Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12872/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da
1) Parte_1
Nata a Pavia il 27.11.1980 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sandra Marchitelli presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 27.09.1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elena Pomero presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 582/2018 emesso il 15.02.2018 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti
“1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
e residenza presso la madre, attualmente residente in [...]. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2) Il padre potrà tenere con sé una settimana dal lunedì pomeriggio fino al martedì mattina Per_1
e dal venerdì pomeriggio al lunedì –con prelievo e riaccompagno a scuola in periodo scolastico- e la settimana successiva dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina – sempre con prelievo e riaccompagno a scuola;
in periodo non scolastico la bambina verrà prelevata dal padre a casa della madre o della nonna e riaccompagnata presso centri estivi o dalle nonne, ovvero rimarrà con il padre, nei giorni di sua spettanza, secondo gli accordi intervenuti tra i genitori in merito alle attività estive della figlia. Il padre, inoltre, trascorrerà con , ad anni alterni con la madre, Per_1 dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 sera e dal 30.12 sera sino alla fine delle vacanze scolastiche, riaccompagnandola a scuola il primo giorno successivo, secondo quanto sinora avvenuto. Per rispettare le tradizioni delle rispettive famiglie di origine e per non privare di tali tradizioni la figlia, i ricorrenti si danno atto che trascorrerà sempre con la madre la Vigilia Per_1 di NA (dalla mattina del 24.12 con riaccompagno dal padre, in caso di periodo di sua spettanza, la mattina del 25 per le ore 10.30) e sempre con il padre il giorno di NA (con prelievo dalla madre alla mattina ore 10.30 e riaccompagno dalla madre, nel caso di periodo di sua spettanza, per le ore 18.30), fatto salvo diverso accordo in caso di impegni del genitore cui spetta il periodo contenente il NA. Il padre trascorrerà, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, dividendosi i genitori in parti uguali gli ulteriori giorni di vacanze scolastiche. Durante le vacanze estive (dalla fine della scuola sino alla ripresa delle lezioni), il padre trascorrerà con la figlia tre settimane, anche non consecutive o suddivise in periodi più brevi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
I “ponti” spetteranno al genitore con il quale trascorre il weekend che del ponte fa parte. Per_1
Il tutto, sempre salvo miglior accordo tra i genitori.
3) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con congruo preavviso il luogo ove si recheranno con la figlia, unitamente ai relativi recapiti, nonché a rendersi reciprocamente disponibili per eventuali necessità della figlia. Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere e condividere, e comunque a non ostacolare, le più importanti occasioni, ricorrenze ed occasioni della vita della figlia, indipendentemente da quale sia il genitore cui spetti il giorno o i giorni in cui queste ricorrenze cadranno. Entrambi i genitori si impegnano ad avvisare anticipatamente l'altro in caso di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e/o dimora nonché di recapiti telefonici e/o postali.
4) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento di , verserà alla madre, entro il CP_1 Per_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno ed a partire dal 2025, e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, sportive e mediche), sostenute nell'interesse della figlia, intendendosi per tali quelle non usuali e consuetudinarie, tutte previamente concordate e successivamente documentate, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità, secondo quanto previsto e disciplinato dal protocollo del Tribunale di Milano che costituisce parte integrante del presente atto e fino all'indipendenza economica della figlia stessa
La sig. percepirà, in via esclusiva, l'assegno unico INPS, erogato per la figlia minore, Parte_1 fintanto che lo stesso verrà riconosciuto.
5) il sig. riconosce dovuto l'importo di € 538,00 alla sig. a titolo di arretrati per CP_1 Parte_1 aggiornamenti ISTAT non applicati fino a dicembre 2023, sul contributo mensile al mantenimento della figlia minore, sempre regolarmente versato, e si impegna a rimborsare tale importo con il pagamento di € 50,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico e unitamente all'assegno mensile, fino ad esaurimento dello stesso e cioè per 11 mesi consecutivi;
6) I genitori, per quanto possa occorrere, esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità della minore, anche validi per l'espatrio;
7) I genitori concordano che il passaporto della minore continui ad essere custodito dalla Per_1 madre collocataria e dalla stessa messo a disposizione del padre per qualsiasi necessità; i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare, con congruo anticipo, all'altro genitore le destinazioni di eventuali vacanze all'estero;
8) spese legali compensate.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere compensate, atteso l'accordo raggiunto delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 582/2018 emesso il 15.02.2018 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo