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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9564 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10144/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 10144/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Iannaccone in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa CP_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Luigi Pacileo e Bruno Pacileo in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 14.04.2023, la società Parte d'ora in poi, ) proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2133/2023, emesso da questo Tribunale in data
06.03.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società
(d'ora in poi, , della somma di Euro 71.674,70, oltre CP_1 CP_1 interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas naturale documentata da otto fatture. Parte
A sostegno dell' opposizione, la società eccepiva, in via generale,
l'inidoneità probatoria delle fatture nel giudizio a cognizione piena e, nel merito, contestava specificamente la pretesa creditoria. In particolare, deduceva l'inesistenza del debito relativo alla fattura n. 135176/2022, di importo pari a Euro
18.741,08, per la fornitura di gas nel mese di novembre 2022, asserendo di non aver effettuato alcun consumo in tale periodo, successivo alla scadenza contrattuale del
31.10.2022, avendo installato un autonomo impianto a GPL. Contestava, inoltre,
l'applicabilità della clausola penale per "prelievo fraudolento", sostenendo che l'eventuale consumo fosse involontario e imputabile al ritardo di nel CP_1 richiedere la discatura del contatore. In via subordinata, chiedeva la riduzione della penale per manifesta eccessività ai sensi dell'art. 1384 c.c. Deduceva, infine, di aver saldato la fattura per energia elettrica n. 109681/2022 per Euro 11.008,00 e di vantare un credito di Euro 1.314,30 risultante da una nota di credito, importi da detrarsi dal dovuto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava integralmente le CP_1 pretesa avversa. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa ARERA e la nullità dell'atto di citazione per genericità. Nel merito, sosteneva la piena fondatezza del proprio credito, provato non solo dalle fatture ma anche dai contratti, dai dati di consumo forniti dal distributore di rete e dalla Parte corrispondenza pregressa, in cui la stessa aveva riconosciuto il debito. Sulla questione centrale della fornitura di gas post-contratto, la produceva CP_1 documentazione del distributore (2i Rete Gas) attestante che il tentativo di discatura del contatore, effettuato in data 21.12.2022, aveva avuto esito negativo per
"opposizione del cliente finale", circostanza che a suo dire legittimava pienamente l'applicazione della penale per prelievo non autorizzato.
Chiedeva, pertanto, in via principale rigettarsi l'opposizione e, in ogni caso, condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, maggiorato degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02, nonchè al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva condannarsi la società opponente al pagamento della somma di Euro 71.674,70, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso condannarsi la predetta al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori antistatari. Con ordinanza del 06.11.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto nei limiti dell'importo di Euro
41.925,62.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del
14.10.2024, venivano rigettate le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti,
e fissata l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
Indi, all'udienza del 16.10.2025, all'esito della discussione orale, questo
Giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281sexies comma 4 c.p.c., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, applicabile alle cause già pendenti in virtù di quanto disposto dall'art. 7 comma 3 del D.lgs. n. 164/2024.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione, sollevata da parte opposta, per pretesa genericità. Sebbene l'atto introduttivo non brilli per specificità su ogni singola posta del credito ingiunto, esso contiene, tuttavia, una contestazione chiara, puntuale e ampiamente argomentata in relazione alla fattura n. 135176/2022, che costituisce il fulcro della controversia. Tale livello di specificità è sufficiente a ritenere validamente instaurato il contraddittorio ed escludere la lamentata nullità, come peraltro già implicitamente valutato dal precedente Giudice in sede di concessione della provvisoria esecuzione parziale.
Ancora in via preliminare rileva il Tribunale che l'eccezione, sollevata sempre dall'opposta, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera ARERA n.
209/2016/E/COM, è infondata e va rigettata.
Invero, la normativa richiamata, emanata in attuazione dell'art. 2, comma 24, lett. b), della L. n. 481/95 e dell'art. 141 del Codice del Consumo, istituisce una condizione di procedibilità per le controversie tra "clienti o utenti finali" e gli operatori del settore energetico. Come correttamente eccepito da parte opponente, il campo di applicazione di tale disciplina è primariamente rivolto alla tutela del consumatore e delle piccole imprese che versano in una condizione di asimmetria Parte informativa e contrattuale. La società , operante in forma di società per azioni nel settore industriale della pastificazione, non può certo essere qualificata come "consumatore" o utente finale assimilabile a tale categoria protetta. La controversia in esame, pertanto, intercorrendo tra due operatori economici professionali, esula dal perimetro applicativo della procedura di conciliazione obbligatoria invocata dalla CP_1
Ciò posto, nel merito, giova evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendo più fare affidamento sulla documentazione unilaterale, quale le fatture, che ha giustificato l'emissione del provvedimento monitorio. L'opponente, a sua volta, assume la veste di convenuto sostanziale ed è tenuto a provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dalla deve essere CP_1 analizzata distinguendo tra le poste non specificamente contestate e quelle oggetto Parte di puntuale eccezione da parte della . Dall'analisi degli atti di causa emerge Parte che l'opposizione della , pur formalmente estesa all'intero importo ingiunto, si concentra in modo quasi esclusivo sulla debenza della fattura n. 135176/2022. Le altre fatture, relative a forniture di energia elettrica e di gas antecedenti alla scadenza contrattuale del 31.10.2022, non sono state oggetto di contestazioni specifiche e circostanziate circa l'effettività della fornitura o la correttezza dei consumi addebitati. Tale carenza di contestazione specifica assume un rilievo decisivo. Questo Tribunale, già in sede di delibazione sommaria con l'ordinanza del
06.11.2023, aveva concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo per l'importo non contestato di Euro 41.925,62, proprio rilevando che aveva prodotto "documentazione comprovante i rapporti tra le parti e la CP_1 fornitura dei consumi (v. contratto, corrispondenza intercorsa tra le parti, fatture, Parte storico letture 21 Rete Gas)" e che le contestazioni della erano puntuali solo su altre voci. Tale valutazione merita di essere confermata in questa sede a cognizione piena. In assenza di specifiche contestazioni, i fatti allegati dalla in relazione a tali forniture devono ritenersi provati, anche ai sensi CP_1 dell'art. 115 c.p.c. Pertanto, il credito per l'importo di Euro 41.925,62 deve essere ritenuto certo e dovuto.
Passando all'esame delle singole voci contestate, occorre in primo luogo affrontare la questione relativa al pagamento della fattura n. 109681/2022 per Parte energia elettrica. È pacifico e documentalmente provato che la , in data
20.01.2023, ha provveduto al pagamento dell'importo di Euro 11.008,00, a saldo della suddetta fattura. Tale pagamento, tuttavia, è avvenuto non solo successivamente alla data del 3.11.2022 di scadenza della fattura, ma anche in data successiva al deposito del ricorso monitorio. Ne consegue, pertanto, che, sebbene il debito in linea capitale per tale fattura sia stato estinto, la ha diritto al CP_1 pagamento degli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, calcolati dalla data di scadenza (03.11.2022) fino all'effettivo soddisfo (20.01.2023), come richiesto dalla stessa e quantificati in Euro 200,85. CP_1
Ne deriva, pertanto, che stante l'intervenuto spontaneo pagamento di parte della somma ingiunta, il decreto monitorio deve essere revocato. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il Giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. S.U. 7//1993, n. 7448).
Ben più complessa si presenta la questione centrale della controversia, relativa alla fattura n. 135176/2022 per la fornitura di gas post-contratto, di importo pari a Euro 18.741,08. L'analisi di tale posta creditoria richiede di affrontare tre profili distinti: la prova del consumo, la legittimità dell'applicazione della penale e la sua eventuale riduzione. Parte Quanto al primo profilo, relativo alla prova del consumo, la nega di aver prelevato gas dalla rete nel mese di novembre 2022, avendo installato un impianto a GPL, e sostiene che la fatturazione si basi su stime illegittime. Tale difesa, tuttavia, è sfornita di adeguato supporto probatorio e risulta superata dalla documentazione prodotta dalla Quest'ultima ha depositato lo "Storico CP_1 letture acquisite" estratto dal portale del distributore di rete (2i Rete Gas), soggetto terzo e neutrale rispetto alle parti, dal quale emergono letture effettive e la Parte registrazione di un consumo presso il punto di riconsegna (PDR) intestato a anche nel periodo successivo al 31.10.2022. In materia di somministrazione di utenze, i dati registrati dal contatore e certificati dal distributore sono assistiti da una presunzione di veridicità, superabile solo con una rigorosa prova contraria del malfunzionamento del misuratore (da ultimo, Cass. Civ. n. 297/20), prova che l'opponente non ha in alcun modo offerto, né richiesto di fornire. Pertanto, deve Parte ritenersi provato il fatto storico del prelievo di gas dalla rete da parte della nel mese di novembre 2022.
Accertato il fatto storico del prelievo, occorre valutare la legittimità dell'applicazione della clausola penale per "prelievo fraudolento", prevista dagli Parte artt.
3.2 e 12.2 del contratto per i prelievi non autorizzati. La contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo della frode, adducendo che l'eventuale consumo sarebbe stato involontario e causato dal ritardo della nel CP_1 provvedere alla discatura del PDR.
L'argomento non è persuasivo. Sebbene la abbia richiesto la CP_1 disalimentazione solo in data 13.12.2022 e, dunque, con un ritardo di oltre un mese rispetto alla scadenza contrattuale, l'elemento decisivo è la condotta successiva Parte della . Dalla documentazione prodotta dalla e in particolare dalla CP_1 schermata del portale del distributore e dalla comunicazione pec di quest'ultimo, emerge in modo inequivocabile che il tentativo di intervento tecnico per la sospensione della fornitura, eseguito in data 21.12.2022, è fallito a causa di una
"opposizione" del cliente finale. Tale opposizione costituisce un atto positivo e volontario, che impedisce materialmente al fornitore di interrompere un'erogazione ormai priva di titolo contrattuale. Questa condotta ostruzionistica integra i presupposti per qualificare il prelievo come indebito e colpevole, legittimando l'applicazione di una tariffa con componente sanzionatoria come prevista contrattualmente per i prelievi non autorizzati.
Riguardo al terzo profilo relativo alla riduzione ex art. 1384 c.c. della somma richiesta dalla per l'indebito prelievo di gas, ritiene il Tribunale che non CP_1 sussistono i presupposti per l'applicazione della citata norma.
Invero, il potere di riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c., che presuppone che la sproporzione sia "manifesta", va esercitato con cautela, specie nei rapporti tra operatori economici professionali. Nel caso di specie, la penale, seppur elevata, era prevista in un contratto liberamente sottoscritto tra società esercenti attività di impresa. Inoltre, la sua funzione non è meramente risarcitoria, ma anche dissuasiva, essendo volta a disincentivare condotte gravemente lesive dell'equilibrio contrattuale e della programmazione del fornitore, quale il prelievo non autorizzato di materia prima che la è stata costretta ad acquistare sul CP_1 Parte mercato per far fronte a un consumo imprevisto. La condotta della , che ha attivamente impedito la cessazione della fornitura, è di una gravità tale da giustificare l'applicazione integrale della sanzione pattuita, che non appare manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del creditore e alla necessità di sanzionare un inadempimento qualificato. Pertanto, la fattura n. 135176/2022 è dovuta per il suo intero importo di Euro 18.741,08 Parte Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta della di porre in compensazione l'importo di euro 1.314,30, risultante dalla nota di credito n. 24810 emessa dalla Come correttamente evidenziato da quest'ultima, tale nota CP_1 di credito si riferisce a storni su fatture emesse per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (fatt. n. 4728/2023 e n. 20213/2023), ovvero per un periodo e per documenti contabili del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio, che è circoscritto alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Concludendo, quindi i motivi di opposizione proposti devono essere tutti rigettati.
Occorre, tuttavia, dare atto che l'opponente ha provveduto al pagamento, in corso di causa, dell'ulteriore somma di € 20.000,00 sulla scorta della provvisoria esecuzione parziale concessa da questo Giudice limitatamente alla somma di Euro
41.925,62.
Ora, collocando temporalmente tale pagamento alla data del 9/5/2024 –data della scrittura privata con cui le parti concordavano il pagamento e come indicato pure nell'atto di precetto – occorre procedere all'imputazione della suindicata somma dapprima agli interessi e poi al capitale, secondo il disposto dell'art. 1194
c.c. Alla suindicata data gli interessi calcolati dalla data di scadenza di ciascuna fattura al tasso di cui al D.lgs. n 231/ 02, risultano pari ad € 6.821,59. Ne deriva, quindi, che alla suindicata data il debito per sorte capitale relativamente alle somme non contestate si era ridotto ad Euro 28.747,21, somma sulla quale vanno calcolati gli ulteriori interessi a decorrere dal 10/5/2024 A detta somma va poi aggiunta quella della fattura n. 135176 di Euro 18.488,29 relativa al pagamento della penale, oltre gli interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo. Parte In definitiva, la va condannata al pagamento dei seguenti importi:
-Euro 28.742,21, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 10/5/2024 al saldo;
- Euro 18.488,29 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 14/1/2023 al saldo;
- Euro 200,08 senza ulteriori interessi.
Le spese della presente fase di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, con attribuzione all'avv. Bruno Pacileo, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non avendo la società opposta allegato e, tanto meno, provato la sussistenza dei presupposti della lite temeraria. Deve, infatti, evidenziarsi che la domanda di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. 15/4/2013, n. 9080).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 della avverso il decreto ingiuntivo n. 2133/2023, emesso da CP_1 questo Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle seguenti somme:
- Euro 28.742,21, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal
10/5/2024 al saldo;
- Euro 18.488,29 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 14/1/2023 al saldo;
- Euro 200,08 senza ulteriori interessi.
c) condanna il l pagamento, in favore Parte_1 della , delle spese di lite, che liquida in Euro 286,00 per CP_1 spese ed Euro 12.638,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Bruno
Pacileo; d) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. proposta dalla CP_1
Napoli, 22/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)