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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT ND, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4626/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18701/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029687638000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7530/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni già formulate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppose all'intimazione di pagamento n. 071 2023 90296876 38/000 notificatagli il 18 settembre 2023, deducendone la illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e/
o prescrizione del credito tributario.
L'intimazione era fondata sulle seguenti cartelle:
07120170092319315 avente ad oggetto il mancato pagamento dei diritti camerali nell'anno 2014;
07120170104464004 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irap nell'anno 2014;
07120170111256438 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2014;
07120180010043612 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2014;
07120190015786543 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva nell'anno 2017;
07120190127611460 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irap nell'anno 2016;
07120190141914254 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2016;
07120200012821442 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva nell'anno 2018;
7120210023760548 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irap nell'anno 2017;
07120210067151015 avente ad oggetto l'omesso pagamento deli diritti camerali nell'anno 2017;
07120220067475682 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2017;
07120220117325912 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva nell'anno 2017.
Si costituì in giudizio l'ER documentando la notifica, avvenuta con pec, delle cartelle e concludendo per il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 18701 emessa all'udienza del 4.12.2024 e depositata il 18.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.000,00.
I primi giudici, dato atto della regolare notifica delle cartelle, rilevarono l'inammissibilità di doglianze riguardanti aspetti formali e sostanziali delle stesse, perché tardive e ritennero non decorso il termine di prescrizione in epoca successiva alla notifica delle cartelle.
Dalla documentazione prodotta dall'ER risultava che le cartelle erano state notificate con pec nelle seguenti date: 07120170104464004000 il 20/12/17;
07120170111256438000 l'11/2/18;
07120180010043612000 il 2/3/18;
07120190015786543000 il 22/1/19;
07120190127611460000 il 21/11/19;
07120190141914254000 il 23/1/20;
07120200012821442000 il 28/2/20;
07120210023760548000 il 17/3/22;
07120210067151015000 il 22/6/22;
07120220067475682000 il 3/6/22;
07120220117325912000 il 21/10/22.
La sentenza è stata appellata dall'Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore antistatario.
L'ER, costituitasi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, pur avendo chiesto la riforma totale della sentenza, ha dedotto come primo motivo la erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso con riferimento alle seguenti cartelle:
07120170104464004
07120170111256438000
07120180010043612000
assumendo di avere dedotto la irregolarità della notifica delle predette cartelle, eccezione che non era stata esaminata. Il vizio eccepito deriverebbe dal fatto che, essendo stato infruttuoso il tentativo di notifica con pec perché la casella era inibita alla ricezione, la controparte aveva depositato gli atti alla camera di commercio, senza inviare la raccomandata informativa al contribuente, come previsto dall'articolo 60 del dpr 600/73.
L'appello non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali prodotte da controparte, presupposte all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare in data 1 novembre 2024 una memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, in appello nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez.
5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del
19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare l'1.11.2024 per l'udienza del 4.122024, memorie illustrative, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie delle cartelle costituenti il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass.,
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità, cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto, era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che Nominativo_3 aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle tre cartelle esattoriali, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Comunque, anche se si volesse entrare nel merito, l'appello sarebbe infondato.
L'ader ha depositato in questo grado di giudizio la prova dell'invio delle raccomandate contenenti la comunicazione di avvenuto deposito telematico delle cartelle nell'area riservata del sito internet della società Società_1, e la richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito web della medesima società.
Questa documentazione il collegio ritiene di poter valutare ai fini della decisione.
Essendo stato questo giudizio introdotto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024 – la notifica del ricorso è dell'8.11.2023 - la documentazione può essere valutata, non trovando applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92. Infatti la Corte costituzionale con sentenza 3672025 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220
(Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma |, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
L'articolo 58 del decreto legislativo 546/92 consentiva, nella vecchia formulazione, secondo la consolidata interpretazione della cassazione, la produzione in grado di appello.
In relazione al perfezionamento della notifica presso la camera di commercio per essere l'indirizzo del destinatario “ inibito alla ricezione”, dalla documentazione prodotta risulta che, dopo il deposito, fu inviata al destinatario una lettera raccomandata.
L'appellante ER sostiene, contestando quanto deciso in primo grado, che non fosse necessario l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, invocando l'applicazione dell'articolo 60 del dpr 600/73, nel testo modificato dall'articolo 7 quater c. 6 del dl 22.10.2016 nr 193.
Si pone , pertanto la necessità di coordinare l'articolo 14 del decreto legislativo 159/2015, che prevede l'invio della raccomandata informativa, con l'articolo 60 del dpr 600/73 che non prevede l'invio della raccomandata informativa.
Essendo state unificate le modalità di notifica degli atti di accertamento e degli atti della riscossione – cfr art. 26 dpr 602/73 c.
2 - ne deriva che a decorrere dall'entrata in vigore del dl 193/2016 si applicano alla notifica anche degli atti della riscossione le modalità previste dall'articolo 60, per cui è sufficiente l'invio della sola raccomandata informativa, senza avviso di ricevimento ( cfr. Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 3703 del 22 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025).
Essendo state le notifiche effettuate nel 2018, tre, e nel 2019, una, era sufficiente l'invio della sola raccomandata informativa per cui la notifica delle cartelle sub 2, 3, 4 e 5 è regolare.
L'appello va respinto.
Le spese, per la novità e controvertibilità delle questioni, oggetto anche di interpretazioni discordanti, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese del doppio grado compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120170092319315 il 13/11/2017;
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT ND, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4626/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18701/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239029687638000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7530/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni già formulate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppose all'intimazione di pagamento n. 071 2023 90296876 38/000 notificatagli il 18 settembre 2023, deducendone la illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza e/
o prescrizione del credito tributario.
L'intimazione era fondata sulle seguenti cartelle:
07120170092319315 avente ad oggetto il mancato pagamento dei diritti camerali nell'anno 2014;
07120170104464004 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irap nell'anno 2014;
07120170111256438 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2014;
07120180010043612 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2014;
07120190015786543 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva nell'anno 2017;
07120190127611460 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irap nell'anno 2016;
07120190141914254 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2016;
07120200012821442 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva nell'anno 2018;
7120210023760548 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irap nell'anno 2017;
07120210067151015 avente ad oggetto l'omesso pagamento deli diritti camerali nell'anno 2017;
07120220067475682 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Irpef nell'anno 2017;
07120220117325912 avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'Iva nell'anno 2017.
Si costituì in giudizio l'ER documentando la notifica, avvenuta con pec, delle cartelle e concludendo per il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 18701 emessa all'udienza del 4.12.2024 e depositata il 18.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.000,00.
I primi giudici, dato atto della regolare notifica delle cartelle, rilevarono l'inammissibilità di doglianze riguardanti aspetti formali e sostanziali delle stesse, perché tardive e ritennero non decorso il termine di prescrizione in epoca successiva alla notifica delle cartelle.
Dalla documentazione prodotta dall'ER risultava che le cartelle erano state notificate con pec nelle seguenti date: 07120170104464004000 il 20/12/17;
07120170111256438000 l'11/2/18;
07120180010043612000 il 2/3/18;
07120190015786543000 il 22/1/19;
07120190127611460000 il 21/11/19;
07120190141914254000 il 23/1/20;
07120200012821442000 il 28/2/20;
07120210023760548000 il 17/3/22;
07120210067151015000 il 22/6/22;
07120220067475682000 il 3/6/22;
07120220117325912000 il 21/10/22.
La sentenza è stata appellata dall'Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore antistatario.
L'ER, costituitasi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, pur avendo chiesto la riforma totale della sentenza, ha dedotto come primo motivo la erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso con riferimento alle seguenti cartelle:
07120170104464004
07120170111256438000
07120180010043612000
assumendo di avere dedotto la irregolarità della notifica delle predette cartelle, eccezione che non era stata esaminata. Il vizio eccepito deriverebbe dal fatto che, essendo stato infruttuoso il tentativo di notifica con pec perché la casella era inibita alla ricezione, la controparte aveva depositato gli atti alla camera di commercio, senza inviare la raccomandata informativa al contribuente, come previsto dall'articolo 60 del dpr 600/73.
L'appello non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali prodotte da controparte, presupposte all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare in data 1 novembre 2024 una memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, in appello nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez.
5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del
02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del
19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare l'1.11.2024 per l'udienza del 4.122024, memorie illustrative, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie delle cartelle costituenti il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass.,
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità, cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto, era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che Nominativo_3 aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione. In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle tre cartelle esattoriali, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Comunque, anche se si volesse entrare nel merito, l'appello sarebbe infondato.
L'ader ha depositato in questo grado di giudizio la prova dell'invio delle raccomandate contenenti la comunicazione di avvenuto deposito telematico delle cartelle nell'area riservata del sito internet della società Società_1, e la richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito web della medesima società.
Questa documentazione il collegio ritiene di poter valutare ai fini della decisione.
Essendo stato questo giudizio introdotto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024 – la notifica del ricorso è dell'8.11.2023 - la documentazione può essere valutata, non trovando applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 546/92. Infatti la Corte costituzionale con sentenza 3672025 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220
(Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma |, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
L'articolo 58 del decreto legislativo 546/92 consentiva, nella vecchia formulazione, secondo la consolidata interpretazione della cassazione, la produzione in grado di appello.
In relazione al perfezionamento della notifica presso la camera di commercio per essere l'indirizzo del destinatario “ inibito alla ricezione”, dalla documentazione prodotta risulta che, dopo il deposito, fu inviata al destinatario una lettera raccomandata.
L'appellante ER sostiene, contestando quanto deciso in primo grado, che non fosse necessario l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, invocando l'applicazione dell'articolo 60 del dpr 600/73, nel testo modificato dall'articolo 7 quater c. 6 del dl 22.10.2016 nr 193.
Si pone , pertanto la necessità di coordinare l'articolo 14 del decreto legislativo 159/2015, che prevede l'invio della raccomandata informativa, con l'articolo 60 del dpr 600/73 che non prevede l'invio della raccomandata informativa.
Essendo state unificate le modalità di notifica degli atti di accertamento e degli atti della riscossione – cfr art. 26 dpr 602/73 c.
2 - ne deriva che a decorrere dall'entrata in vigore del dl 193/2016 si applicano alla notifica anche degli atti della riscossione le modalità previste dall'articolo 60, per cui è sufficiente l'invio della sola raccomandata informativa, senza avviso di ricevimento ( cfr. Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 3703 del 22 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025).
Essendo state le notifiche effettuate nel 2018, tre, e nel 2019, una, era sufficiente l'invio della sola raccomandata informativa per cui la notifica delle cartelle sub 2, 3, 4 e 5 è regolare.
L'appello va respinto.
Le spese, per la novità e controvertibilità delle questioni, oggetto anche di interpretazioni discordanti, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese del doppio grado compensate.
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07120170092319315 il 13/11/2017;