Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 641
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 cod. civ., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini.

Ove il ricorso per cassazione denunci errori di diritto o vizi di ragionamento nell'interpretazione di un atto negoziale (nella fattispecie regolamento condominiale), non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole di cui agli artt. 1362 sgg. cod. civ., necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, giacché, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione, costituiscono una censura inammissibile.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 641
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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