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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3275/2022 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3275/2022 R.G., avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/1981 (violazione del codice della strada)/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n.
271/2022, depositata il 09.02.2022, e non notificata,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in Bari alla via G. Matteotti n. 16 presso il di Parte_1 lei studio, difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. unitamente all'Avv. Gino Giovanni Pietroforte giusta mandato in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 11.03.2022,
- APPELLANTE -
contro
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Bari al lungomare Nazario Sauro n. 29 presso gli uffici dell'Avvocatura della medesima Città Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Strada e Monica Impedovo, dalle giusta mandato in atti,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione del 13.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 D. Lgs. 150/2011 e 437
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 11.03.2022, e iscritto a ruolo dalla Cancelleria il
23.03.2022, l'Avv. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. Parte_1
271/2022 (n. 8559/2021 R.G.), depositata il 9.02.2022, e non notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, con la quale il Giudice di prima istanza aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa ricorrente avverso i verbali di accertamento d'infrazione al codice della strada, n. 1618262/2021 e n.
1 Dott. Luca Sforza
n. 3275/2022 R.G. 1610866/2021, emessi il 9.10.2021 a seguito di contestazione immediata da parte di agenti della Polizia metropolitana, con i quali, rispettivamente, veniva contestata la violazione dell'art. 146 co. 3 C.d.S. poiché
“quale conducente del su indicato veicolo percorreva lo svincolo S.S. 16 direzione Torre a Mare;
giunto all'intersezione semaforizzata con la via Bari proseguiva la marcia svoltando a destra nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”, nonché la violazione dell'art. 172 co. 10 C.d.S. poiché la “conducente del veicolo su indicato non faceva uso durante la marcia della cintura di sicurezza di cui il veicolo era dotato
[…]”; in particolare, parte appellante deduceva l'erronea statuizione del Giudice di primo grado, che motivava il rigetto dell'opposizione valorizzando la fede privilegiata che assisterebbe il verbale redatto dagli agenti accertatori, i quali contestavano personalmente ed in via immediata le infrazioni alla dopo averle Parte_1 intimato l'ALT.
Con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente il 10.03.2023, si costituiva nel presente giudizio d'appello la di BARI, la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva rigettarsi l'appello perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, e dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del
13.11.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di
Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c., stante il carattere sostanzialmente documentale della stessa e non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria.
Preliminarmente e in rito, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato in merito all'asserita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che non va dichiarata l'inammissibilità del gravame quando, come nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e quali le modifiche richieste dall'appellante, attraverso un'adeguata illustrazione argomentativa volta a contrastare in fatto o in diritto le ragioni espresse dal primo Giudice;
infatti, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dagli artt. 342
e 434 c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54 D.L. 83/2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore formale, richiedendo, piuttosto, che il quantum appellatum sia individuato in modo chiaro ed esauriente.
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 342
c.p.c. “impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il 'quantum appellatum', formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati
'errores in procedendo', nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta
2 Dott. Luca Sforza
n. 3275/2022 R.G. compiere” (cfr. Cass. civ., n. 10916/2017; in senso conforme, Cass. 21336/2017; nonché da ultimo, Cass. civ.,
S.U. n. 27199/2017, secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla L. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; Cass. civ., n. 13535/2018, nella quale viene ribadito che non occorre ai fini dell'ammissibilità dell'appello “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
L'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non è, a sua volta, meritevole di accoglimento, oltre che recessiva e da intendersi assorbita con la presente decisione;
ed invero, la disposizione, inserita dall'art. 54 co. 1 lett. a) D.L. 83/2012 conv. con mod. L. n. 143/2012 – che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11.09.2012)
– ruota intorno al concetto della “non ragionevole probabilità di accoglimento”. Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale di cui all'art. 348 bis c.p.c., in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento, sia criteri di ordine logico- sistematico, data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento
(più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro in esame).
Nel caso di specie, non si ravvisano le ragioni fondanti l'applicazione dell'invocato filtro.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, come è stato già più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (cfr. tra le tante, Trib. Bari, sez. 3, 07.06.2016, n. 3098; Trib. Bari, sez. 3, 05.11.2020, n. 3378), il Giudice di pace di Bari ha correttamente valutato, nella sentenza qui impugnata, le risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, risultando palesemente riscontrato l'accertamento della violazione contestata agli odierni appellanti.
3 Dott. Luca Sforza
n. 3275/2022 R.G. Ed invero, la sentenza di prime cure, rigettando l'opposizione proposta, ha correttamente ritenuto che le violazioni contestate alla fossero, nella loro matrice fattuale, coperte da fede privilegiata, essendo Parte_1
l'accertamento avvenuto personalmente ed in via immediata.
Vieppiù, come soggiunto dal primo Giudice con riferimento alla circolazione stradale in assenza di cintura di sicurezza, “[il trasgressore] dichiarava di essersi liberata dalla cintura di sicurezza poco prima mentre faceva rifornimento alla stazione di servizio e di non aver allocato bene tale cintura al momento della ripartenza. Tale dichiarazione vale quale ammissione dell'omesso uso della cintura di sicurezza […]”; a ciò consegue che la contestazione fattuale, mossa, sin dall'introduzione del primo giudizio, da parte dell'odierna appellante, è smentita dalla precisazione, di natura confessoria, resa dalla medesima agli agenti in sede di contestazione immediata.
La doglianza sulla contestazione che il passeggero non indossava le cinture di sicurezza avrebbe dovuto essere fatta valere con la querela di falso, non proposta né in prime cure né ancor meno con il gravame.
È sì vero che, come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sull'Autorità l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma ciò non significa che l'inerzia processuale della parte opposta comporti quale automatico effetto l'accertamento dell'infondatezza della trasgressione, dovendo pur sempre il giudice ricostruire l'intero rapporto sanzionatorio e valutare la legittimità del provvedimento irrogato dall'Amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, 11.03.2015, n. 4898).
Tuttavia nel caso in esame, come innanzi evidenziato, tale operazione ricostruttiva e valutativa è stata effettuata dal giudice di prime cure, il quale ha compiutamente preso in esame le asserzioni difensive dell'opponente e le ha adeguatamente vagliate unitamente alle risultanze documentali, ritenendo inidonei i motivi di opposizione a scalfire l'efficacia di prova legale di cui sono dotati i verbali redatti dai pubblici ufficiali (cfr. motivazione della sentenza impugnata).
Si tratta, infatti, di accertamenti eseguiti direttamente dai pubblici ufficiali rientranti nella loro diretta percezione sicché le doglianze sollevate sul punto avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la querela di falso, essendo il verbale redatto dai pubblici ufficiali coperto da fede privilegiata sulle circostanze ricadute sotto la immediata percezione dei verbalizzanti.
In adesione, quindi, alla sentenza impugnata, vale la pena ribadire, al riguardo, che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi
4 Dott. Luca Sforza
n. 3275/2022 R.G. verificare e controllare secondo un metro obiettivo (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., sez. I, 21.09.2006, n. 20441; Cass. civ., sez. II, 11.09.2010, n. 19416).
Come è stato puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”
(cfr. Cass. civ., S.U., 24.07.2009, n. 17355; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 11.01.2010, n. 232; Cass. civ., sez. 2, 2.02.2011, n. 2434, secondo cui “In tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita)”; Cass. civ., sez. 2, 14.02.2013, n. 3705, per la quale “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale”).
Muovendo da tali pacifici principi, è agevole osservare che l'opponente non avrebbe potuto dubitare della verità degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali senza proporre querela di falso, attesa la natura di atto pubblico del verbale di accertamento elevato dalla Polizia metropolitana di Bari, e tenuto conto dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel
5 Dott. Luca Sforza
n. 3275/2022 R.G. verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva” (cfr. per tutte, Cass., S.U.,
24.07.2009 n. 17355).
Sotto tale profilo è destituito di fondamento l'adombrato errore di percezione sensoriale in cui sarebbero incorsi gli agenti verbalizzanti, in quanto tale doglianza investe ciò che il pubblico ufficiale ha affermato essere avvenuto alla sua presenza e censurabile, per l'appunto, solo ed esclusivamente con la querela di falso (non proposta in primo grado né tanto meno in appello), dovendo ritenersi inammissibile sia la prova testimoniale, correttamente non ammessa nel giudizio di primo grado e riproposta in questa sede, sia il giuramento suppletorio richiesto nel presente grado di giudizio, siccome contraddetti dalle suddette risultanze documentali fidefacenti e stante la mancanza della semiplena probatio dell'indicata circostanza.
L'appello, dunque, è manifestamente infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere confermata la sentenza n. 271/2022 del Giudice di Pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata tenuto Controparte_1 conto del valore dichiarato della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M.
n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento da €. 0,01 ad €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi previsti per ciascuna fase del D.M. citato (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n.
28627).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ex art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis, Cass.
5955/2014), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. 10306/2014) – introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (01.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. 3774/2014; Cass.
14515/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'Avv. Parte_1
6 Dott. Luca Sforza
n. 3275/2022 R.G. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 271/2022, depositata il 09.02.2022, e non Parte_1 notificata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'Avv. alla rifusione delle spese del giudizio d'appello Parte_1 sostenute dalla in persona del Sindaco pro tempore, che si Controparte_1 liquidano in complessivi €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 13.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza