, adombrato dall'odierno ricorrente). Priva di pregio è, altresì, la distinzione proposta tra tutela di persone singolarmente individuate e tutela dell'intero gruppo etnico o razziale, sulla scorta della formulazione originaria della norma incriminatrice, attesa la genericità del riferimento all'incitamento od alla provocazione nei confronti di persone appartenenti ai predetti gruppi contenuta nella formula legislativa, non postulante che l'atto criminoso si diriga contro persone fisicamente e singolarmente individuate ma tale da ricomprendere anche attentati indiscriminatamente indirizzati ad appartenenti alle comunità protette: e nella specie, come si evince dal contesto della sentenza impugnata, l'incitamento alla discriminazione e la provocazione alla violenza insite nel gesto di dare fuoco al vessillo dell'ebraismo erano chiaramente appuntate contro gli appartenenti alla comunità ebraica romana in quanto ritenuta ingiustamente privilegiata dagli amministratori locali.
A nulla, ovviamente, rileva che, nell'immediatezza del fatto, quell'incitamento e quella provocazione non siano stati raccolti dai presenti, non essendo il conseguimento di tali effetti richiesto dalla norma incriminatrice, che si limita a prevedere un reato di pura condotta e di pericolo astratto, e non essendo revocabili in dubbio, come ben evidenziato dalla corte territoriale, la carica provocatoria e la potenzialità di un gesto simbolicamente violento compiuto alla presenza di una vasta ed eterogenea platea, almeno in parte rappresentativa di quelle componenti del tessuto cittadino che l'agente indicava come postergate, nella tutela dei propri interessi, alla comunità ebraica.
Infondato è, da ultimo, anche il motivo concernente la misura del trattamento sanzionatorio, essendo l'adozionè di pena-base eccedente il minimo edittale ampiamente e congruamente motivata con riferimento sia alle modalità esecutive, particolarmente plateali, della condotta che alla personalità del reo ed alla sua già denotata propensione all'inosservanza delle regole della comunità civile ed al compimento di atti di violenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1998