Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    La cartella esattoriale è stata notificata tramite consegna diretta a familiare convivente, e la ricorrente non ha fornito prova di non averne avuto conoscenza o che il plico non contenesse l'atto. Pertanto, si presume la notifica e la conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il termine di prescrizione quinquennale non è decorso tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica dell'intimazione di pagamento, considerando anche la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale (d.l. n. 18/2020).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 105
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo