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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 669 R.G.L. del
2024, promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giotto n. 69 (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Antonio Eugenio Muscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Largo Spasimo n. 28, Niscemi;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nadia Gnoffo, sito in Piazza Roma n. 80, Gela;
- resistente-
in persona del PA legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia
Segreto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Piemonte n.
7, Enna;
- resistente- A seguito dell'udienza di discussione del 26/06/2023, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220239004458409000 emessa dall PA
e alla ricorrente notificata in data 29/04/2024 in relazione al mancato pagamento della
[...] complessiva somma di euro 12.330,14 portata da n. 3 avvisi di addebito a titolo di contributi I.V.S. coltivatore diretto, anni 2015-2018.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'ente previdenziale in ragione della intervenuta cessazione dell'attività imprenditoriale cui l'intimazione di pagamento si riferiva a far data dal mese di gennaio 2008, cui aveva peraltro fatto seguito la cancellazione dell'impresa alla stessa intestata con decorrenza dal 22.01.2008. Soggiungeva di avere pertanto chiesto all' della sua posizione contributiva quale coltivatore diretto. CP_1
Con memoria depositata in data 02.07.2024 si costituiva in giudizio l' che CP_1 resisteva all'opposizione deducendo la sussistenza dell'obbligo contributivo della ricorrente anche per periodi successivi alla cessazione dell'attività sul rilievo che fossero divenuti definitivi, in quanto non impugnati entro il termine di decadenza normativamente previsto, gli avvisi di addebito presupposti. Asseriva inoltra non essere maturata la prescrizione della pretesa contributiva.
Con memoria del 31.07.2024 si costituiva altresì l' , che PA eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stati dedotti con la presente opposizione unicamente vizi attinenti al merito della pretesa iscritta a ruolo, con conseguente legittimazione attiva del solo ente impositore.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' PA
, accogliendosi dunque la relativa eccezione sollevata dall'ente impositore.
[...]
Invero, qualora nell'ambito del processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali il debitore faccia valere, come nel caso di specie, unicamente ragioni di merito (e non anche di regolarità formale dell'atto esecutivo) unico soggetto legittimato a contraddire è l'ente impositore (in tal caso l' ; ciò in conformità al disposto di cui all'art. 24, comma V del D. CP_1 Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che espressamente prevede: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, stabilendo che “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicchè la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 7514/2022).
Nel caso di specie, giacché l'agente della riscossione convenuto in giudizio non è identificabile con il titolare della pretesa impositiva, essendo piuttosto lo stesso un mero adiectus solutionis causa ex 1188, I c.c. (cfr. sul punto Cass. 26 settembre 2006 n. 21222 e Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta PA
[...]
Venendo al merito, l'opposizione va rigettata giacchè emerge per tabulas che la pretesa contributiva avanzata con l'intimazione di pagamento opposta afferisce ad annualità (2015-2018) nelle quali non risultava più attiva, a nome della ricorrente n.q. di imprenditore Parte_1 individuale, l'impresa agricola (avente ad oggetto la coltivazione di ortaggi) intestata alla ricorrente recante partita IVA n. , evincendosi ciò indiziariamente dalla visura camerale allegata P.IVA_1 al ricorso, da cui si evince che la stessa era stata cancellata sin dal 22.01.2008, dunque da diversi anni addietro quelli cui l'atto esecutivo tacciato di illegittimità si riferisce.
Tali risultanze documentali sono peraltro ulteriormente corroborate dalla circostanza per cui la ricorrente ebbe in seguito a vendere i terreni su cui la citata attività imprenditoriale agricola era esercitata (cfr. contratto di compravendita allegato al ricorso) nonché dal contegno processuale e dalle difese svolte dall' il quale non ha contestato in maniera specifica (come impone l'art. 115 CP_1
c.p.c.) l'intervenuta cessazione dell'attività della ricorrente dalla data indicata, essendosi piuttosto limitato a dedurre la definitività degli avvisi di addebito presupposti per mancata impugnazione nel termine di 40 gg. dalla notifica, non offrendo tuttavia di ciò prova alcuna. La soccombenza dell' regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno CP_1 liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 D.M. citato, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione da 5.200.,00 a
26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
Si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l connesse alla qualità PA delle parti nonché all'esistenza di un passato contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimazione passiva nella materia de qua, sebbene superato a seguito dell'intervento delle citate
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della PA
- accoglie nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dall'intimazione di pagamento impugnata (portante CP_1
n. 29220239004458409000 e notificato alla ricorrente in data 29.04.2024), di cui dunque dispone l'annullamento;
- condanna l' di Caltanissetta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e l' PA
[...]
Così deciso in Gela l'11/07/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi