Sentenza 23 maggio 1972
Massime • 3
Nel caso di intervento adesivo dipendente o ad adiuvandum previsto nell'art 105 cod proc civ, l'attivita processuale dell'interventore e diretta a provocare un giudicato che, pur se puo riuscire, per effetto mediato, giovevole all'interventore medesimo,ha per oggetto diretto ed immediato l'attuazione della legge a favore di uno dei contendenti al fine di assicurare a costui quel bene che la controparte gli contende.*
Ai fini dell'apparenza dei vizi della merce e sufficiente la loro obiettiva riconoscibilita, anche se essi siano di tale natura da richiedere, per essere riconosciuti, un certo esame. ( V 754'71, mass n 350570).*
A norma dell'art 1511 cod civ, nel caso di vendita da piazza a piazza, la decorrenza del termine per la denunzia dei vizi apparenti ha inizio con la consegna della merce al destinatario, anche se sia stata incaricata altra persona della ricezione della merce medesima.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1972, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 23 maggio 1972 |
Testo completo
Nel caso di intervento adesivo dipendente o ad adiuvandum previsto nell'art 105 cod proc civ, l'attivita processuale dell'interventore e diretta a provocare un giudicato che, pur se puo riuscire, per effetto mediato, giovevole all'interventore medesimo,ha per oggetto diretto ed immediato l'attuazione della legge a favore di uno dei contendenti al fine di assicurare a costui quel bene che la controparte gli contende.*