Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 4695
CASS
Sentenza 13 gennaio 2011

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Massime1

L'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma cosiddetta "per accumulo", richiede pur sempre la prova dell'esistenza del permanere di uno stato di ira in ragione di un fatto che giustifichi l'esplosione, in occasione di un ultimo episodio pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si assume sedimentata nel tempo.

Commentario1

  • 1Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistono
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021

    Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2011, n. 4695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4695
Data del deposito : 13 gennaio 2011

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