Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 2
Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 cod. civ., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.
Ove il ricorso per cassazione denunci errori di diritto o vizi di ragionamento nell'interpretazione di un atto negoziale (nella fattispecie regolamento condominiale), non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole di cui agli artt. 1362 sgg. cod. civ., necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, giacché, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione, costituiscono una censura inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALDASSARRE Vincenzo - Presidente -
Dott. VELLA Antonio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo difende unitamente agli avvocati ANTONIO GIORDANO, GUGLIELMO DURAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. BOXES VIA ONORATO VIGLIANI 5 TORINO in persona dell'Amm.re Geom. LUCA DA FRE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA RISORGIMENTO 59, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO VIOLA, che lo difende unitamente all'avvocato DOMENICO CELI, in virtù di procura speciale del Notaio Dr. ALFREDO RESTIVO di Torino, Rep. n. 215722 del 5 maggio 2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1153/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 27/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato VIOLA GIANCARLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 dicembre 1996, RG LO, proprietario di un box, al piano terreno dell'edificio di via Onorato Vigliani n. 5, in Torino, impugnava, innanzi al Giudice di pace, la deliberazione dell'assemblea del Condominio di quell'edificio, in data 8 novembre 1996, con cui era stato approvato il consuntivo delle spese di esercizio per l'anno 1995/96, comprendente anche la spesa per consumo di energia elettrica, da ripartirsi secondo tabelle millesimali, tra tutti i proprietari dei box, senza distinzione tra proprietari dei box al piano terreno, non servito da illuminazione, e box al piano interrato, servito invece da illuminazione. Contestava, in particolare, il LO, che la spesa per consumo d'energia elettrica potesse essere ripartita secondo criterio diverso da quello proporzionale all'uso ed alle utilità di ciascun condomino.
Il Condominio Boxes di via Onorato Vigliani si costituiva e resisteva alla impugnazione, eccependo - per altro - che la deliberazione impugnata aveva approvato la ripartizione delle spese in oggetto, secondo tabelle millesimali, in conformità delle previsioni del regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto dal proprietario originario dell'edificio e richiamato negli atti di vendita delle singole unità immobiliari. Con sentenza del 27 marzo/2 maggio 1997, il Giudice di pace di Torino dichiarava legittima la deliberazione impugnata e condannava il LO al pagamento delle spese di lite.
RG LO interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 2 dicembre 1998/27 febbraio 1999, il Tribunale di Torino rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Argomentava il Tribunale che la ripartizione delle spese in oggetto era stata operata, senza distinzione alcuna tra proprietari dei box al piano terreno ed al piano interrato, in conformità della tabella millesimale, allegata al regolamento condominiale, che, avendo indiscussa natura contrattuale, ben poteva derogare alle diverse previsioni dell'art. 1123 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza, RG LO ha proposto ricorso in forza di due motivi.
Il Condominio Boxes di via Onorato Vigliani ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente, per invalidità della procura apposta a margine di tale atto, priva di riferimento specifico al giudizio di cassazione.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, il contestato requisito di specialità deve ritenersi soddisfatto, nella specie, pur se la procura non contempli specificamente il giudizio di legittimità.
Essa procura, infatti, è apposta a margine del ricorso per cassazione, così che, facendo corpo unico con tale atto, ne resta specificato il suo conferimento per il processo da instaurarsi innanzi alla Corte di Cassazione (v. ex plurimis Cass. n. 1241/00, n. 46/00, n. 7422/99, n. 462/99 e S.U. n. 2646/98) . Il ricorso censura la sentenza impugnata sotto due profili: a) il primo, per avere violato e falsamente applicato l'art. 1123 c.c., in ordine ai criteri di ripartizione delle spese condominiali;
b) il secondo, per avere violato e falsamente applicato gli artt. 1362 e segg. c.c. nella interpretazione del regolamento condominiale, che,
a dire del ricorrente, escluderebbe la ripartizione delle spese in questione secondo tabella millesimale.
Nell'ambito del secondo di tali profili, il ricorso si duole, altresì, della illogicità della argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove si sottolinea che esso ricorrente "non può lamentarsi dell'iniquità di siffatta situazione e dell'impossibilità di pervenire ad una revisione consensuale delle tabelle millesimali ... atteso che, in difetto di consenso unanime dei condomini, sussiste pur sempre la possibilità del singolo condomino di adire l'autorità giudiziaria ... per ottenere la modifica della ripartizione millesimale erronea ovvero divenuta incongrua per sopravvenuta alterazione del rapporto originario tra i valori delle singole porzioni immobiliari (Cass. 31.5.88 n. 3701)." Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, infondato è il primo profilo di censura, che segnatamente involge la questione della derogabilità o meno dei criteri di ripartizione delle spese condominiali, previsti dall'art. 1123 c.c., derogabilità appunto affermata dal Tribunale a quo in ragione di apposita convenzione, espressa nel regolamento condominiale di natura contrattuale.
In effetti, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, alla stregua della stessa lettera del citato articolo (v. ex plurimis Cass. n. 3944/02, n. 7546/95, n. 6231/93 e n. 12281/92), la disciplina legale di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è derogabile, in linea di principio, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, qual è indiscusso quello di specie, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.
Inammissibile, invece, è il secondo profilo di censura, che essenzialmente involge la interpretazione del detto regolamento di natura contrattuale.
Pur denunciando violazione e falsa applicazione dei canoni d'interpretazione del contratto, il ricorrente non specifica quali canoni siano stati in concreto violati e, soprattutto, il punto ed il modo in cui il Tribunale a quo si sia da quei canoni discostato. Al di là dei dati formali enunciati, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal Tribunale, è formulata dal ricorrente attraverso la proposta di una diversa interpretazione del regolamento in oggetto, così che viene ad investire inammissibilmente il merito delle valutazionì di quel giudice. In vero, al fine di riscontrare. l'esistenza degli errori di diritto o dei vizi di ragionamento, che il ricorrente denunci in tema di interpretazione degli atti, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole dell'art. 1362 e ss. c.c., necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo, in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, che, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile (v. ex plurimis Cass. n. 8994/01, n. 1045/00, n. 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94). Inammissibile, dunque, si presenta il profilo di censura in esame ed inammissibile, altresì, è la doglianza ulteriore, afferente alla sopraindicata (tra virgolette) argomentazione della sentenza impugnata, per quanto essa argomentazione è tutt'affatto marginale rispetto alle ragioni di decisione esposte, essenzialmente raffigurate dalla esistenza di specifica convenzione, quale il regolamento condominiale di natura contrattuale, derogativa della disciplina legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 c.c.. Conclusivamente, quindi, per le ragioni svolte, il ricorso deve essere/rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 65,30, oltre euro 800,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003