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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15159/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 15159/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BRAGA VERONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. FANTE SILVIA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 10.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto da e in data 14.05.2017 in Terrassa Padovana alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1. Confermare l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente fissata presso la madre.
2. Dato atto che la sig.ra si è trasferita a Galliera Veneta per motivi di lavoro e che il piccolo CP_1
vive assieme alla mamma, stabilire che il padre potrà tenere con sé il minore per tre fine Per_1 settimana al mese (con alternanza due week - end con il padre e uno con la madre) a partire dalle ore 18.30 del venerdì sera quando la Sig.ra porterà dal papà e sino alla domenica CP_1 Per_1 sera quando il Sig. riaccompagnerà dalla mamma. Oltre a ciò, durante le vacanze Pt_1 Per_1
estive trascorrerà quattro settimane anche non consecutive con il padre (da concordare Per_1 tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno), nonché metà delle vacanze di Natale. In ordine alle festività ricorrenti, i genitori avranno cura di alternare tra loro il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis.
3. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il Sig. verserà, entro il giorno 5, Pt_1
la somma di € 300,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT (rientrano in tale voce,
a titolo esemplificativo, le spese per l'alloggio, il vestiario e il vitto); oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra . CP_1
4. I ricorrenti si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità, con iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi i genitori;
5. La Sig,ra ed il Sig. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non CP_1 Pt_1
pretendono nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento personale e di aver regolato ogni questione economica pendente tra loro.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio CP_1
concordatario il 14/05/2017 in Terrassa Padovana (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2017.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 5.05.2021 a Monselice (PD). Persona_1
Con ricorso del 19.12.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio. Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza del 04.02.2025; questo
Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 20/02/2025 n. 242/25
passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 04.02.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 14/05/2017 in Terrassa Padovana (PD), e trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1, Parte 2, Serie
A, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 15159/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BRAGA VERONICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. FANTE SILVIA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio nelle note scritte depositate il 10.10.2025 per l'udienza del 23.10.2025:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto da e in data 14.05.2017 in Terrassa Padovana alle seguenti condizioni: CP_1 Parte_1
1. Confermare l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
residenza prevalente fissata presso la madre.
2. Dato atto che la sig.ra si è trasferita a Galliera Veneta per motivi di lavoro e che il piccolo CP_1
vive assieme alla mamma, stabilire che il padre potrà tenere con sé il minore per tre fine Per_1 settimana al mese (con alternanza due week - end con il padre e uno con la madre) a partire dalle ore 18.30 del venerdì sera quando la Sig.ra porterà dal papà e sino alla domenica CP_1 Per_1 sera quando il Sig. riaccompagnerà dalla mamma. Oltre a ciò, durante le vacanze Pt_1 Per_1
estive trascorrerà quattro settimane anche non consecutive con il padre (da concordare Per_1 tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno), nonché metà delle vacanze di Natale. In ordine alle festività ricorrenti, i genitori avranno cura di alternare tra loro il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis.
3. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il Sig. verserà, entro il giorno 5, Pt_1
la somma di € 300,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT (rientrano in tale voce,
a titolo esemplificativo, le spese per l'alloggio, il vestiario e il vitto); oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra . CP_1
4. I ricorrenti si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità, con iscrizione del figlio minore sui documenti di entrambi i genitori;
5. La Sig,ra ed il Sig. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non CP_1 Pt_1
pretendono nulla l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento personale e di aver regolato ogni questione economica pendente tra loro.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio CP_1
concordatario il 14/05/2017 in Terrassa Padovana (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1, Parte 2, Serie A, anno 2017.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 5.05.2021 a Monselice (PD). Persona_1
Con ricorso del 19.12.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio. Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza del 04.02.2025; questo
Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 20/02/2025 n. 242/25
passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 04.02.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 14/05/2017 in Terrassa Padovana (PD), e trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 1, Parte 2, Serie
A, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28/10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti