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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa LA AG.....................................Presidente dott.ssa EL ED OR...................Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA.............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13/12/2023 , assunto in decisione all'udienza in data e vertente tra
(CF: ), n. 24/04/1968 NO (MI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(CF ), n. 04/08/1973 (MI) CP_1 C.F._2 Controparte_2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: ricorso per divorzio ai sensi dell'art.
CONCLUSIONI: alla udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno precisato conclusioni come segue: parte ricorrente: chiede che venga previsto a carico della resistente un assegno di mantenimento per Per_1
e la ripartizione delle spese tra i genitori al 50%.
pagina 1 di 6 parte resistente. Previa rinuncia alla domanda di rimborso delle spese straordinarie, chiede che venga disposto un mantenimento per entrambi i figli a favore di nella misura di euro 5000,00, oltre il 70% CP_1 delle spese straordinarie a carico del padre, e si oppone alla richiesta di mantenimento di a suo Per_1 carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13 dicembre 2023 depositava ricorso per divorzio. Richiamava Parte_1 le condizioni della separazione consensuale del 18 ottobre 2012 concernenti l'affido dei due figli (di cui uno,
, già maggiorenne al momento del ricorso), il collocamento e mantenimento che il sig. Per_1 Parte_1 versava a titolo di mantenimento alla sig. (nella misura di euro 1400). CP_1
Il ricorrente rappresentava che nel tempo vi era stata una sostanziale modifica del collocamento dei figli: da circa due anni (quindi dal 2021) a suo dire i figli trascorrevano un tempo paritetico presso ciascun genitore, anche in considerazione del fatto che i due genitori vivevano nello stesso palazzo in due appartamenti differenti.
Nessuno dei due figli era ancora economicamente sufficiente;
ancora minorenne, , all'epoca Per_2 Per_1 da poco maggiorenne, frequentava il liceo scientifico.
Chiedeva pertanto l'affido “paritetico” di per consentire l'esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale;
stante la “pariteticità” dei tempi di permanenza dei figli chiedeva il mantenimento diretto degli stessi per ciascun genitore.
In sede di costituzione la parte resistente evidenziava alcuni aspetti.
In primo luogo, richiamando le condizioni di separazione, rappresentava che “Per i coniugi la ratio della determinazione del mantenimento e pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del padre alla madre, trovava e trova la sua ragion d'essere NON considerando il tempo che i figli avrebbero trascorso con ciascuno dei genitori, ma solo ed esclusivamente il soddisfacimento dei loro bisogni morali e materiali” (cit. pag. 2). All'epoca i coniugi avevano deciso, anche per consentire una continuità di rapporti con ciascun genitore, di vivere nello stesso edificio, seppur in due appartamenti e piani differenti. I coniugi si erano dichiarati reciprocamente autosufficienti. La signora dichiarava di aver accettato la somma di cui all'accorso in quanto il sig. stava ancora lanciando la Hydronit srl che aveva fondato con l'aiuto sia Parte_1 economico sia lavorativo della sig. (tanto da possederne il 10% delle quote). CP_1
I dividenti della Hyrdonit sarebbero stati reinvestiti nella stessa società e sarebbero serviti a costituire la società Tempus Investments srl (Holding del gruppo), che a sua volta contiene la Hydronit Immobiliare srl e la Hydronit srl, oltre a due società estere (vd. verbale di udienza).
pagina 2 di 6 A detta della resistente, la Tempus Investments srl sarebbe valutata intorno agli 11 milioni di euro. Inoltre, il sig. sarebbe stato proprietario di auto d'epoca ed aerei. Inoltre avrebbe la comproprietà di un Parte_1 appartamento a Ravenna e uno a San Marcel (Aosta) oltre ad alcuni appartamenti in via Dante 57.
Chiedeva la conferma dell'affido congiunto e il collocamento prevalente dei figli presso di sé.
Chiedeva un assegno di mantenimento per i figli pari a euro 2500,00 ciascuno oltre il 50 % delle spese straordinarie, rappresentando che si trattava di spese funzionali al mantenimento dei figli e che occorreva garantirgli un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori.
Evidenziava, pertanto, che il sig. “dal punto di vista reddituale è sicuramente superiore rispetto Parte_1
a quella che poteva contare quanto lavorava 12 anni fa ove percepiva un reddito che gli consentiva di pagare solo 1400,00 euro mensili per il mantenimento dei figli alla moglie”.
In data 2.5.2024 veniva emessa sentenza parziale di divorzio e il procedimento proseguiva per gli ulteriori aspetti (affido, collocamento, obbligo di mantenimento). Il Tribunale invitava le parti a effettuare un percorso di mediazione
Il Giudice, in attesa degli esiti della mediazione, con ordinanza del 14.12.2025 determinava in via provvisoria la somma di euro 2000,00 (pari a euro 1000 per ciascun figlio), oltre il 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
All'udienza del 9.10.2025, il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il Giudice invitava le parti a formulare le conclusioni e le parti formulavano le conclusioni come sopra indicate.
OSSERVA
I. In punto di affido e di collocamento di n. 3 novembre 2007 Per_2
Il Tribunale, pur nell'imminenza del compimento del diciottesimo anno di età di deve provvedere Per_2 in ordine all'affido di Ritiene il Collegio che risponde all'interesse del minore che lo stesso sia Per_2 affidato in via condivisa a entrambi i genitori, regime che ha caratterizzato fino ad ora la vita del ragazzo.
Quanto al collocamento, pur nella evidente libertà di movimento che caratterizza ragazzi dell'età di Per_2 formalmente deve essere disposto presso la madre , dove di fatto risiede negli ultimi tempi;
lo CP_1 stesso ha dichiarato in udienza che da quando si è trasferito a vivere in un'altra abitazione (prima Parte_1 gli ex coniugi vivevano in una villetta bifamiliare, uno sopra l'altro) è rimasto a vivere con la madre, Per_2 anche se a casa sua è disponibile una stanza tutta per lui.
II. In punto di frequentazione di con il padre. Per_2
Anche in punto di frequentazione, il Tribunale ritiene che i rapporti saranno gestiti direttamente tra il genitore e il figlio, tenuto conto dell'età e delle abitudini sul punto tra e il ricorrente. Per_2
III. In punto di mantenimento di e . Per_2 Per_1
Occorre premettere che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 1° ottobre 2025 emerge che ha Per_1 cambiato residenza e si è trasferito a vivere con il padre;
in ogni caso i ragazzi sostengono un tenore di vita pagina 3 di 6 elevato. Il padre rappresentava di aver chiesto ai figli di quantificare i bisogni mensili e gli stessi avrebbero indicato la cifra di 400/500 euro;
la madre invece dichiarava che le risultava una cifra molto superiore (che indica in 1300 euro mensili circa per il solo ) e che in ogni caso soprattutto , seppur Per_1 Per_1 maggiorenne, si appoggia molto a lei, anche con continue richieste di denaro. Rappresentava che, per esempio, quando era stato fermato e gli è stata ritirata la patente, ha chiamato lei per farsi aiutare. Per_1
Sussiste una disparità economica tra gli ex coniugi. Non sono occorse (come invece richieste dalla difesa di parte resistente) ulteriori indagini, soprattutto economiche, che non appaiono dirimenti ai fini del decidere né il se, né il quantum degli obblighi di mantenimento per ciascun coniuge.
La lettura dell'ultimo UNICO relativo ad (2025) riporta come reddito da lavoro Parte_1 dipendente lordo di 135.929,00; dal doc. denominato “fulldisclosure” prodotto il 10.9.2025 risulta indicata come valore di portafoglio depositato presso Fineco Bank al 31.12.2024 la somma di euro 1.047.935; dal documento denominato “modulo spese risulta che, oltre ai risparmi investiti, vi sono Parte_1 anche quote societarie. Dalla documentazione allegata risulta che l'uomo possiede, tra l'altro, 6 auto c.d.
“storiche”, non presenta mutui/finanziamenti, è titolare al 100% o al 50% con un familiare di una serie di immobili (di cui due in corso di vendita). Quanto alle spese viene indicato un totale per spese di abitazione di 423,79 euro, di spese per i figli pari a 3319,00 euro e di spese personali di euro 589,59. Nella stessa documentazione si indica come redditi del convivente la somma di euro 1000,00 mensili su 12 mensilità.
Quanto alla sig. , la stessa risulta avere un reddito da lavoro dipendente nel 2023 pari a euro 112.401 CP_1 lordi (nel modulo della disclosure viene indicato per il 2024 il reddito del 2024 nella misura di euro 136.048, di cui 43000 di componente variabile). Presenta risparmi così come dichiarati nel modulo prodotto pari a circa euro 288566,4 al 31.12.2024 (Allianz risparmio gestito).
Neppure l'audizione del minore appare indispensabile ai fini del decidere, tenuto conto che al Per_2 momento della decisione lo stesso è quasi maggiorenne e che il tema dell'affido e del collocamento e dei suoi rapporti con ciascun genitore non costituisce oggetto di discussione tra le parti.
Nel corso del giudizio sono stati effettuati numerosi tentativi di conciliazione, ma appare evidente che le questioni oggetto del presente procedimento fanno per parte di una delle numerose questioni economiche che pendono tra le parti. Oltre alla presente causa, è risultato che ne pende una concernente il pagamento di arretrati relativi a spese straordinarie (oggetto di una delle domande anche del presente giudizio), un'altra in punto di pagamento di adeguamento ISTAT (oggetto di precetto di cui vi è copia agli atti) e infine una relativa alla distribuzione degli utili della società di cui la possiede il 10%. CP_1
Ciò premesso, è necessario osservare che al momento della decisione i figli risultano essere collocati uno presso il padre (con formale cambio di residenza) e uno presso la madre. A nulla rileva la circostanza che il cambio di residenza – a detta della madre – l'avrebbe fatto il padre per fare in modo che i soldi li versasse direttamente a lui e non alla madre. Appare peraltro credibile quanto ha dichiarato , ovvero CP_1 pagina 4 di 6 che va e viene e si appoggia ancora molto a lei, anche in termini economici. Del resto, è il regime Per_1 che ha sempre caratterizzato i rapporti tra gli ex coniugi con i propri figli, che si sono separati quando i bambini avevano 4 e 6 anni, e hanno vissuto nello stesso edificio sia pure in appartamenti differenti per anni
(il padre ha dichiarato di aver cambiato casa negli ultimi mesi). Appare evidente come i figli fossero (e siano abituati) a spostarsi da un'abitazione all'altra con estrema facilità, dovendo solo salire o scendere le scale e ora muovendosi con mezzi propri.
Ciò detto, tenuto conto della disparità economica esistente tra le parti, occorre porre a carico del solo un obbligo di mantenimento a favore della madre per il figlio Il trasferimento di Parte_1 Per_2
presso l'abitazione paterna, infatti, determina il venir meno dell'obbligo di mantenimento per lo Per_1 stesso a favore della madre, ma la differenza reddituale tra i genitori esclude che a carico della sig. CP_1 debba venir posto un obbligo di mantenimento per a favore del padre, che provvederà direttamente Per_1 al mantenimento dello stesso.
Appare pertanto equo stabilire a favore di una somma mensile a titolo di mantenimento di CP_1 pari a euro 1500,00, soggetta a rivalutazione ISTAT su base annuale, che il sig. dovrà Per_2 Parte_1 versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese straordinarie, da individuarsi come da Protocollo del Tribunale di Monza, devono essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per entrambi i figli.
Non occorre invece provvedere in ordine alle domande di rimborso delle spese straordinarie, stante la rinuncia effettuata da parte resistente all'udienza del 1.10.2025.
Quanto alla domanda di rifusione delle somme da adeguamento ISTAT vi è agli atti un precetto per il corrispettivo di euro 6406,14 del 13.3.2024, e pertanto su tale domanda non occorre pronunciarsi.
La parziale soccombenza tra le parti determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 13/12/2023, così
[...] CP_1 provvede:
I. affida n. 3 novembre 2007 a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_2 madre;
II. regolamenta il diritto di visita di con il figlio nelle modalità Parte_1 Per_2
e tempistiche che lo stesso concorderà con il figlio;
III. pone a carico di l'obbligo di mantenimento di individuato Parte_1 Per_2 nella somma di euro 1500,00, suscettibili di rivalutazione ISTAT su base annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli;
le restanti spese straordinarie nella misura del 50% sono poste a carico di CP_1 pagina 5 di 6 IV. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente
LA AG
Il Giudice est.
EL ED OR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa LA AG.....................................Presidente dott.ssa EL ED OR...................Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA.............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13/12/2023 , assunto in decisione all'udienza in data e vertente tra
(CF: ), n. 24/04/1968 NO (MI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(CF ), n. 04/08/1973 (MI) CP_1 C.F._2 Controparte_2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: ricorso per divorzio ai sensi dell'art.
CONCLUSIONI: alla udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno precisato conclusioni come segue: parte ricorrente: chiede che venga previsto a carico della resistente un assegno di mantenimento per Per_1
e la ripartizione delle spese tra i genitori al 50%.
pagina 1 di 6 parte resistente. Previa rinuncia alla domanda di rimborso delle spese straordinarie, chiede che venga disposto un mantenimento per entrambi i figli a favore di nella misura di euro 5000,00, oltre il 70% CP_1 delle spese straordinarie a carico del padre, e si oppone alla richiesta di mantenimento di a suo Per_1 carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13 dicembre 2023 depositava ricorso per divorzio. Richiamava Parte_1 le condizioni della separazione consensuale del 18 ottobre 2012 concernenti l'affido dei due figli (di cui uno,
, già maggiorenne al momento del ricorso), il collocamento e mantenimento che il sig. Per_1 Parte_1 versava a titolo di mantenimento alla sig. (nella misura di euro 1400). CP_1
Il ricorrente rappresentava che nel tempo vi era stata una sostanziale modifica del collocamento dei figli: da circa due anni (quindi dal 2021) a suo dire i figli trascorrevano un tempo paritetico presso ciascun genitore, anche in considerazione del fatto che i due genitori vivevano nello stesso palazzo in due appartamenti differenti.
Nessuno dei due figli era ancora economicamente sufficiente;
ancora minorenne, , all'epoca Per_2 Per_1 da poco maggiorenne, frequentava il liceo scientifico.
Chiedeva pertanto l'affido “paritetico” di per consentire l'esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale;
stante la “pariteticità” dei tempi di permanenza dei figli chiedeva il mantenimento diretto degli stessi per ciascun genitore.
In sede di costituzione la parte resistente evidenziava alcuni aspetti.
In primo luogo, richiamando le condizioni di separazione, rappresentava che “Per i coniugi la ratio della determinazione del mantenimento e pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del padre alla madre, trovava e trova la sua ragion d'essere NON considerando il tempo che i figli avrebbero trascorso con ciascuno dei genitori, ma solo ed esclusivamente il soddisfacimento dei loro bisogni morali e materiali” (cit. pag. 2). All'epoca i coniugi avevano deciso, anche per consentire una continuità di rapporti con ciascun genitore, di vivere nello stesso edificio, seppur in due appartamenti e piani differenti. I coniugi si erano dichiarati reciprocamente autosufficienti. La signora dichiarava di aver accettato la somma di cui all'accorso in quanto il sig. stava ancora lanciando la Hydronit srl che aveva fondato con l'aiuto sia Parte_1 economico sia lavorativo della sig. (tanto da possederne il 10% delle quote). CP_1
I dividenti della Hyrdonit sarebbero stati reinvestiti nella stessa società e sarebbero serviti a costituire la società Tempus Investments srl (Holding del gruppo), che a sua volta contiene la Hydronit Immobiliare srl e la Hydronit srl, oltre a due società estere (vd. verbale di udienza).
pagina 2 di 6 A detta della resistente, la Tempus Investments srl sarebbe valutata intorno agli 11 milioni di euro. Inoltre, il sig. sarebbe stato proprietario di auto d'epoca ed aerei. Inoltre avrebbe la comproprietà di un Parte_1 appartamento a Ravenna e uno a San Marcel (Aosta) oltre ad alcuni appartamenti in via Dante 57.
Chiedeva la conferma dell'affido congiunto e il collocamento prevalente dei figli presso di sé.
Chiedeva un assegno di mantenimento per i figli pari a euro 2500,00 ciascuno oltre il 50 % delle spese straordinarie, rappresentando che si trattava di spese funzionali al mantenimento dei figli e che occorreva garantirgli un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori.
Evidenziava, pertanto, che il sig. “dal punto di vista reddituale è sicuramente superiore rispetto Parte_1
a quella che poteva contare quanto lavorava 12 anni fa ove percepiva un reddito che gli consentiva di pagare solo 1400,00 euro mensili per il mantenimento dei figli alla moglie”.
In data 2.5.2024 veniva emessa sentenza parziale di divorzio e il procedimento proseguiva per gli ulteriori aspetti (affido, collocamento, obbligo di mantenimento). Il Tribunale invitava le parti a effettuare un percorso di mediazione
Il Giudice, in attesa degli esiti della mediazione, con ordinanza del 14.12.2025 determinava in via provvisoria la somma di euro 2000,00 (pari a euro 1000 per ciascun figlio), oltre il 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
All'udienza del 9.10.2025, il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, il Giudice invitava le parti a formulare le conclusioni e le parti formulavano le conclusioni come sopra indicate.
OSSERVA
I. In punto di affido e di collocamento di n. 3 novembre 2007 Per_2
Il Tribunale, pur nell'imminenza del compimento del diciottesimo anno di età di deve provvedere Per_2 in ordine all'affido di Ritiene il Collegio che risponde all'interesse del minore che lo stesso sia Per_2 affidato in via condivisa a entrambi i genitori, regime che ha caratterizzato fino ad ora la vita del ragazzo.
Quanto al collocamento, pur nella evidente libertà di movimento che caratterizza ragazzi dell'età di Per_2 formalmente deve essere disposto presso la madre , dove di fatto risiede negli ultimi tempi;
lo CP_1 stesso ha dichiarato in udienza che da quando si è trasferito a vivere in un'altra abitazione (prima Parte_1 gli ex coniugi vivevano in una villetta bifamiliare, uno sopra l'altro) è rimasto a vivere con la madre, Per_2 anche se a casa sua è disponibile una stanza tutta per lui.
II. In punto di frequentazione di con il padre. Per_2
Anche in punto di frequentazione, il Tribunale ritiene che i rapporti saranno gestiti direttamente tra il genitore e il figlio, tenuto conto dell'età e delle abitudini sul punto tra e il ricorrente. Per_2
III. In punto di mantenimento di e . Per_2 Per_1
Occorre premettere che dalle dichiarazioni rese all'udienza del 1° ottobre 2025 emerge che ha Per_1 cambiato residenza e si è trasferito a vivere con il padre;
in ogni caso i ragazzi sostengono un tenore di vita pagina 3 di 6 elevato. Il padre rappresentava di aver chiesto ai figli di quantificare i bisogni mensili e gli stessi avrebbero indicato la cifra di 400/500 euro;
la madre invece dichiarava che le risultava una cifra molto superiore (che indica in 1300 euro mensili circa per il solo ) e che in ogni caso soprattutto , seppur Per_1 Per_1 maggiorenne, si appoggia molto a lei, anche con continue richieste di denaro. Rappresentava che, per esempio, quando era stato fermato e gli è stata ritirata la patente, ha chiamato lei per farsi aiutare. Per_1
Sussiste una disparità economica tra gli ex coniugi. Non sono occorse (come invece richieste dalla difesa di parte resistente) ulteriori indagini, soprattutto economiche, che non appaiono dirimenti ai fini del decidere né il se, né il quantum degli obblighi di mantenimento per ciascun coniuge.
La lettura dell'ultimo UNICO relativo ad (2025) riporta come reddito da lavoro Parte_1 dipendente lordo di 135.929,00; dal doc. denominato “fulldisclosure” prodotto il 10.9.2025 risulta indicata come valore di portafoglio depositato presso Fineco Bank al 31.12.2024 la somma di euro 1.047.935; dal documento denominato “modulo spese risulta che, oltre ai risparmi investiti, vi sono Parte_1 anche quote societarie. Dalla documentazione allegata risulta che l'uomo possiede, tra l'altro, 6 auto c.d.
“storiche”, non presenta mutui/finanziamenti, è titolare al 100% o al 50% con un familiare di una serie di immobili (di cui due in corso di vendita). Quanto alle spese viene indicato un totale per spese di abitazione di 423,79 euro, di spese per i figli pari a 3319,00 euro e di spese personali di euro 589,59. Nella stessa documentazione si indica come redditi del convivente la somma di euro 1000,00 mensili su 12 mensilità.
Quanto alla sig. , la stessa risulta avere un reddito da lavoro dipendente nel 2023 pari a euro 112.401 CP_1 lordi (nel modulo della disclosure viene indicato per il 2024 il reddito del 2024 nella misura di euro 136.048, di cui 43000 di componente variabile). Presenta risparmi così come dichiarati nel modulo prodotto pari a circa euro 288566,4 al 31.12.2024 (Allianz risparmio gestito).
Neppure l'audizione del minore appare indispensabile ai fini del decidere, tenuto conto che al Per_2 momento della decisione lo stesso è quasi maggiorenne e che il tema dell'affido e del collocamento e dei suoi rapporti con ciascun genitore non costituisce oggetto di discussione tra le parti.
Nel corso del giudizio sono stati effettuati numerosi tentativi di conciliazione, ma appare evidente che le questioni oggetto del presente procedimento fanno per parte di una delle numerose questioni economiche che pendono tra le parti. Oltre alla presente causa, è risultato che ne pende una concernente il pagamento di arretrati relativi a spese straordinarie (oggetto di una delle domande anche del presente giudizio), un'altra in punto di pagamento di adeguamento ISTAT (oggetto di precetto di cui vi è copia agli atti) e infine una relativa alla distribuzione degli utili della società di cui la possiede il 10%. CP_1
Ciò premesso, è necessario osservare che al momento della decisione i figli risultano essere collocati uno presso il padre (con formale cambio di residenza) e uno presso la madre. A nulla rileva la circostanza che il cambio di residenza – a detta della madre – l'avrebbe fatto il padre per fare in modo che i soldi li versasse direttamente a lui e non alla madre. Appare peraltro credibile quanto ha dichiarato , ovvero CP_1 pagina 4 di 6 che va e viene e si appoggia ancora molto a lei, anche in termini economici. Del resto, è il regime Per_1 che ha sempre caratterizzato i rapporti tra gli ex coniugi con i propri figli, che si sono separati quando i bambini avevano 4 e 6 anni, e hanno vissuto nello stesso edificio sia pure in appartamenti differenti per anni
(il padre ha dichiarato di aver cambiato casa negli ultimi mesi). Appare evidente come i figli fossero (e siano abituati) a spostarsi da un'abitazione all'altra con estrema facilità, dovendo solo salire o scendere le scale e ora muovendosi con mezzi propri.
Ciò detto, tenuto conto della disparità economica esistente tra le parti, occorre porre a carico del solo un obbligo di mantenimento a favore della madre per il figlio Il trasferimento di Parte_1 Per_2
presso l'abitazione paterna, infatti, determina il venir meno dell'obbligo di mantenimento per lo Per_1 stesso a favore della madre, ma la differenza reddituale tra i genitori esclude che a carico della sig. CP_1 debba venir posto un obbligo di mantenimento per a favore del padre, che provvederà direttamente Per_1 al mantenimento dello stesso.
Appare pertanto equo stabilire a favore di una somma mensile a titolo di mantenimento di CP_1 pari a euro 1500,00, soggetta a rivalutazione ISTAT su base annuale, che il sig. dovrà Per_2 Parte_1 versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese straordinarie, da individuarsi come da Protocollo del Tribunale di Monza, devono essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per entrambi i figli.
Non occorre invece provvedere in ordine alle domande di rimborso delle spese straordinarie, stante la rinuncia effettuata da parte resistente all'udienza del 1.10.2025.
Quanto alla domanda di rifusione delle somme da adeguamento ISTAT vi è agli atti un precetto per il corrispettivo di euro 6406,14 del 13.3.2024, e pertanto su tale domanda non occorre pronunciarsi.
La parziale soccombenza tra le parti determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 13/12/2023, così
[...] CP_1 provvede:
I. affida n. 3 novembre 2007 a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_2 madre;
II. regolamenta il diritto di visita di con il figlio nelle modalità Parte_1 Per_2
e tempistiche che lo stesso concorderà con il figlio;
III. pone a carico di l'obbligo di mantenimento di individuato Parte_1 Per_2 nella somma di euro 1500,00, suscettibili di rivalutazione ISTAT su base annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli;
le restanti spese straordinarie nella misura del 50% sono poste a carico di CP_1 pagina 5 di 6 IV. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025.
Il Presidente
LA AG
Il Giudice est.
EL ED OR
pagina 6 di 6