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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/08/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13648/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13648/2023, promosso da:
, nato a [...]-SP il 24 ottobre 1981 e residente in [...]Controparte_1
Geraldo ANtana 1100, bloco 17, appto 73, CAP 04674-225 a São AU-SP;
, nata a [...]-SP il 3 dicembre 1984 e residente in [...]Controparte_2
491, apPto 13, CAP 03181-010 a São AU-SP, la quale agisce in proprio nome e quale titolare della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne nata a [...]- Persona_1
SP il 12 giugno 2012;
nato a [...]-SP il 25 febbraio 1985 e residente in [...]Controparte_3 Lino Coutinho 236, CAP 04207-000 a São AU-SP;
nato a [...]-SP il 16 agosto 1980 e residente in [...]Persona_2
116, CAP 12941-236 a Atibaia-SP; tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti, rilasciata a mezzo di notaio brasiliano con traduzione asseverata e apostille, dall'Avv. Ludovica Amenta del Foro di Catania, con domicilio eletto presso il suo studio in Lentini (SR), via Termine n. 6; ricorrenti contro
, nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_4 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge;
contumace
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
a scioglimento della riserva assunta il 18 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ( ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Con atto depositato l'8 novembre 2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.Lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi
Pag. 1 di 5 depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.Lgs. n. 149/22).
1.
1.1. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da nata Persona_3
a OR AN NN (BG) il 24 settembre 1879 (doc. 3), e hanno esposto quanto segue.
Il 24.07.1897 la sig.ra ovvero ovvero ha contratto Persona_3 Persona_4 CP_5 matrimonio a ES (SP - Brasile) con il sig. (all.4), cittadino italiano. Dalla loro Persona_5 unione è nato a [...]-Brasile) il 15.05.1917 il sig. (all.6). Persona_6
L' 11.12.1944 il sig. ha contratto matrimonio a SA AU (SP-Brasile) con la sig.ra Persona_6
(all.7); dalla loro unione sono nati a AU (SP-Brasile) due figli: il 23.10.1947 il sig. Persona_7
(all.8) e il 25.06.1958 la sig.ra (all.9); Persona_8 Parte_1
Il 13.09.1973 il sig. ha contratto matrimonio a SA AU (SP-Brasile) con la sig.ra Persona_8
(all.10). Dalla loro unione sono nati a SA AU (SP-Brasile) due figli: il Persona_9
16.08.1980 il sig. (all.11) e il 25.02.1985 il sig. Persona_2 Controparte_3
(all.12), odierni ricorrente. Il 25.05.2021 il sig. ha contratto matrimonio a SA AU (SP-Brasile) con Persona_2 la sig.ra da UN (all.13). L'11.11.2017 il sig. ha contratto Persona_10 Controparte_3 matrimonio a SA AU (SP-Brasile) con la sig.ra (all.14), dalla quale ha poi Persona_11 divorziato. L'altra figlia di e la sig.ra ha contratto matrimonio Persona_6 Persona_7 Parte_1
26.01.1979 a SA AU (SP-Brasile) con il sig. (all.15), dalla cui unione sono Controparte_6 nati a SA AU (SP-Brasile) due figli: il 24.10.1981 il sig. (all.16) e il Controparte_1
03.01.1985 la sig.ra (all.17), odierni ricorrenti;
Controparte_2
Il 12.06.2012 la sig.ra ha dato alla luce a SA AU (SP-Brasile) Controparte_2 [...]
(all.20), odierna ricorrente. Il padre si chiama (all. Persona_1 Parte_2
20). Il 17.09.2011 il sig. ha contratto matrimonio a Caxias do Sul (RS-Brasile) con Controparte_1 la sig.ra (all.18), dalla quale ha successivamente divorziato. Persona_12
Il 22.12.2018 il sig. ha contratto un secondo matrimonio a SA AU (SP- CP_1 CP_2
Brasile) con la sig.ra (all.19); Persona_13
1.2. Nonostante la regolare notifica, effettuata a mezzo PEC il 12.05.2025, il non si è Controparte_4 costituto.
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17 novembre 2023, si è limitato a prenderne visione.
1.4 La causa è stata trattenuta in decisione allo spirare del termine ex art. 127 ter cpc il 18 luglio 2025.
2. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di Roma, n. 2055/19 e 25.2.20).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 18.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto
Pag. 2 di 5 divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
Parte_4
− continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
− con la Costituzione entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
− da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era poi posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi
Pag. 3 di 5 mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dagli avi nata a [...] il [...] (doc. 3) Persona_3
e nato nel 1969 in provincia di Milano (doc. 4), e, con il certificato negativo di Persona_5 naturalizzazione (doc. 5), che non ha perduto la cittadinanza italiana. Persona_3
Di contro, il non si è costituito e non ha contestato i fatti e le ragioni giuridiche poste a Controparte_4 base della domanda.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 41686/21, n. 19428/17) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
3.1. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita Persona_1 sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto alla cittadinanza italiana di
, nato a [...]-SP il 24 ottobre 1981; CP_1 CP_2
, nata a [...]-SP il 3 dicembre 1984; Controparte_2
nata a [...]-SP il 12 giugno 2012; Persona_1
nato a [...]-SP il 25 febbraio 1985; Controparte_3
nato a [...]-SP il 16 agosto 1980, Persona_2
meglio generalizzati nel ricorso;
e, per esso, il competente Ufficiale dello Stato Civile procederanno agli adempimenti Controparte_4 previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 21 agosto 2025
Il Giudice Dott. Luca Perilli
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