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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3586/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data 6/8/2025 da (C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avvocato FABRIZIO BARTOLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Matteotti n. 47, giusta procura in atti
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di C.F. ), nato a [...] il [...] Testimone_1 C.F._2
- ADOTTANDO - con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., il sig. ha proposto ricorso al Parte_1
Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione del sig.
[...]
Tes_1
Con decreto del 19/8/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 19/11/2025 per la comparizione personale delle parti. Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dal sig. Parte_1 nonché del consenso manifestato dal sig. si è riservato di riferire
[...] Testimone_1 la causa al Collegio ai fini della decisione. Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta. Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. Nel caso in esame, la volontà del ricorrente all'adozione del sig. è stata Testimone_1 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi 1 il 19/11/2025 il sig. ha dichiarato: «Confermo la volontà di adottare . Parte_1 Tes_1
L'ho conosciuto quando aveva nemmeno due anni. Ho convissuto con lui sin da piccolo. Per me lui è un secondo figlio. In questo momento non viviamo tutti insieme. vive con il fidanzato». Per_1
Il sig. a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Testimone_1
Praticamente il sig. è mio padre, è colui che mi ha cresciuto fin da quando sono Parte_1 piccolo. Con il mio padre biologico non ho rapporti». Inoltre, la sig.ra figlia legittima dell'adottante, presente anch'ella in sede di Parte_2 udienza, ha dichiarato: «Sono d'accordo con l'adozione. Ho un buon rapporto con ». Tes_1
Infine, il Collegio prende atto della dichiarazione di consenso all'adozione rilasciata dal padre biologico dell'adottando, il sig. il quale ha dichiarato «di essere a Persona_2 conoscenza della procedura di adozione promossa presso il Tribunale di Lucca da Parte_1 nato a [...] il [...], e di prestare il proprio consenso libero, consapevole e informato affinché il predetto possa procedere all'adozione di ai sensi della Parte_1 Testimone_1 normativa vigente. Dichiara altresì di essere stato informato delle conseguenze giuridiche dell'adozione e di non aver subito alcuna costrizione o pressione nella manifestazione del presente consenso» (si veda la dichiarazione di consenso all'adozione depositata nel fascicolo telematico in data 6/8/2025). Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod. civ. Si ritiene, inoltre, accoglibile l'istanza di anteposizione del cognome dell'adottante ( a Pt_1 quello dell'adottando . Tes_1
In tale prospettiva, l'art. 299 cod. civ., rubricato “Cognome dell'adottato”, prevede espressamente che: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (…)». Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Stazione dei Carabinieri di Lido di Camaiore (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottando.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DECIDE di far luogo all'adozione del sig. nato a [...] il [...], Testimone_1 da parte del sig. nato a [...] il [...]; Parte_1
b) DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (risultando, quindi, ). Parte_3
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lucca, il 19/11/2025. Il Presidente estensore
RA OR Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. RA OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data 6/8/2025 da (C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avvocato FABRIZIO BARTOLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Matteotti n. 47, giusta procura in atti
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di C.F. ), nato a [...] il [...] Testimone_1 C.F._2
- ADOTTANDO - con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., il sig. ha proposto ricorso al Parte_1
Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione del sig.
[...]
Tes_1
Con decreto del 19/8/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 19/11/2025 per la comparizione personale delle parti. Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dal sig. Parte_1 nonché del consenso manifestato dal sig. si è riservato di riferire
[...] Testimone_1 la causa al Collegio ai fini della decisione. Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta. Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. Nel caso in esame, la volontà del ricorrente all'adozione del sig. è stata Testimone_1 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi 1 il 19/11/2025 il sig. ha dichiarato: «Confermo la volontà di adottare . Parte_1 Tes_1
L'ho conosciuto quando aveva nemmeno due anni. Ho convissuto con lui sin da piccolo. Per me lui è un secondo figlio. In questo momento non viviamo tutti insieme. vive con il fidanzato». Per_1
Il sig. a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Testimone_1
Praticamente il sig. è mio padre, è colui che mi ha cresciuto fin da quando sono Parte_1 piccolo. Con il mio padre biologico non ho rapporti». Inoltre, la sig.ra figlia legittima dell'adottante, presente anch'ella in sede di Parte_2 udienza, ha dichiarato: «Sono d'accordo con l'adozione. Ho un buon rapporto con ». Tes_1
Infine, il Collegio prende atto della dichiarazione di consenso all'adozione rilasciata dal padre biologico dell'adottando, il sig. il quale ha dichiarato «di essere a Persona_2 conoscenza della procedura di adozione promossa presso il Tribunale di Lucca da Parte_1 nato a [...] il [...], e di prestare il proprio consenso libero, consapevole e informato affinché il predetto possa procedere all'adozione di ai sensi della Parte_1 Testimone_1 normativa vigente. Dichiara altresì di essere stato informato delle conseguenze giuridiche dell'adozione e di non aver subito alcuna costrizione o pressione nella manifestazione del presente consenso» (si veda la dichiarazione di consenso all'adozione depositata nel fascicolo telematico in data 6/8/2025). Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod. civ. Si ritiene, inoltre, accoglibile l'istanza di anteposizione del cognome dell'adottante ( a Pt_1 quello dell'adottando . Tes_1
In tale prospettiva, l'art. 299 cod. civ., rubricato “Cognome dell'adottato”, prevede espressamente che: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (…)». Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Stazione dei Carabinieri di Lido di Camaiore (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottando.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DECIDE di far luogo all'adozione del sig. nato a [...] il [...], Testimone_1 da parte del sig. nato a [...] il [...]; Parte_1
b) DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (risultando, quindi, ). Parte_3
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lucca, il 19/11/2025. Il Presidente estensore
RA OR Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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