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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4347 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4347/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 16.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LENTINI, VIA ERICE N. 1;
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in CATANIA,
VIA POLA N. 15, presso lo studio dell'avv. MANITTA FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 14.12.2003);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 09/11/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
pagina 1 di 5 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Carlentini, il giorno 1/09/2008 (Atto n. 23,
Parte II, Serie A, Anno 2008);
- di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli (il 2/06/2010) e (il 28/03/2012), ad oggi Per_1 Per_2
entrambi minorenni.
Con sentenza non definitiva n. 691/2024 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 29.2.2024, depositata in data 27.3.2024, veniva pronunciata la separazione personale delle parti in causa e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, con concessione alle parti dei termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Con note congiunte depositate in data 11.4.2025 le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Carlentini in data
01 Settembre 2008 (Atto n. 23 – Parte II, Serie A, ANNO 2008) tra i signori Parte_2
(Lentini, 21.12.1976) e (Lentini, 17.11.1980), mandando la Cancelleria per le Parte_1
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Carlentini;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Carlentini, in Via
Pietro Nenni VII Traversa n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno
[...] raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze
5/a)
Durante il periodo scolastico: a settimane alterne dal venerdì mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; ovvero dal venerdì mattina dopo la scuola e fino al sabato alle ore 20.00, prima di cena;
durante i giorni infrasettimanali, martedì dalle ore 19.00 sino alle ore 21,30 dopo cena, senza
pagina 2 di 5 pernottamento ovvero previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali dei bambini, con pernottamento, sino alle ore 8.00 del mercoledì, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
Durante la sospensione scolastica estiva: a settimane alterne dal venerdì mattina alle ore 13,00 e fino al sabato prima dell'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; ovvero dal sabato mattina alle ore 13,00 e fino alla domenica prima dell'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; durante i giorni infrasettimanali, martedì dalle ore 19.00 sino alle ore 9.00 del mercoledì, quando il padre accompagnerà i figli presso la dimora materna;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale - a titolo esemplificativo si garantisce
l'alternanza tra il 24 Dicembre ed il 25 Dicembre, il 31 Dicembre e l'01 Gennaio;
il giorno di Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 420,00 mensili e così €
210,00 per ciascun figlio, che il datore di lavoro del padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo varato dal Tribunale di Siracusa, sulle spese straordinarie e comunque secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Nulla determinare a titolo di assegno divorzile a carico di uno o dell'altro coniuge.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito dell'udienza del 15.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 14.12.2023).
pagina 3 di 5 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 691/2024 emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 29.2.2024, depositata in data 27.3.2024, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 1.9.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Carlentini dell'anno
2008 (Atto n. 23 - Parte II - Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17.04.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4347/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 16.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LENTINI, VIA ERICE N. 1;
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in CATANIA,
VIA POLA N. 15, presso lo studio dell'avv. MANITTA FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 14.12.2003);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 09/11/2023 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
pagina 1 di 5 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Carlentini, il giorno 1/09/2008 (Atto n. 23,
Parte II, Serie A, Anno 2008);
- di avere scelto il regime della comunione legale dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli (il 2/06/2010) e (il 28/03/2012), ad oggi Per_1 Per_2
entrambi minorenni.
Con sentenza non definitiva n. 691/2024 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 29.2.2024, depositata in data 27.3.2024, veniva pronunciata la separazione personale delle parti in causa e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, con concessione alle parti dei termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Con note congiunte depositate in data 11.4.2025 le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Carlentini in data
01 Settembre 2008 (Atto n. 23 – Parte II, Serie A, ANNO 2008) tra i signori Parte_2
(Lentini, 21.12.1976) e (Lentini, 17.11.1980), mandando la Cancelleria per le Parte_1
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Carlentini;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Carlentini, in Via
Pietro Nenni VII Traversa n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno
[...] raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze
5/a)
Durante il periodo scolastico: a settimane alterne dal venerdì mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; ovvero dal venerdì mattina dopo la scuola e fino al sabato alle ore 20.00, prima di cena;
durante i giorni infrasettimanali, martedì dalle ore 19.00 sino alle ore 21,30 dopo cena, senza
pagina 2 di 5 pernottamento ovvero previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali dei bambini, con pernottamento, sino alle ore 8.00 del mercoledì, quando il padre accompagnerà i figli a scuola;
Durante la sospensione scolastica estiva: a settimane alterne dal venerdì mattina alle ore 13,00 e fino al sabato prima dell'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; ovvero dal sabato mattina alle ore 13,00 e fino alla domenica prima dell'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; durante i giorni infrasettimanali, martedì dalle ore 19.00 sino alle ore 9.00 del mercoledì, quando il padre accompagnerà i figli presso la dimora materna;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale - a titolo esemplificativo si garantisce
l'alternanza tra il 24 Dicembre ed il 25 Dicembre, il 31 Dicembre e l'01 Gennaio;
il giorno di Pasqua con il Lunedì di Pasqua;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 420,00 mensili e così €
210,00 per ciascun figlio, che il datore di lavoro del padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo varato dal Tribunale di Siracusa, sulle spese straordinarie e comunque secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Nulla determinare a titolo di assegno divorzile a carico di uno o dell'altro coniuge.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito dell'udienza del 15.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 14.12.2023).
pagina 3 di 5 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 691/2024 emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 29.2.2024, depositata in data 27.3.2024, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 1.9.2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Carlentini dell'anno
2008 (Atto n. 23 - Parte II - Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carlentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
17.04.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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