Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, non è indispensabile una formula specifica espressa con una particolare enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che lo integrano.
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2017, n. 51260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51260 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
5 1260-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 08/02/2017 Sentenza n. 160/2017 Registro generale n. 11823/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. ADET TONI NOVIK Presidente Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. MONICA BONI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC AT, n. il 02/08/1994; avverso la sentenza n. 21/2015 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 09/09/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
d udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Galli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Armando Veneto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/09/2015 la Corte di assise di appello di Milano ha con- fermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pavia dell'08/07/2014 di condanna nei confronti di RC MA alla pena dell'ergastolo in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 1), 81, comma secondo, 110, 575 e 576 n. 2 cod. pen., 12 e 14 L. n. 497 del 1974 (omicidi di ME AN e KA ND aggravati dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili e connessi reati in materia di armi, in concorso con Ar- chinito AU - fatti commessi in Abbiategrasso il 16/11/2012).
1.1. In ordine allo svolgimento dei fatti, la Corte territoriale ha esposto che il ME e il KA erano stati uccisi, mentre percorrevano viale Mazzini da colpi d'arma da fuoco sparati da due soggetti giunti su di un motorino alle loro spalle a mezzo di due pistole e di un fucile. Le ricerche sul ciclomotore adoperato dai responsabili avevano consentito di identificare il proprietario in RC MA;
grazie alle successive intercettazioni le indagini erano concentrate nei confronti di RC MA e RC AU. La Corte di merito ha evidenziato che, dopo un'iniziale reticenza, RC MA aveva ammesso di aver sparato con un fucile ed una pistola ad entrambi gli albane- si, mentre si trovava sul motorino in posizione di passeggero. Egli aveva indicato quale movente un pregresso furto subito nel febbraio 2012 in casa propria, com- messo dal ME e dal KA, come rivelatogli da un amico albanese.
1.2. In ordine all'eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine, la Corte d'assise d'appello ha rilevato quanto segue: a) non ha tenuto conto, ai fini della de- cisione, degli atti depositati il 15/05/2014 in quanto dichiarati inutilizzabili dal G.U.P.; b) non ha rilevato lesioni del diritto di difesa per effetto dell'utilizzazione del materiale probatorio privo di sottoscrizione o del timbro di deposito, avendo l'RC confessato la commissione dei delitti ed optato per il rito abbreviato.
1.3. La Corte di merito ha escluso la possibilità di concedere le circostanze atte- nuanti generiche e della provocazione e ha riconosciuto l'aggravante della premedi- tazione.
2. RC MA, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza sulla base dei motivi di impugnazione di seguito ripor- tati.
2.1. Violazione degli artt. 415 bis, 406, comma 2, 407, comma 3, cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., per omessa decisione da parte del G.U.P. sull'eccezione di utilizzabilità delle informative di P.G. prive di timbri o della sotto- scrizione e violazione dell'obbligo sancito dall'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa. Il disordine e l'assenza 3 di indice del fascicolo hanno impedito alla difesa dell'imputato l'esercizio della pro- pria funzione.
2.2. Violazione di legge e motivazione carente ed illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse sulla sola base della gravità del fat- to, senza considerare la giovane età e l'incensuratezza dell'RC. Occorre dare rilievo alla confessione dell'imputato, in quanto risalente ad epoca anteriore alla conclusione delle indagini preliminari, quando non poteva ancora co- noscere gli elementi in possesso degli organi inquirenti. L'RC non ha rivelato il nome del proprio complice, per non incorrere in ritorsioni della comunità albanese. La sua immaturità non gli ha consentito di padroneggiare il proprio stato d'ira pro- vocato dalle tensioni facenti capo agli albanesi. La difesa valorizza altresì lo stato di tensione e di aggressività determinato dagli albanesi, integrante l'ipotesi di provocazione per "accumulo", essendosi rivelato di entità tale da determinare uno stato d'ira non gestibile da parte dell'RC.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 577 cod. pen., 417 e 521 cod. proc. pen., stante la mancata formale contestazione della cir- costanza aggravante della premeditazione, avendo il capo di imputazione cristalliz- zato la "preordinazione dei mezzi atti all'esecuzione del proposito omicidiario", dato insito nell'esecuzione di ogni delitto.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aggravante della premeditazione, in quanto contraddittoriamente la Corte territoriale ha posto in dubbio la veridicità del movente del pregresso furto degli albanesi e poi lo ha utiliz- zato, per sostenere la tesi della risalenza nel tempo del proposito criminoso;
la mancanza di certezza del movente, non ha consentito di provare la suitas e il mo- mento di insorgenza dell'idea omicidiaria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In ordine al primo motivo di ricorso, attinente alla doglianza dell'inutilizzabilità di atti di indagine privi di timbro o di sottoscrizione, va rilevato che il ricorrente non ha spiegato in dettaglio quali tra gli stessi siano stati utilizzati ai fini della decisione, le modalità di lesione delle garanzie difensive e la loro incidenza sull'esito del pro- cesso. La violazione di legge dedotta, d'altronde, non realizza un'ipotesi di inutilizzabili- tà patologica, per cui, in conseguenza della richiesta di giudizio abbreviato, la rela- tiva eccezione non poteva essere successivamente sollevata.
2. Col secondo motivo di ricorso, la difesa si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito ha evidenziato una serie di fattori ostativi alla loro concessio- ne: a) l'irrilevanza della confessione intervenuta soltanto quando ormai era impos- sibile negare il coinvolgimento nei delitti;
b) la mancanza di indicazioni finalizzate ad individuare il nominativo del complice e alle modalità di reperimento delle armi e al nascondiglio delle stesse;
c) l'atteggiamento dell'RC, che, in ordine al mo- torino, inizialmente ha tentato di convincere un teste a confermare che l'avesse venduto, mentre in realtà lo aveva smontato e rottamato dopo i delitti;
d) la note- vole dimestichezza in materia di armi, emersa dal contenuto delle conversazioni in- tercettate;
e) la freddezza nell'esecuzione, attuata con più armi per essere sicuri dell'esito letale. A fronte di tali logiche considerazioni, la difesa si limita a prospettare aspetti fa- vorevoli alla posizione dell'RC in termini estremamente vaghi e generici. Essa non accenna minimamente alle ragioni per le quali l'incensuratezza e la giovane età costituissero elementi da valorizzare in chiave favorevole all'RC e non si con- fronta con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva indicato molte- plici fattori negativi idonei a neutralizzarli e, in particolare, la natura parziale ed uti- litaristica della confessione e la circostanza della preparazione di un terzo omicidio. Ebbene, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
2.1. Nell'ambito della trattazione del motivo di ricorso sull'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, la difesa si sofferma altresì sull'ipotesi di ri- conoscimento della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. nella forma c.d. per "accumulo". Per la configurabilità di tale attenuante si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ul- timo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione (Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Basile, Rv. 261728; Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558). 5 Ciò posto, in relazione all'invocata circostanza attenuante della provocazione, la Corte territoriale ha riportato che l'RC aveva riferito che, il giorno del furto, in modo spregevole, gli albanesi avevano lasciato un vibratore sul letto dei genitori e, successivamente, in non meglio precisate circostanze, avevano profferito nei con- fronti del predetto battute di scherno, ricondotte all'episodio in questione, vicenda però non dimostrata;
ha poi escluso la particolare ipotesi di provocazione "per ac- cumulo", per la mancanza di un episodio finale scatenante il rancore lungamente covato, di entità tale da suscitare la reazione dell'agente. Il ricorrente reitera la propria doglianza già formulata con l'atto d'appello, senza riuscire a disarticolare il predetto congruo apparato argomentativo.
3. Col terzo motivo di ricorso la difesa censura l'omessa contestazione della cir- costanza aggravante della premeditazione. In linea generale, va premesso che, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo suffi- ciente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'im- putato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Poiché l'aggravante della premeditazione è suscettibile di un unico, ben definito, significato, e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, alcuna previa e dettagliata esplicazione, la sua contestazione, eseguita mediante la mera enuncia- zione del nomen juris e del relativo riferimento normativo, deve considerarsi ritual- mente avvenuta (Sez. 1, n. 3169 del 27/02/1998, Pasku, Rv. 210193). Nel caso specifico, pertanto, l'espressa indicazione della disposizione di legge violata, dell'aggravante della premeditazione" e del dettaglio delle modalità ("pre- disponendo mezzi e pianificando l'azione delittuosa con largo anticipo") risultano più che sufficienti a considerare l'imputazione di cui alla rubrica completa ed esaurien- te. Al riguardo, anche la preventiva individuazione dei luoghi, ove occultare e di- struggere il motore ed i veicoli costituisce indice sintomatico della sussistenza della premeditazione.
4. Col quarto motivo di ricorso la difesa deduce l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione. Va premesso che costituisce principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenzia- le di questa Corte (da ultime, ex multis, Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575) che gli 6 elementi costitutivi della premeditazione sono rappresentati da un apprezzabile in- tervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e dalla natura ferma e irrevocabile della risolu- zione criminosa, che deve perdurare senza soluzione di continuità nell'animo dell'a- gente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico). Entrambi gli elementi necessari per l'integrazione dell'aggravante devono, per- tanto, essere investiti da una congrua e adeguata motivazione. Nel caso in esame, su questo specifico punto, la motivazione è completa ed è do- tata della coerenza logica necessaria. La Corte territoriale, infatti, ha riconosciuto l'aggravante in questione alla luce delle modalità del delitto, accuratamente preparato, come desumibile dai seguenti elementi: a) la collocazione del motorino nei pressi del luogo dell'agguato sin dal giorno precedente;
b) l'utilizzazione di caschi per travisare il volto;
c) la ripartizione dei compiti tra i correi, l'uno alla guida del ciclomotore col motore accesso pronto a fuggire e l'RC disceso con le armi, che sparava alla testa delle vittime con più armi;
d) il successivo adoperarsi per far sparire ogni traccia, essendo stato smonta- to e rottamato il motorino e nascoste o distrutte armi;
e) l'indicazione della stessa difesa, che contraddittoriamente avvalorava la sussistenza della premeditazione, sostenendo la tesi della risalenza nel tempo del rancore determinante nel portare a maturazione il proposito criminoso. La difesa non si confronta con tale complesso apparato argomentativo e formula censure di merito limitate esclusivamente all'esistenza del movente. L'aspetto de- dotto dalla difesa della contraddittorietà tra l'utilizzazione della negazione dell'antefatto del pregresso furto compiuto dagli albanesi e il suo successivo impie- go per avvalorare l'esistenza della premeditazione è superato dall'articolata motiva- zione sopra riportata e, in particolare, da tutte le precisazioni della Corte territoriale sull'esistenza di un tempo congruo tra l'organizzazione del delitto e la successiva fase esecutiva.
5. Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). dr 7
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Adet Toni Novik, Aldo Cut DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA