Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 00 8 2 7 0 1 IN NOME DI POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 15080/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 1727 - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 18/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere UFFICIO CÓPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. L-SOLE 24 ORE- SEN TENZA per diritti L._ 12-2-GEN, 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RR OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORROMETI FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI AST, in persona del legale Rilasciata copia legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata al Sig. PANART per dinni L. ✓ in ROMA VIA F DE VICO 4, presso lo studio IL CANCELLIERE2000 dell'avvocato GALANTE GIULIANA, rappresentata e difesa 4263 dall'avvocato TROTTA PIETRO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 58/98 del Tribunale di MODICA, depositata il 31/03/98, R.G.N. 403/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17.3.1992 al Pretore di Modica, LO RO conveniva in giudizio l'Azienda Siciliana Trasporti (AST) per ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica di Capo movimento di la con decorrenza 1.6.1982, e, conseguentemente, il diritto a partecipare alla selezione riservata per l'attribuzione della qualifica di “coordinatore movimento e traffico". Premesso di aver ricevuto sin dal 1°.
1.1989 la qualifica di Assistente di la, il ricorrente riferiva di aver svolto dal 1°.
6.1982 le mansioni di capo movimento, dapprima presso l'Ufficio di Ragusa e, dal 15.1.1990, presso l'agenzia di Modica. Costituitasi l'Azienda convenuta contestando che il RO avesse svolto le mansioni proprie della qualifica rivendicata, il Pretore, con sentenza del 12.3.1996, accoglieva la domanda. Proponeva appello l'AST sostenendo che al ricorrente spettava solo la qualifica di assistente di Ia, attribuitagli dal Direttore generale, unico organo competente in materia, e che, in tale qualifica era stato ammesso a partecipare al concorso per Capo Ufficio. Costituitosi tardivamente l'appellato, il Tribunale pronunziava sentenza depositata il 31.3.1998 con la quale, in riforma della decisione pretorile, respingeva la domanda e poneva a carico del RO le spese del secondo grado, compensando quelle del primo grado. Osservava il Tribunale che una più attenta valutazione delle prove raccolte induceva ad escludere che il RO avesse esercitato mansioni di fatto corrispondenti a quelle proprie della qualifica di Capo movimento, quanto meno nell'ultimo periodo gennaio 1990/gennaio 1992. Dalle deposizioni testimoniali raccolte emergeva che l'appellato durante questo periodo e sino al maggio 1992, presso l'agenzia di Modica, si occupava non del movimento, ma prevalentemente dell'esercizio (studio delle linee e degli orari, delle concessioni delle autolinee e 3 delle riunioni compartimentali presso la motorizzazione civile per coordinare le linee AST con quelle di altre aziende di trasporto e della meccanizzazione dei - a giudizio del Tribunale servizi). Ben diverse -erano invece le mansioni del Capo movimento. Per la cassazione di detta sentenza il RO ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui replica, con controricorso l'AST. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo – deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria - motivazione circa un punto decisivo della controversia lamenta il ricorrente il - travisamento delle risultanze probatorie da parte della sentenza impugnata. Secondo il RO, il Tribunale, pur non avendo disconosciuto le mansioni di capo movimento di la da lui espletate nel periodo 1982/1990, non avrebbe poi spiegato il motivo per cui egli non poteva partecipare alle selezioni invocate. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Il Tribunale di Modica, attraverso un riesame approfondito di tutte le risultanze processuali, nonché delle motivazione della sentenza di primo grado, ha ricostruito le esatte modalità di svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente negli ultimi due anni di servizio, consistenti nello studio delle linee e degli orari, delle concessioni, delle riunioni compartimentali presso la Motorizzazione civile per coordinare le linee AST con quelle delle altre aziende di trasporto e della meccanizzazione dei servizi. Ben diverse, a giudizio del Tribunale, sono le mansioni della qualifica di " Capo movimento invocata dal RO, mansioni le quali, in base all'Allegato A) dell'Accordo Nazionale del 13.5.1987, si caratterizzano per la preposizione al coordinamento ed al controllo di una unità organizzativa nei settori del movimento e del traffico autofilotranviari, compresa la direzione e l'organizzazione dei turni del personale viaggiante. Ne consegue che all'atto 4 dell'indizione della selezione interna il ricorrente, oltre a non possedere la qualifica di addetto al movimento e traffico, non esercitava di fatto le relative mansioni. Del resto, la sentenza impugnata ha richiamato il disposto dell'art. 3 dell'allegato A al r.d. 8.1.1931, n. 148, che, facoltizzando l'Azienda a trasferire un lavoratore da un servizio ad un altro, secondo competenze e procedure particolari, introduce una disciplina speciale rispetto alla quale resta inapplicabile quella dettata dall'art. 2103 c.c. A fronte di queste argomentazioni, il ricorso, non privo di genericità, si riduce ad una censura in fatto, senza individuare precisi vizi o carenze di motivazione della sentenza impugnata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari a £. 30.000 oltre a £. 2.000.000 (due milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000 Il Presidente byllen wall Il Consigliere estensore дне I , D I BOLLO A S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S 0 1 A 3 . T Depositata in Cancelleria , 3 D T 5 R A OSTA S 'A . 20 GEN. 2001 E P L N S oggi, L E 3 D -7 IL LABORATOI D I S -8 O A DI CANCELLER N D 1 E 1 TE S I E EXPU A G O G T E T L I IR A D T L L O E D 5