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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022295 02 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 012 2025 90022295 02/000 per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n.
01220190008860922000 e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. • In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo principale, accertare e dichiarare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per la resistente: “1) rigettare il ricorso in opposizione proposto avverso l'intimazione di pagamento n.01220259002229502000 notificata in data 29.09.2025 poiché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, giusta motivazione testé riportata;
2) confermare per l'effetto, l'esecutività dell'opposta intimazione di pagamento regolarmente notificata unitamente alla sottesa cartella di pagamento n.
01220190008860922000 redatta in virtù di ruolo esecutivo n.2019/65 emesso dal Comune di Montecalvo Irpino (AV); 3) condannare infine, la sig.ra Ricorrente_1 al pagamento in favore di Agenzia Entrate ON delle spese e competenze processuali con ogni conseguenza di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 3 novembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90022295 02/000, notificatale il 29 settembre 2025, con cui l'Agenzia delle entrate –
ON aveva reclamato la somma di € 247,52, portata dalla cartella di pagamento n.
01220190008860922000, relativa alla tassa sui rifiuti del Comune di Montecalvo Irpino per l'anno 2018. La ricorrente ha dedotto della nullità dell'intimazione per l'omessa notifica della prodromica cartella esattoriale e della prescrizione del credito tributario.
L'Agenzia delle entrate - ON, costituendosi con controdeduzioni del 18 novembre 2025, ha eccepito la ritualità della notifica della cartella esattoriale, in data 18 febbraio 2020, e della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dal d.l. n. 18/2020.
Non sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato, all'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella esattoriale n. 01220190008860922000 risulta notificata il 4 febbraio 2020 con la consegna diretta di plico raccomandato n. 57329906034-2 ad Nominativo_1, qualificatasi “MADRE CONVIVENTE” della destinataria, tanto evincendosi dall'avviso di ricevimento versato in atti dall'Agenzia delle entrate –
ON.
In tema di notifica diretta degli atti della riscossione (artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 26 D.P.R. n. 602/1973), eseguita a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. La prova del perfezionamento del procedimento della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).Secondo il principio di vicinanza della prova, è il destinatario nella migliore condizione per dimostrare che la notifica non si riferisce alla cartella esattoriale relativa al credito per cui è giudizio, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione da parte del ricorrente che il plico consegnato non contenesse la cartella, la prova dell'arrivo della richiamata raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto.
Dalla notifica della cartella alla notifica dell'intimazione di pagamento, poi, è decorso un tempo inferiore a quello necessario per la prescrizione del credito (di cinque anni, trattandosi di credito di ente territoriale per
TARES), sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza del d.l. n. 18/2020 e del d.l. n. 763/2021.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, la natura delle questioni controverse, l'attività svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Giudice,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla resistente agenzia le spese del giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90022295 02 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: “In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 012 2025 90022295 02/000 per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta n.
01220190008860922000 e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. • In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo principale, accertare e dichiarare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per la resistente: “1) rigettare il ricorso in opposizione proposto avverso l'intimazione di pagamento n.01220259002229502000 notificata in data 29.09.2025 poiché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, giusta motivazione testé riportata;
2) confermare per l'effetto, l'esecutività dell'opposta intimazione di pagamento regolarmente notificata unitamente alla sottesa cartella di pagamento n.
01220190008860922000 redatta in virtù di ruolo esecutivo n.2019/65 emesso dal Comune di Montecalvo Irpino (AV); 3) condannare infine, la sig.ra Ricorrente_1 al pagamento in favore di Agenzia Entrate ON delle spese e competenze processuali con ogni conseguenza di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 3 novembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90022295 02/000, notificatale il 29 settembre 2025, con cui l'Agenzia delle entrate –
ON aveva reclamato la somma di € 247,52, portata dalla cartella di pagamento n.
01220190008860922000, relativa alla tassa sui rifiuti del Comune di Montecalvo Irpino per l'anno 2018. La ricorrente ha dedotto della nullità dell'intimazione per l'omessa notifica della prodromica cartella esattoriale e della prescrizione del credito tributario.
L'Agenzia delle entrate - ON, costituendosi con controdeduzioni del 18 novembre 2025, ha eccepito la ritualità della notifica della cartella esattoriale, in data 18 febbraio 2020, e della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 disposta dal d.l. n. 18/2020.
Non sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato, all'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella esattoriale n. 01220190008860922000 risulta notificata il 4 febbraio 2020 con la consegna diretta di plico raccomandato n. 57329906034-2 ad Nominativo_1, qualificatasi “MADRE CONVIVENTE” della destinataria, tanto evincendosi dall'avviso di ricevimento versato in atti dall'Agenzia delle entrate –
ON.
In tema di notifica diretta degli atti della riscossione (artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 26 D.P.R. n. 602/1973), eseguita a mezzo posta senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. La prova del perfezionamento del procedimento della notificazione a mezzo posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).Secondo il principio di vicinanza della prova, è il destinatario nella migliore condizione per dimostrare che la notifica non si riferisce alla cartella esattoriale relativa al credito per cui è giudizio, sicché, in difetto di qualsivoglia dimostrazione da parte del ricorrente che il plico consegnato non contenesse la cartella, la prova dell'arrivo della richiamata raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto.
Dalla notifica della cartella alla notifica dell'intimazione di pagamento, poi, è decorso un tempo inferiore a quello necessario per la prescrizione del credito (di cinque anni, trattandosi di credito di ente territoriale per
TARES), sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza del d.l. n. 18/2020 e del d.l. n. 763/2021.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, considerando il valore della causa, la natura delle questioni controverse, l'attività svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Giudice,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla resistente agenzia le spese del giudizio che liquida in euro 350,00 per compensi oltre accessori di legge.