Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 281
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa integrazione dei motivi

    La Corte ritiene che l'appellante, una volta che l'amministrazione ha prodotto la documentazione attestante la notifica delle cartelle, avrebbe dovuto integrare i motivi del ricorso ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/92, producendo motivi aggiunti notificati alla controparte. La presentazione di una memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/92 non è sufficiente. Pertanto, l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle è inammissibile.

  • Rigettato
    Regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali

    La Corte, valutando la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, ritiene che, in base all'art. 14 del d.lgs. 159/2015 coordinato con l'art. 60 del dpr 600/73 (nel testo modificato dal dl 193/2016), l'invio della sola raccomandata informativa sia sufficiente per la notifica degli atti di riscossione quando l'indirizzo PEC è inibito alla ricezione. Pertanto, le notifiche delle cartelle sub 2, 3, 4 e 5 sono considerate regolari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 281
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 281
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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