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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria RZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9439/2025 promossa da:
“ (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. TIGANO P. MARIO e dell'avv. MOIRAGHI MARCO P.IVA_1 ( ) VIA PASSIONE, 8 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 PASSIONE 8 20121 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LORETO Controparte_3 C.F._2 BE elettivamente domiciliato in CORSO MARRUCINO 153 66100 CHIETI presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
“NEL RITO
= sospendere, inaudita altera parte, concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 760/2020 resa il 22/7/2020 dalla Corte di Appello di Ancona nel procedimento n. 528/2017 R.G.: con ogni provvedimento conseguente. NEL MERITO
= previe declaratorie, per i motivi tutti di cui in narrativa, di inesistenza del diritto di credito fatto valere da con l'atto di precetto notificato alla qui conchiudente il 4/3/2025 e, per Controparte_3 l'effetto, di nullità, invalidità ed inefficacia d'esso atto di precetto, accertare e dichiarare che CP_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in virtù della
[...] CP_2 sentenza n. 720/2020 del 22/7/2020 della Corte di Appello di Ancona, essendo stata soddisfatta dalla pagina 1 di 8 qui conchiudente di ogni sua spettanza al riguardo e per qualsivoglia altro titolo e/o ragione: con ogni conseguenziale pronunzia.
= Con vittoria di spese e compenso di lite. IN VIA ISTRUTTORIA
= valorizzare ai fini tanto probatori che decisionali, la documentazione come dimessa dalla qui conchiudente, con riserva di ogni ulteriore difesa anche istruttoria in esito all'attivazione del contraddittorio.”
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: confermare il rigetto della avversa e chiesta istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo posto a base del Precetto odiernamente intimato ovvero dichiararla inammissibile per carenza dei presupposti di Legge e dunque respingerla integralmente.
NEL MERITO: ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa Opposizione a precetto, e in ogni caso rigettarla con qualsiasi formula. In subordine e nella denegata ipotesi di riconoscimento parziale della espletata opposizione nell'interesse della , ridurre e riconoscere comunque dovuta la CP_2 somma pari ad € 364.470,00 a carico della opponente ed in favore della opposta, decurtata della somma di € 106.383,63 in quanto già versata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15,00% ex art. 15 TPF, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha spiegato opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto alla stessa CP_2 notificato (in data 4/3/202525/2/2025) da Quest'ultima (dichiarando di agire in Controparte_3 proprio e nella qualità di erede di ) ha intimato ad in solido con il Persona_1 CP_2
Signor , di corrispondere in favore della stessa la somma di € 630.884,37, oltre € 1.167,29 CP_4 per competenze per un importo complessivo di € 632.051,66. Il titolo esecutivo posto alla base del precetto è costituito dalla Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 resa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio n. 528/2017 R.G.
1.1) A sostegno della propria opposizione la parte ha dedotto che:
- il titolo esecutivo avesse previsto, quale la massima esposizione in capo alla compagnia di assicurazione odierna opponente, l'importo di € 364.470,00;
- il titolo esecutivo avesse altresì statuito che alla parte opposta potesse spettare un quinto di €
364.470,00, atteso il riconoscimento in capo alla predetta di un risarcimento dovuto quale erede e pertanto nei soli limiti della sua quota ereditaria (di 1/5);
- in ottemperanza a tale titolo esecutivo avesse già corrisposto quanto dovuto alla parte opposta, ossia
72.894,00, (pari ad 1/5 di 364.470,00) oltre agli interessi maturati dalla Sentenza in argomento al saldo.
2) Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
In particolare, la parte opposta ha ricostruito i giudizi sfociati nella Sentenza in argomento e ha altresì dedotto quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- (…) “le SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 24657 del 28/11/2007 avevano affermato il principio secondo cui: “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”. La questione da esaminare quindi è se i crediti del de cuius si possano dividere automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote e, quindi, se possa operare nel nostro ordinamento il principio di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur, oppure entrino a far parte pro indiviso della comunione ereditaria.”;
- (…) “Pertanto, si pone nella fattispecie la seguente questione di diritto: se, a fronte della caduta del pagina 3 di 8 credito in comunione, giusta l'apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere l'adempimento dell'obbligazione pro quota ovvero per l'intero, senza che il debitore possa rifiutare l'adempimento ovvero eccepire il difetto di legittimazione deducendo la necessità del litisconsorzio.”;
- la recente ordinanza n. 27417, resa dalla Corte di cassazione in data 20/11/2017, la quale, benché avesse sollevato critiche nei confronti della decisione delle Sezioni Unite n. 24657/2007, giungeva a rimarcare il medesimo principio;
si afferma, infatti, nella citata ordinanza che “ la lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione.
- Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario integralmente ovvero pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.
- Cionondimeno, ricostruiti come appartenenti anche i crediti del de cuius alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero di scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n.24657, che ne desume la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza di uno specifico interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito). Si ritiene che nessuna ragione, né letterale, né - tanto meno - sistematica osti all'estensione di tale conclusione, raggiunta in modo espresso per il giudizio di cognizione, anche al processo esecutivo, alla stregua dell'unitarietà della ragione creditoria - che, però, non trasmoda in una tecnica indivisibilità, effettivamente invocata in modo incongruo dall'esecutante, per la carenza di elementi sui relativi requisiti oggettivi o soggettivi - e, soprattutto, del principio generale della legittimazione del singolo contitolare di un diritto alla tutela di questo nel suo complesso in sede cognitiva, riguardato alla luce della necessaria complementarietà, al fine di garantire l'effettività del secondo, del diritto di agire esecutivamente rispetto a quello di agire pagina 4 di 8 in giudizio.
- E' pertanto priva di fondamento, letterale e giuridico l'estrapolazione operata da controparte sulla desumibilità di una tale limitazione dal tenore letterale della condanna, dovendosi invece propendere che anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo.”
3) L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Nella controversia in esame viene in rilievo l'interpretazione del titolo esecutivo rappresentato dalla
Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 della Corte di Appello di Ancona (nel giudizio intercorso tra le parti n. 528/2017 R.G.).
Tale Sentenza nella parte relativa dispositivo così statuisce:
“
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello riassunto ex art 392 c.p.c. a seguito della sentenza di Cassazione n. 3428/2016, da in qualità di erede di Controparte_3 Persona_1 nei confronti di e succeduta a , e nei confronti di CP_4 CP_2 Controparte_5 CP_6
e , e succeduta ad , nonché
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , quale erede di avverso la CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 Persona_2 sentenza del Tribunale di Macerata n. 278/2008, dichiarata la contumacia degli appellati CP_6
e , nella predetta qualità, e , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_10 CP_11 CP_12
quale erede di accoglie la domanda nei confronti di e CP_13 Persona_2 CP_4
e in parziale riforma, così provvede: CP_2
a) liquidato il danno complessivo per i danni subiti da nell'incidente verificatosi il Persona_1
2/01/1986 in € 1.208.082 (al netto del lucro cessante);
b) e dichiarato il concorso di colpa di ( Controparte_6 Controparte_14
e di ( ) nella misura rispettivamente del 70 e 30%;
[...] Controparte_15
c) con conseguente determinazione delle quote di debito gravanti sulle due parti concorrenti, al netto del lucro cessante, rispettivamente in € 845.657 e 362.425, che devalutate alla data del sinistro si riducono a € 348.294 e 149.269,
1) condanna in solido l' e la (quest'ultima fino a concorrenza della somma di € 364,470 CP_4 CP_2 pari al massimale di € 77.469, maggiorato di interessi e rivalutazione per mala gestio ) al pagamento alla erede della vittima , e cioè , di somma pro quota ereditaria Persona_1 Controparte_3
pagina 5 di 8 sul danno complessivo di € 737.268 (al valore attuale e compreso lucro cessante), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna l' e la alla refusione delle spese legali in favore di che CP_4 CP_2 Controparte_3 liquida, per la fase innanzi al tribunale, in € 13.430, per il primo appello in € 9.515, per la fase in cassazione in € 7.300 e per il presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.515, oltre al 15% per spese generali. I.v.a. e C.a.p. nella misura di legge, da distrarsi, quelle relative alla fase in cassazione e alla presente fase di rinvio, in favore del procuratore avv. Di Loreto dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese inerenti ai rapporti con agli altri appellati rimasti contumaci ed in relazione ai quali si conferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (nei confronti delle parti
), e la dichiarazione di inammissibilità (nei confronti di , Controparte_16 CP_10 CP_11
, , quale erede di .
[...] CP_12 CP_13 Persona_2
Così deciso nella camera di consiglio del 18/03/2020”
E' evidente quindi come nel predetto dispositivo, con riferimento al punto che rileva in questa sede, è espressamente previsto (al capo 1):
- la condanna dell'opponente, in solido con nel limite massimo di € 364,470 CP_4
(ossia del massimale maggiorato di interessi e rivalutazione per mala gestio);
- il pagamento in favore dell'opposta di un importo da calcolarsi in relazione alla quota ereditaria di quest'ultima (laddove si legge “condanna (…..) al pagamento alla erede della vittima
[...]
, e cioè di somma pro quota ereditaria sul danno Persona_1 Controparte_3 complessivo di € 737.268 (al valore attuale e compreso lucro cessante), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
”).
Inoltre, nella parte motiva della Sentenza ove si fa riferimento all'opponente, viene più volte ribadita la specificazione “pro quota”. Infatti, si legge:
- con riferimento alla quota di 1/5 a pag. 5 “Con tale dichiarazione , dopo Controparte_3 essersi generalizzata, dichiara espressamente di accettare l'eredità della danneggiata Per_1
, specificando la categoria successibile di sorella e indicando l'evento del decesso con
[...] relativa esibizione del certificato di morte, rappresentando inoltre il tipo di delazione quale legittima, non avendo la de cuius lasciato alcun testamento né essendo mai stata coniugata né Per_ avendo discendenti in quanto la figlia (nata il [...]) era stata adottata con condizione legittimante – dunque esclusa da tutti gli effetti successori. Ha inoltre specificato l'esistenza in vita di altri 4 fratelli e coeredi, , Persona_4 Persona_5 CP_3
pagina 6 di 8 e , allegando certificazione integrale di famiglia conforme a Per_6 Controparte_17 quanto dichiarato, recante in elenco i genitori già deceduti il 14/12/1989 e 14/07/1985.”;
- a pag. 14 “Ne risulta la somma complessiva di € 737.268, sulla quale spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Di essa deve rispondere integralmente . CP_4
Pro quota nei confronti della erede . Controparte_3
L'assicuratore risponde ultra massimale ravvisandosi le condizioni della malagestio.” CP_2
- a pag. 15 “Ne risulta la somma al valore attuale di € 364.470, dovuta pro quota alla erede che agisce in riassunzione.”
In tale contesto, questo Giudice ritiene che il titolo esecutivo è chiaro nel liquidare un danno complessivo di € 737.268,00 e nel condannare l'opponente, entro il limite di € 364.470,00 a corrispondere all'opposta un importo minore, coincidente con la quota ereditaria in capo alla stessa.
Tale Sentenza non contiene elementi di incertezza né nel dispositivo né nella motivazione circa l'esatta estensione dell'obbligo configurato in capo all'opponente.
La tesi difensiva dell'opposta è volta quindi a introdurre una integrazione/rettifica nel titolo giudiziale alla luce della Giurisprudenza dalla stessa invocata.
In questa sede, tuttavia, non può essere integrato il titolo di natura giudiziale, che può essere solo interpretato (Sent. Cass. Sez Un. N. 11066 e 11067 del 2012) tenuto conto degli elementi sopra evidenziati.
Allo stesso modo deve ritenersi che la chiara portata del titolo esecutivo in argomento non può essere neutralizzata in ragione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla parte opposta, atteso che su tali aspetti può incidere solo il giudice della cognizione e non il giudice adito in sede di opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. (tra le tante vedasi Cass. 3277/2015).
In ragione di quanto sin qui rilevato, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente deve essere dichiarato che la parte opposta non ha più diritto di agire esecutivamente nei confronti della parte opponente in base al titolo esecutivo rappresentato dalla Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 (resa dalla
Corte di Appello di Ancona nel giudizio n. 528/2017 R.G.)
Infatti è pacifico che l'opponente abbia corrisposto all'opposta € 72.894,00, (ossia 1/5 di 364.470,00) oltre interessi maturati dalla Sentenza al saldo, poichè l'opposta ha dato atto nella comparsa di risposta di avere ricevuto € 106.383,63.
pagina 7 di 8 4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del DM 55 del 2014, in considerazione della circostanza che la causa, introdotta con il rito semplificato, è stata definita alla seconda udienza senza deposito di ulteriori memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e conseguentemente dichiara che la parte opposta non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti della parte opponente in base al titolo esecutivo rappresentato dalla
Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 (resa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio R.G. n.
528/2017);
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 09/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria RZ
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria RZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9439/2025 promossa da:
“ (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. TIGANO P. MARIO e dell'avv. MOIRAGHI MARCO P.IVA_1 ( ) VIA PASSIONE, 8 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._1 PASSIONE 8 20121 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LORETO Controparte_3 C.F._2 BE elettivamente domiciliato in CORSO MARRUCINO 153 66100 CHIETI presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
“NEL RITO
= sospendere, inaudita altera parte, concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 760/2020 resa il 22/7/2020 dalla Corte di Appello di Ancona nel procedimento n. 528/2017 R.G.: con ogni provvedimento conseguente. NEL MERITO
= previe declaratorie, per i motivi tutti di cui in narrativa, di inesistenza del diritto di credito fatto valere da con l'atto di precetto notificato alla qui conchiudente il 4/3/2025 e, per Controparte_3 l'effetto, di nullità, invalidità ed inefficacia d'esso atto di precetto, accertare e dichiarare che CP_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in virtù della
[...] CP_2 sentenza n. 720/2020 del 22/7/2020 della Corte di Appello di Ancona, essendo stata soddisfatta dalla pagina 1 di 8 qui conchiudente di ogni sua spettanza al riguardo e per qualsivoglia altro titolo e/o ragione: con ogni conseguenziale pronunzia.
= Con vittoria di spese e compenso di lite. IN VIA ISTRUTTORIA
= valorizzare ai fini tanto probatori che decisionali, la documentazione come dimessa dalla qui conchiudente, con riserva di ogni ulteriore difesa anche istruttoria in esito all'attivazione del contraddittorio.”
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: confermare il rigetto della avversa e chiesta istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo posto a base del Precetto odiernamente intimato ovvero dichiararla inammissibile per carenza dei presupposti di Legge e dunque respingerla integralmente.
NEL MERITO: ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto l'avversa Opposizione a precetto, e in ogni caso rigettarla con qualsiasi formula. In subordine e nella denegata ipotesi di riconoscimento parziale della espletata opposizione nell'interesse della , ridurre e riconoscere comunque dovuta la CP_2 somma pari ad € 364.470,00 a carico della opponente ed in favore della opposta, decurtata della somma di € 106.383,63 in quanto già versata.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il 15,00% ex art. 15 TPF, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha spiegato opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. avverso il precetto alla stessa CP_2 notificato (in data 4/3/202525/2/2025) da Quest'ultima (dichiarando di agire in Controparte_3 proprio e nella qualità di erede di ) ha intimato ad in solido con il Persona_1 CP_2
Signor , di corrispondere in favore della stessa la somma di € 630.884,37, oltre € 1.167,29 CP_4 per competenze per un importo complessivo di € 632.051,66. Il titolo esecutivo posto alla base del precetto è costituito dalla Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 resa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio n. 528/2017 R.G.
1.1) A sostegno della propria opposizione la parte ha dedotto che:
- il titolo esecutivo avesse previsto, quale la massima esposizione in capo alla compagnia di assicurazione odierna opponente, l'importo di € 364.470,00;
- il titolo esecutivo avesse altresì statuito che alla parte opposta potesse spettare un quinto di €
364.470,00, atteso il riconoscimento in capo alla predetta di un risarcimento dovuto quale erede e pertanto nei soli limiti della sua quota ereditaria (di 1/5);
- in ottemperanza a tale titolo esecutivo avesse già corrisposto quanto dovuto alla parte opposta, ossia
72.894,00, (pari ad 1/5 di 364.470,00) oltre agli interessi maturati dalla Sentenza in argomento al saldo.
2) Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
In particolare, la parte opposta ha ricostruito i giudizi sfociati nella Sentenza in argomento e ha altresì dedotto quanto di seguito riportato riassuntivamente:
- (…) “le SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 24657 del 28/11/2007 avevano affermato il principio secondo cui: “i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”. La questione da esaminare quindi è se i crediti del de cuius si possano dividere automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote e, quindi, se possa operare nel nostro ordinamento il principio di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur, oppure entrino a far parte pro indiviso della comunione ereditaria.”;
- (…) “Pertanto, si pone nella fattispecie la seguente questione di diritto: se, a fronte della caduta del pagina 3 di 8 credito in comunione, giusta l'apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere l'adempimento dell'obbligazione pro quota ovvero per l'intero, senza che il debitore possa rifiutare l'adempimento ovvero eccepire il difetto di legittimazione deducendo la necessità del litisconsorzio.”;
- la recente ordinanza n. 27417, resa dalla Corte di cassazione in data 20/11/2017, la quale, benché avesse sollevato critiche nei confronti della decisione delle Sezioni Unite n. 24657/2007, giungeva a rimarcare il medesimo principio;
si afferma, infatti, nella citata ordinanza che “ la lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione.
- Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario integralmente ovvero pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.
- Cionondimeno, ricostruiti come appartenenti anche i crediti del de cuius alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero di scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n.24657, che ne desume la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza di uno specifico interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito). Si ritiene che nessuna ragione, né letterale, né - tanto meno - sistematica osti all'estensione di tale conclusione, raggiunta in modo espresso per il giudizio di cognizione, anche al processo esecutivo, alla stregua dell'unitarietà della ragione creditoria - che, però, non trasmoda in una tecnica indivisibilità, effettivamente invocata in modo incongruo dall'esecutante, per la carenza di elementi sui relativi requisiti oggettivi o soggettivi - e, soprattutto, del principio generale della legittimazione del singolo contitolare di un diritto alla tutela di questo nel suo complesso in sede cognitiva, riguardato alla luce della necessaria complementarietà, al fine di garantire l'effettività del secondo, del diritto di agire esecutivamente rispetto a quello di agire pagina 4 di 8 in giudizio.
- E' pertanto priva di fondamento, letterale e giuridico l'estrapolazione operata da controparte sulla desumibilità di una tale limitazione dal tenore letterale della condanna, dovendosi invece propendere che anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo.”
3) L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Nella controversia in esame viene in rilievo l'interpretazione del titolo esecutivo rappresentato dalla
Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 della Corte di Appello di Ancona (nel giudizio intercorso tra le parti n. 528/2017 R.G.).
Tale Sentenza nella parte relativa dispositivo così statuisce:
“
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello riassunto ex art 392 c.p.c. a seguito della sentenza di Cassazione n. 3428/2016, da in qualità di erede di Controparte_3 Persona_1 nei confronti di e succeduta a , e nei confronti di CP_4 CP_2 Controparte_5 CP_6
e , e succeduta ad , nonché
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , quale erede di avverso la CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 Persona_2 sentenza del Tribunale di Macerata n. 278/2008, dichiarata la contumacia degli appellati CP_6
e , nella predetta qualità, e , , ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_10 CP_11 CP_12
quale erede di accoglie la domanda nei confronti di e CP_13 Persona_2 CP_4
e in parziale riforma, così provvede: CP_2
a) liquidato il danno complessivo per i danni subiti da nell'incidente verificatosi il Persona_1
2/01/1986 in € 1.208.082 (al netto del lucro cessante);
b) e dichiarato il concorso di colpa di ( Controparte_6 Controparte_14
e di ( ) nella misura rispettivamente del 70 e 30%;
[...] Controparte_15
c) con conseguente determinazione delle quote di debito gravanti sulle due parti concorrenti, al netto del lucro cessante, rispettivamente in € 845.657 e 362.425, che devalutate alla data del sinistro si riducono a € 348.294 e 149.269,
1) condanna in solido l' e la (quest'ultima fino a concorrenza della somma di € 364,470 CP_4 CP_2 pari al massimale di € 77.469, maggiorato di interessi e rivalutazione per mala gestio ) al pagamento alla erede della vittima , e cioè , di somma pro quota ereditaria Persona_1 Controparte_3
pagina 5 di 8 sul danno complessivo di € 737.268 (al valore attuale e compreso lucro cessante), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna l' e la alla refusione delle spese legali in favore di che CP_4 CP_2 Controparte_3 liquida, per la fase innanzi al tribunale, in € 13.430, per il primo appello in € 9.515, per la fase in cassazione in € 7.300 e per il presente giudizio di rinvio in complessivi € 9.515, oltre al 15% per spese generali. I.v.a. e C.a.p. nella misura di legge, da distrarsi, quelle relative alla fase in cassazione e alla presente fase di rinvio, in favore del procuratore avv. Di Loreto dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese inerenti ai rapporti con agli altri appellati rimasti contumaci ed in relazione ai quali si conferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (nei confronti delle parti
), e la dichiarazione di inammissibilità (nei confronti di , Controparte_16 CP_10 CP_11
, , quale erede di .
[...] CP_12 CP_13 Persona_2
Così deciso nella camera di consiglio del 18/03/2020”
E' evidente quindi come nel predetto dispositivo, con riferimento al punto che rileva in questa sede, è espressamente previsto (al capo 1):
- la condanna dell'opponente, in solido con nel limite massimo di € 364,470 CP_4
(ossia del massimale maggiorato di interessi e rivalutazione per mala gestio);
- il pagamento in favore dell'opposta di un importo da calcolarsi in relazione alla quota ereditaria di quest'ultima (laddove si legge “condanna (…..) al pagamento alla erede della vittima
[...]
, e cioè di somma pro quota ereditaria sul danno Persona_1 Controparte_3 complessivo di € 737.268 (al valore attuale e compreso lucro cessante), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
”).
Inoltre, nella parte motiva della Sentenza ove si fa riferimento all'opponente, viene più volte ribadita la specificazione “pro quota”. Infatti, si legge:
- con riferimento alla quota di 1/5 a pag. 5 “Con tale dichiarazione , dopo Controparte_3 essersi generalizzata, dichiara espressamente di accettare l'eredità della danneggiata Per_1
, specificando la categoria successibile di sorella e indicando l'evento del decesso con
[...] relativa esibizione del certificato di morte, rappresentando inoltre il tipo di delazione quale legittima, non avendo la de cuius lasciato alcun testamento né essendo mai stata coniugata né Per_ avendo discendenti in quanto la figlia (nata il [...]) era stata adottata con condizione legittimante – dunque esclusa da tutti gli effetti successori. Ha inoltre specificato l'esistenza in vita di altri 4 fratelli e coeredi, , Persona_4 Persona_5 CP_3
pagina 6 di 8 e , allegando certificazione integrale di famiglia conforme a Per_6 Controparte_17 quanto dichiarato, recante in elenco i genitori già deceduti il 14/12/1989 e 14/07/1985.”;
- a pag. 14 “Ne risulta la somma complessiva di € 737.268, sulla quale spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Di essa deve rispondere integralmente . CP_4
Pro quota nei confronti della erede . Controparte_3
L'assicuratore risponde ultra massimale ravvisandosi le condizioni della malagestio.” CP_2
- a pag. 15 “Ne risulta la somma al valore attuale di € 364.470, dovuta pro quota alla erede che agisce in riassunzione.”
In tale contesto, questo Giudice ritiene che il titolo esecutivo è chiaro nel liquidare un danno complessivo di € 737.268,00 e nel condannare l'opponente, entro il limite di € 364.470,00 a corrispondere all'opposta un importo minore, coincidente con la quota ereditaria in capo alla stessa.
Tale Sentenza non contiene elementi di incertezza né nel dispositivo né nella motivazione circa l'esatta estensione dell'obbligo configurato in capo all'opponente.
La tesi difensiva dell'opposta è volta quindi a introdurre una integrazione/rettifica nel titolo giudiziale alla luce della Giurisprudenza dalla stessa invocata.
In questa sede, tuttavia, non può essere integrato il titolo di natura giudiziale, che può essere solo interpretato (Sent. Cass. Sez Un. N. 11066 e 11067 del 2012) tenuto conto degli elementi sopra evidenziati.
Allo stesso modo deve ritenersi che la chiara portata del titolo esecutivo in argomento non può essere neutralizzata in ragione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla parte opposta, atteso che su tali aspetti può incidere solo il giudice della cognizione e non il giudice adito in sede di opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. (tra le tante vedasi Cass. 3277/2015).
In ragione di quanto sin qui rilevato, l'opposizione deve essere accolta e conseguentemente deve essere dichiarato che la parte opposta non ha più diritto di agire esecutivamente nei confronti della parte opponente in base al titolo esecutivo rappresentato dalla Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 (resa dalla
Corte di Appello di Ancona nel giudizio n. 528/2017 R.G.)
Infatti è pacifico che l'opponente abbia corrisposto all'opposta € 72.894,00, (ossia 1/5 di 364.470,00) oltre interessi maturati dalla Sentenza al saldo, poichè l'opposta ha dato atto nella comparsa di risposta di avere ricevuto € 106.383,63.
pagina 7 di 8 4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del DM 55 del 2014, in considerazione della circostanza che la causa, introdotta con il rito semplificato, è stata definita alla seconda udienza senza deposito di ulteriori memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e conseguentemente dichiara che la parte opposta non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti della parte opponente in base al titolo esecutivo rappresentato dalla
Sentenza n. 760/2020 del 22/7/2020 (resa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio R.G. n.
528/2017);
- condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 09/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria RZ
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