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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 14/01/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio Lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
SERRA GIANLUCA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato IERO LUCA e LEONE FABIOLA
resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito
1
Con ricorso depositato il 25.01.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2021 00012689 88 000 notificato il 17.12.2021 con il quale l' gli aveva intimato il pagamento dell'importo CP_2 complessivo di euro 5.468,29 titolo di contributi previdenziali gestione separata relativi all'anno 2014, eccependo esclusivamente la prescrizione del credito. costituitosi in giudizio ha eccepito preliminarmente il difetto CP_2 di legittimazione passiva di , concludendo per il rigetto del CP_3 ricorso non essendo maturata la prescrizione in quanto, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., opera nel caso di specie la sospensione del decorso dei termini di prescrizione quinquennale per effetto dell'occultamento doloso del debito da parte del ricorrente. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti contributivi relativi ad anni CP_3 successivi al 2005, pacificamente non oggetto di cessione. L'opposizione risulta infondata per i motivi che di seguito vengono esposti. Al fine di decidere la presente controversia, è necessario riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione CP_2 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. L'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica ha poi chiarito che: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di
2 lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il CP_2 cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”. Tale risultando il dato normativo, parte ricorrente non contestando l'iscrizione nella gestione separata ha eccepito esclusivamente la prescrizione del credito. E' opportuno rammentare che il comma 9 dell'art. 3 legge n. 335/95 afferma che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. I giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D. L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". La Suprema Corte, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge n. 335 del 1995, ha risolto il contrasto interpretativo insorto sul coordinamento dei commi 9 e 10 dell'art. 3 cit. affermando il seguente principio: "in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge — salvi i casi il cui il precedente
3 termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall Controparte_4 nel rispetto della normativa preesistente — il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dall' 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” (Cass. S.U. 7 marzo 2008, n. 6173). In sostanza, l'opinione consolidata è che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi relativi a periodi successivi (dal 3° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti (fino al 2° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la CP_1 vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Dalla data dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. Sez. Un., n. 5784 del 04/03/2008). Ciò posto, essendo applicabile pacificamente il termine di prescrizione quinquennale, occorre procedere alla corretta individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione in materia contributiva, nel caso in esame in particolare, in relazione alla contribuzione dovuta dai professionisti, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, alla Gestione Separata. Per diversi anni vi è stato sul punto un contrasto giurisprudenziale. Difatti, le pronunce di merito si sono divise tra quelle che individuano la decorrenza della prescrizione del credito contributivo nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi e quelle che, avallando la tesi dell'ente previdenziale, la individuano nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha aderito al primo orientamento sul presupposto che il fatto costitutivo del diritto ai contributi previdenziali è rappresentato dall'avvenuta produzione,
4 da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito anche qualora l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. In altri termini, "il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270). Per contro, l sostiene che il dies a quo dovrebbe CP_2 necessariamente coincidere con la presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto, solo da quel momento, l'Ente viene a conoscenza dell'esistenza di un reddito su cui calcolare la contribuzione dovuta, tanto in coerenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. In proposito, però, la Suprema Corte ha di recente riaffermato "che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi;
né può ritenersi che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi (…) vale, dunque, la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12532; ancora Cass. civ., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). Nel ribadire detto principio, recentemente la giurisprudenza ha altresì precisato che fra le due scadenze successive ed alternative previste per il versamento del saldo dei contributi, a scelta del contribuente, occorre avere riguardo ai fini del decorso della prescrizione al primo termine di versamento. Si è ivi osservato che la seconda data offerta dal legislatore per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, DPR 435/2001 —
5 (trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento del saldo) — non costituisce un termine alternativo di adempimento della obbligazione contributiva, tant'è che all'obbligazione si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi, in misura predeterminata per legge;
trattasi di una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto. (Cass., ordinanza 14 maggio 2019, nr. 12779; Cass., ordinanza 16 settembre 2019, n. 23040). Nel caso di specie, il termine per il versamento dei contributi per l'anno 2014 è scaduto il 6.7.2015, in forza della proroga disposta dall'art. 1 del D.P.C.M. del 9 giugno 2015, che individua tra i destinatari del differimento dei termini le categorie produttive per le quali siano stati elaborati studi di settore -cui parte ricorrente non contesta di appartenere- a prescindere dal fatto che i singoli possano essere esclusi per legge dalla relativa applicazione. Inoltre, l'art. 37 comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma prevede una causa speciale di sospensione del decorso dei termini di prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con la conseguenza che viene sospeso il decorso dei termini di prescrizione nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Pertanto, dal 06.07.2015 è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione che, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ai sensi del D.L. 18/2020, spirava in data 14.12.2020. Tuttavia, ha CP_2 notificato il 06.10.2020 diffida datata 10.9.2020 con cui ha interrotto il decorso del termine di prescrizione. Pertanto, alla luce di quanto dedotto, il ricorso deve essere rigettato, non essendo maturata la prescrizione alla data di notifica della nota del 6.10.2020, con assorbimento di ogni ulteriore CP_2 questione e/o eccezione.. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
6 - rigetta il ricorso e per effetto dichiara la legittimità dell'avviso di addebito n. 324 2021 00012689 88 000;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 1.865,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 14/01/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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