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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 13/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 6869/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria DEL PRETE, presso cui elettivamente domicilia in via Piccirillo n. 24, Portico di Caserta, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. Carmine MARTINO, giusta procura allegata, RESISTENTE Oggetto: Ratei post omologa
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1 onde ottenere il pagamento della pensione d'inabilità civile spettantegli da febbraio 2019. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro - con decreto di omologa del 28.12.2021 (R.G. n. 3693/2019) aveva riconosciuto la totale inabilità e che l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1 Deduceva, altresì, di aver notificato il suddetto decreto di omologa in data 24.1.2022, senza alcun esito, nonché di aver inviato Modello AP70 il 24.1.2023 (ad un anno di distanza – cfr. ricevuta di avvenuta consegna notifica via pec all.). Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei arretrati, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e deduceva di aver inviato comunicazione di liquidazione CP_1
TE08 (cfr. all. mem.) il 12.1.2023 e di aver poi proceduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di ratei arretrati nel gennaio 2024 (cfr. all.). Chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, letta in udienza ex art. 429 c.p.c.
Non essendovi più controversia, ma un vero e proprio accordo conciliativo sul requisito sanitario e correlata decorrenza, non resta, in questa sede, che accertare il diritto alla prestazione assistenziale. Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda;
ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi. L' ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Osserva il giudice che l'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70/AP23 predisposti dall' CP_1
Lo stesso ente previdenziale nei messaggi nn. 20715 del 17.12.2013 e 4818 del 16.7.2015 - recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile - ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio-economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta dei predetti modelli. È altrettanto vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere - secondo i principi di correttezza e buona fede - di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie, se non direttamente acquisibili dall'ente. Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha documentato l'avvenuta notifica all' del CP_1 decreto di omologa nonché della documentazione necessaria ad effettuare il pagamento (nello specifico il mod. AP70).
Va a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70”, che è invece “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi, nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della CP_1 domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche innanzi ricostruite, va rilevato che l' ha CP_1 pagato le provvidenze spettanti. Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tanto meno parte ricorrente ha sollevato contestazioni sul pagamento.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che, in caso di cessata materia del contendere, seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione la domanda appariva fondata in fatto e diritto;
la qual cosa depone nel senso di una prognosi di accoglimento della stessa. Tuttavia, le spese di lite sono compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. per i due terzi, in considerazione che il pagamento è intervenuto prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che si è perfezionata presso la sede provinciale territorialmente competente solo in data 17.5.2024 (cfr. ordinanza del GL del 16.5.2024) sebbene oltre il termine di legge;
per la residua parte sono poste a carico dell' e sono liquidate come in CP_1 dispositivo in base ai parametri minimi del DM. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo alla tipologia seriale della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla natura della pronuncia resa, alle fasi di giudizio e al pregio dell'opera professionale. Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite per i due terzi;
3) condanna l' soccombente al pagamento della restante parte, che liquida in € CP_1
1.100,00 oltre spese generali nella misura di legge forfettaria del 15%, iva e cpa, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 13 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 13/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 6869/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria DEL PRETE, presso cui elettivamente domicilia in via Piccirillo n. 24, Portico di Caserta, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. Carmine MARTINO, giusta procura allegata, RESISTENTE Oggetto: Ratei post omologa
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 il ricorrente in epigrafe citava in giudizio l' CP_1 onde ottenere il pagamento della pensione d'inabilità civile spettantegli da febbraio 2019. Al riguardo esponeva che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro - con decreto di omologa del 28.12.2021 (R.G. n. 3693/2019) aveva riconosciuto la totale inabilità e che l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1 Deduceva, altresì, di aver notificato il suddetto decreto di omologa in data 24.1.2022, senza alcun esito, nonché di aver inviato Modello AP70 il 24.1.2023 (ad un anno di distanza – cfr. ricevuta di avvenuta consegna notifica via pec all.). Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei arretrati, con vittoria di spese e attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e deduceva di aver inviato comunicazione di liquidazione CP_1
TE08 (cfr. all. mem.) il 12.1.2023 e di aver poi proceduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di ratei arretrati nel gennaio 2024 (cfr. all.). Chiedeva volersi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, letta in udienza ex art. 429 c.p.c.
Non essendovi più controversia, ma un vero e proprio accordo conciliativo sul requisito sanitario e correlata decorrenza, non resta, in questa sede, che accertare il diritto alla prestazione assistenziale. Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire, avendo depositato decreto di omologa con cui è stata riconosciuta la prestazione oggetto dell'odierna domanda;
ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi. L' ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Osserva il giudice che l'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70/AP23 predisposti dall' CP_1
Lo stesso ente previdenziale nei messaggi nn. 20715 del 17.12.2013 e 4818 del 16.7.2015 - recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile - ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio-economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta dei predetti modelli. È altrettanto vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere - secondo i principi di correttezza e buona fede - di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie, se non direttamente acquisibili dall'ente. Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha documentato l'avvenuta notifica all' del CP_1 decreto di omologa nonché della documentazione necessaria ad effettuare il pagamento (nello specifico il mod. AP70).
Va a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70”, che è invece “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi, nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della CP_1 domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti.
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche innanzi ricostruite, va rilevato che l' ha CP_1 pagato le provvidenze spettanti. Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tanto meno parte ricorrente ha sollevato contestazioni sul pagamento.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che, in caso di cessata materia del contendere, seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione la domanda appariva fondata in fatto e diritto;
la qual cosa depone nel senso di una prognosi di accoglimento della stessa. Tuttavia, le spese di lite sono compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. per i due terzi, in considerazione che il pagamento è intervenuto prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che si è perfezionata presso la sede provinciale territorialmente competente solo in data 17.5.2024 (cfr. ordinanza del GL del 16.5.2024) sebbene oltre il termine di legge;
per la residua parte sono poste a carico dell' e sono liquidate come in CP_1 dispositivo in base ai parametri minimi del DM. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo alla tipologia seriale della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla natura della pronuncia resa, alle fasi di giudizio e al pregio dell'opera professionale. Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite per i due terzi;
3) condanna l' soccombente al pagamento della restante parte, che liquida in € CP_1
1.100,00 oltre spese generali nella misura di legge forfettaria del 15%, iva e cpa, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 13 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini