Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del suddetti principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2016, n. 39075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39075 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
39 0 75 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. FAUSTO IZZO - N. 312/2016 MARIAPIA GAETANA SAVINO Rel. Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - N. 40523/2015 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV RO N. IL 07/06/1971 avverso la sentenza n. 20259/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del 12/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STEFANO TO Ce che ha chiesto il ligetto del licorso Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto AN AV ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 12.12.2014 con la quale il GUP del Tribunale di Bari ha applicato la pena di anni uno di reclusione nei confronti della predetta per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 co. 1 e 2 c.p. in conseguenza di sinistro stradale- per avere provocato un sinistro stradale andando a collidere col ciclomotore Gilera 125 in conseguenza del quale il conducente, OR RO, minorenne, decedeva - ed ha disposto la sospensione della patente di guida. A sostegno del ricorso la difesa deduce violazione della legge penale con riferimento all'art 222 primo comma CDS. L'art. 222 primo comma CDS prevede, nell'ipotesi di danni alla persona derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida solo in caso di sentenza di condanna. Secondo la difesa, quindi, poiché il giudizio a carico della ricorrente è stato definito con l'applicazione della pena, la quale non costituisce una sentenza di condanna, il giudice non avrebbe dovuto disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Inoltre, rileva la difesa, avendo le parti determinato nella proposta concordata sottoposta al giudice la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi uno, il giudice, nel ratificare l'accordo sulla pena, avrebbe dovuto attenersi alla misura indicata nella proposta concordata, mentre ha recepito solo la misura della pena principale detentiva, indicata dalle parti in anni uno di reclusione, e si è invece discostato dalla durata della sanzione accessoria come proposta dall'imputata e dal P.M., determinandola in mesi nove, ridotta di un terzo per il rito speciale ai sensi dell'art. 222 co. 2 bis CDS. Il GUP, afferma la difesa, a fronte di una richiesta di patteggiamento, avrebbe dovuto accettare in toto la proposta concordata, invece di ratificare l'accordo solo sulla pena principale, provvedendo a determinare autonomamente la sanzione accessoria. In relazione a tale decisione, la difesa lamenta la violazione dell'art. 24 Cost. per aver il giudice - disattendendo l'accordo delle parti sul punto della pena accessoria e disponendo la sospensione della patente di guida apportato una modifica peggiorativa dell'accordo sulla pena, non - consentita. Inoltre il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. non avendo il giudice tenuto un comportamento ossequioso ai dettami della lealtà processuale, in quanto avendo già invitato una volta le parti a riformulare la proposta concordata apportando un aumento della pena principale proposta perché non ritenuta congrua - avrebbe dovuto nuovamente invitarle a rimodulare la durata della sanzione accessoria che non aveva ritenuto adeguata nella misura di un mese indicata nella 1 лив proposta concordata. In tal modo ha precluso all'imputata la possibilità di optare per il rito ordinario al fine di evitare una eccessiva durata della sospensione della patente. Infine la difesa rileva l'erronea applicazione del DM 140/2012 in luogo del vigente DM 55/2014 nella determinazione degli importai da liquidarsi per la refusione delle spese di costituzione di parte civile. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, la sospensione della patente di guida deve essere disposta anche con la sentenza di patteggiamento in ossequio al dettato dell'art. 222 co. 2 bis. Tale disposizione, stabilendo che la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita di un terzo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicitamente stabilisce che la stessa debba essere applicata anche con la sentenza di patteggiamento (Cass. Sez. IV n. 27931/2005 RV 232015; Cass. Sez. IV n. Cass. Sez. II n. 49461/2013 RV 257871). Altrettanto infondato è il secondo profilo inerente alla mancata recezione da parte del giudice della durata della sospensione indicata nel patto. Difatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. n. 285/1992, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Di conseguenza essa è sottratta alla disponibilità delle parti e non fa parte quindi del contenuto dell'accordo negoziale sulla pena (Cass. Sez. IV n. 18538/2014 RV 259209). Ciò significa che la misura della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale, nel determinarne la durata, deve avere riguardo agli stessi criteri fissati dall'art. 218 co. 2 CDS per l'applicazione della medesima sanzione da parte dell'autorità amministrativa, ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno arrecato nonchè al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (Cass. Sez. IV n. 862/1999 RV 213150). Dunque il giudice di prime cure, fissando la durata della sanzione in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti, non ha commesso alcuna violazione di legge. L'accordo delle parti sulla durata della sanzione non è parte integrante della proposta concordata e di conseguenza non è vincolante per il giudice, che la determina secondo i criteri sopra richiamati Infondato è anche il terzo motivo di ricorso in quanto risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione impugnata il denunciato errore del giudice circa la citazione del DM applicato alla determinazione degli importi da liquidarsi per la rifusione delle spese di costituzione di parte civile, G 2 лив atteso che la stessa parte ricorrente non ha indicato un vulnus determinato da tale errore. Non sussiste, pertanto, alcun interesse alla riforma della sentenza sul punto. Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 26 febbraio 2016. Il PresidenteShelleFausto Izze Il Consigliere Mariapia Savino личко * O R T E C GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET 2016ET. 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dssa Gabriella Lamelza 3