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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4165/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al. n. 4165/2018 r.g. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio LA GRUA giusta procura in C.F._2
atti, presso il cui studio in Vittoria (Rg) Via Gaeta n.62 sono elettivamente domiciliati.
ATTORI
contro
(C.F. P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
difesa giusta procura in atti dall'avv. Ferdinando SERAPIGLIA, ed elettivamente domiciliati in
Ragusa, in Via Maria Cartia n.28, presso lo studio dell'avv. Anna BERETTA.
CONVENUTA
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la società chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento dell'importo di €.10.000,00 (ovvero della somma ritenuta di giustizia), per risarcimento del danno provocato da prodotto difettoso.
Gli attori hanno esposto che: in data 4/8/2014 il Sig. aveva Parte_1
acquistato, presso la rivendita di materiale edile denominata “Gelasio S.r.l.” di Ispica (RG), un prodotto disotturante per scarichi contenuto in bottiglia di plastica e recante l'etichetta “Devil”.
Giunto a casa, aveva riposto sul lavandino della cucina la bottiglia contenente detto prodotto,
che improvvisamente esplodeva sprigionando liquido corrosivo, che provocava gravi ustioni da contatto agli attori e danneggiava parte della cucina. In conseguenza dell'evento, gli attori si recavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica, ove venivano medicati per le ferite e dimessi con prognosi di rispettivi giorni 20 per , e di giorni Parte_1
5 per . Parte_2
Successivamente, in data 11/01/2017 gli attori inviavano richiesta di risarcimento al rivenditore
Gelasio Srl, il quale, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 116 e ss. del Codice del
Consumo, riscontrava la richiesta indicando quale soggetto produttore la società CP_1
[...]
Con Pec del 13.12.2017, e, successivamente con raccomandata del medesimo tenore testuale ricevuta in data 29.03.2018, gli attori costituivano in mora la società convenuta, chiedendo il pagamento dei danni conseguenti all'evento sopra descritto, e avvertendo che, in caso di pagina 2 di 6 condotta omissiva all'obbligo risarcitorio, avrebbero adito la via giudiziale per ottenere la tutela dei propri diritti.
In conseguenza del mancato riscontro ad entrambe le diffide gli attori citavano pertanto in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Piaccia al Tribunale reiectis adversis, accertare che il prodotto denominato “Devil” è
esploso perché difettoso e non rispettoso della normativa di sicurezza e, conseguentemente,
rilevata la connessione del danno subito dai sigg.ri e con il medesimo Parte_1 Pt_2
difetto, dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni subiti Controparte_1
dagli attori per effetto dell'esplosione del 4.08.2014 e condannare la stessa al risarcimento di
tutti i8 danni patrimoniali e non subiti dagli attoriche allo stato si quantificano in €.10.000,00
o comunque condannarli al pagamento della maggiore o minore somma che il Tribunale
riterrà equa e conforme a giustizia. Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto.”
La società convenuta si costituiva in giudizio deducendo che la era stata Controparte_1
costituita in data 27/02/2015 e iscritta nel Registro delle Imprese in data 09/03/2015 (all.to n.1
visura camerale storica), e che dunque, non essendo ancora venuta ad esistenza al momento dell'evento dannoso denunziato dagli attori, non poteva esserle addebitata alcuna responsabilità: era pertanto carente di legittimazione passiva sostanziale.
Eccepiva inoltre, la mancanza di prova dell'evento storico causativo del danno, del nesso causale tra la fuoriuscita del prodotto dalla confezione e i danni lamentati dagli attori, oltre che la genericità della domanda in relazione alla quantificazione del danno asseritamente patito.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 6 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione :
1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2. in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la domanda per l 'eccepita carenza di legittimazione passiva della società convenuta;
3. nel merito, per tutte le ragioni esposte, rigettare integralmente la domanda attrice, attesa la sua infondatezza fattuale e giuridica;
4. comunque, condannare gli attori al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre I. V . A., C. P . A . e spese generali, nonché condannarli ex art. 96, co. 3, c.p.c., con valutazione equitativa che si rimette al prudente apprezzamento del Giudicante, attesa la palese temerarietà nell 'aver consapevolmente introdotto in lite una domanda contro un soggetto giuridico inesistente al momento dei fatti .”
All'udienza di prima comparizione, gli attori, in conseguenza della difesa di parte convenuta,
chiedevano al G.I. di essere autorizzati a chiamare in giudizio il fornitore Gelasio Srl, essendo stato proprio quest'ultimo ad indicare nella società convenuta il soggetto produttore.
Rigettata la chiesta autorizzazione ex art 106 cpc, e assegnati i termini per tentare la negoziazione assistita (vanamente esperita), la causa veniva istruita attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Precisate le rispettive conclusioni, all'udienza del 15.01.2025 la causa veniva posta in decisioni con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e di replica
ex art. 190 c.p.c.
****
Ciò premesso, la domanda è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Parte convenuta, in via pregiudiziale di rito, eccepisce la propria carenza di legittimazione
passiva.
Secondo un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità – la legitimatio ad
causam attiva e passiva “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio
in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione di parte, mentre l'effettiva
pagina 4 di 6 titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e
nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite “ (Cassazione Civ. n.7776/2017).
Per tale ragione si ritiene che la questione posta dalla attenga piuttosto al merito Controparte_2
del giudizio e non coinvolga la questione relativa alla carenza del citato presupposto processuale.
Orbene, osservato che parte attrice indica espressamente nella società convenuta il soggetto responsabile del danno e dunque il titolare dell'obbligo risarcitorio, deve all'uopo esaminarsi il merito della questione.
A tale riguardo, la società convenuta, attraverso la produzione in giudizio della visura camerale, ha provato che all'epoca dell'evento dannoso non era ancora venuta ad esistenza,
essendo stata costituita in data 27/02/2015 e iscritta nel Registro delle Imprese (condizione giuridica di esistenza delle società di capitali) in data 09/03/2025. E' pertanto evidente che alla stessa non possa in alcun modo imputarsi la produzione del prodotto difettoso responsabile dei danni lamentati dagli attori;
la conseguente pretesa risarcitoria risulta in nuce totalmente priva di fondatezza. Da tale evidente conseguenza logica deriva il rigetto della domanda proposta nei confronti della Controparte_1
*****
Nella liquidazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da parte convenuta in relazione alla condanna degli attori ai sensi dell'art.96, comma III c.p.c. per lite temeraria “ nell'aver consapevolmente introdotto in
lite una domanda contro un soggetto giuridico inesistente al momento dei fatti.”
La circostanza della inesistenza giuridica della alla data dei fatti di causa Controparte_2
poteva, nel rispetto dei canoni di correttezza che devono connotare la condotta della totalità dei pagina 5 di 6 consociati, essere segnalata dalla convenuta in riscontro alle missive di messe in mora inoltrate dagli attori antecedentemente alla istaurazione del presente giudizio, evitando dunque un dispendio inutile di attività processuale. Deve ancora rilevarsi gli attori sono stati indotti in errore dalle informazioni ricevute dal venditore, ciò consentendo di escluderne la colpa grave.
In considerazione di quanto esposto, si ritiene equo liquidare le spese applicando la tariffa tra media e minima prevista secondo i parametri del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità
delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4165/2018 R.G.;
1. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda formulata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2. condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
liquidate in €. 2.700,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese
[...]
generali nella misura del 15%.
Ragusa, 29.4.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al. n. 4165/2018 r.g. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio LA GRUA giusta procura in C.F._2
atti, presso il cui studio in Vittoria (Rg) Via Gaeta n.62 sono elettivamente domiciliati.
ATTORI
contro
(C.F. P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
difesa giusta procura in atti dall'avv. Ferdinando SERAPIGLIA, ed elettivamente domiciliati in
Ragusa, in Via Maria Cartia n.28, presso lo studio dell'avv. Anna BERETTA.
CONVENUTA
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la società chiedendone la condanna al Controparte_1
pagamento dell'importo di €.10.000,00 (ovvero della somma ritenuta di giustizia), per risarcimento del danno provocato da prodotto difettoso.
Gli attori hanno esposto che: in data 4/8/2014 il Sig. aveva Parte_1
acquistato, presso la rivendita di materiale edile denominata “Gelasio S.r.l.” di Ispica (RG), un prodotto disotturante per scarichi contenuto in bottiglia di plastica e recante l'etichetta “Devil”.
Giunto a casa, aveva riposto sul lavandino della cucina la bottiglia contenente detto prodotto,
che improvvisamente esplodeva sprigionando liquido corrosivo, che provocava gravi ustioni da contatto agli attori e danneggiava parte della cucina. In conseguenza dell'evento, gli attori si recavano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica, ove venivano medicati per le ferite e dimessi con prognosi di rispettivi giorni 20 per , e di giorni Parte_1
5 per . Parte_2
Successivamente, in data 11/01/2017 gli attori inviavano richiesta di risarcimento al rivenditore
Gelasio Srl, il quale, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 116 e ss. del Codice del
Consumo, riscontrava la richiesta indicando quale soggetto produttore la società CP_1
[...]
Con Pec del 13.12.2017, e, successivamente con raccomandata del medesimo tenore testuale ricevuta in data 29.03.2018, gli attori costituivano in mora la società convenuta, chiedendo il pagamento dei danni conseguenti all'evento sopra descritto, e avvertendo che, in caso di pagina 2 di 6 condotta omissiva all'obbligo risarcitorio, avrebbero adito la via giudiziale per ottenere la tutela dei propri diritti.
In conseguenza del mancato riscontro ad entrambe le diffide gli attori citavano pertanto in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ Piaccia al Tribunale reiectis adversis, accertare che il prodotto denominato “Devil” è
esploso perché difettoso e non rispettoso della normativa di sicurezza e, conseguentemente,
rilevata la connessione del danno subito dai sigg.ri e con il medesimo Parte_1 Pt_2
difetto, dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni subiti Controparte_1
dagli attori per effetto dell'esplosione del 4.08.2014 e condannare la stessa al risarcimento di
tutti i8 danni patrimoniali e non subiti dagli attoriche allo stato si quantificano in €.10.000,00
o comunque condannarli al pagamento della maggiore o minore somma che il Tribunale
riterrà equa e conforme a giustizia. Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto.”
La società convenuta si costituiva in giudizio deducendo che la era stata Controparte_1
costituita in data 27/02/2015 e iscritta nel Registro delle Imprese in data 09/03/2015 (all.to n.1
visura camerale storica), e che dunque, non essendo ancora venuta ad esistenza al momento dell'evento dannoso denunziato dagli attori, non poteva esserle addebitata alcuna responsabilità: era pertanto carente di legittimazione passiva sostanziale.
Eccepiva inoltre, la mancanza di prova dell'evento storico causativo del danno, del nesso causale tra la fuoriuscita del prodotto dalla confezione e i danni lamentati dagli attori, oltre che la genericità della domanda in relazione alla quantificazione del danno asseritamente patito.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 6 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione :
1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2. in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la domanda per l 'eccepita carenza di legittimazione passiva della società convenuta;
3. nel merito, per tutte le ragioni esposte, rigettare integralmente la domanda attrice, attesa la sua infondatezza fattuale e giuridica;
4. comunque, condannare gli attori al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre I. V . A., C. P . A . e spese generali, nonché condannarli ex art. 96, co. 3, c.p.c., con valutazione equitativa che si rimette al prudente apprezzamento del Giudicante, attesa la palese temerarietà nell 'aver consapevolmente introdotto in lite una domanda contro un soggetto giuridico inesistente al momento dei fatti .”
All'udienza di prima comparizione, gli attori, in conseguenza della difesa di parte convenuta,
chiedevano al G.I. di essere autorizzati a chiamare in giudizio il fornitore Gelasio Srl, essendo stato proprio quest'ultimo ad indicare nella società convenuta il soggetto produttore.
Rigettata la chiesta autorizzazione ex art 106 cpc, e assegnati i termini per tentare la negoziazione assistita (vanamente esperita), la causa veniva istruita attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Precisate le rispettive conclusioni, all'udienza del 15.01.2025 la causa veniva posta in decisioni con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e di replica
ex art. 190 c.p.c.
****
Ciò premesso, la domanda è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Parte convenuta, in via pregiudiziale di rito, eccepisce la propria carenza di legittimazione
passiva.
Secondo un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità – la legitimatio ad
causam attiva e passiva “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio
in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione di parte, mentre l'effettiva
pagina 4 di 6 titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e
nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite “ (Cassazione Civ. n.7776/2017).
Per tale ragione si ritiene che la questione posta dalla attenga piuttosto al merito Controparte_2
del giudizio e non coinvolga la questione relativa alla carenza del citato presupposto processuale.
Orbene, osservato che parte attrice indica espressamente nella società convenuta il soggetto responsabile del danno e dunque il titolare dell'obbligo risarcitorio, deve all'uopo esaminarsi il merito della questione.
A tale riguardo, la società convenuta, attraverso la produzione in giudizio della visura camerale, ha provato che all'epoca dell'evento dannoso non era ancora venuta ad esistenza,
essendo stata costituita in data 27/02/2015 e iscritta nel Registro delle Imprese (condizione giuridica di esistenza delle società di capitali) in data 09/03/2025. E' pertanto evidente che alla stessa non possa in alcun modo imputarsi la produzione del prodotto difettoso responsabile dei danni lamentati dagli attori;
la conseguente pretesa risarcitoria risulta in nuce totalmente priva di fondatezza. Da tale evidente conseguenza logica deriva il rigetto della domanda proposta nei confronti della Controparte_1
*****
Nella liquidazione delle spese di lite, che seguono la soccombenza, non può trovare accoglimento la richiesta avanzata da parte convenuta in relazione alla condanna degli attori ai sensi dell'art.96, comma III c.p.c. per lite temeraria “ nell'aver consapevolmente introdotto in
lite una domanda contro un soggetto giuridico inesistente al momento dei fatti.”
La circostanza della inesistenza giuridica della alla data dei fatti di causa Controparte_2
poteva, nel rispetto dei canoni di correttezza che devono connotare la condotta della totalità dei pagina 5 di 6 consociati, essere segnalata dalla convenuta in riscontro alle missive di messe in mora inoltrate dagli attori antecedentemente alla istaurazione del presente giudizio, evitando dunque un dispendio inutile di attività processuale. Deve ancora rilevarsi gli attori sono stati indotti in errore dalle informazioni ricevute dal venditore, ciò consentendo di escluderne la colpa grave.
In considerazione di quanto esposto, si ritiene equo liquidare le spese applicando la tariffa tra media e minima prevista secondo i parametri del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità
delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4165/2018 R.G.;
1. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda formulata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
2. condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
liquidate in €. 2.700,00 complessivi per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese
[...]
generali nella misura del 15%.
Ragusa, 29.4.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Emanuela A. Favara
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