Articolo 8 della Legge 29 gennaio 1986, n. 25
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 marzo 1986
Art. 8.
L' articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente