Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 3
L'inibitoria a sostare con automezzi propri o a far sostare quelli di clienti e fornitori sulla strada oggetto di servitù di passaggio, pronunciata nei confronti di un contitolare frontista riconosciuto responsabile di turbativa del godimento di detta servitù da parte di altro contitolare, non implicando accertamenti futuri ma risultando emessa sulla base dell'apprezzamento della persistenza e comunque della frequenza di condotte mantenute in passato, trova fondamento nella responsabilità per fatto proprio, e non già nella responsabilità per fatto altrui, avendo essa ad oggetto non qualsiasi automezzo bensì solamente quelli dello stesso responsabile nonché di terzi cui il medesimo ha ben il potere di impedire ivi di sostare.
In materia di procedimento civile, l' "actio confessoria" o l' "actio negatoria servitutis" diretta - nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari - soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo a litisconsorzio necessario, ne' dal lato attivo ne' da quello passivo. Solo qualora sia domandato anche un mutamento dello stato di fatto dei luoghi, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo in tal caso la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, "inutiliter data".
In materia di servitù prediali, solamente quando permangano dubbi circa l'interpretazione del titolo costitutivo in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all'art. 1065 cod. civ.
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- 3. Regolamento condominiale, natura contrattuale, interpretazione estensivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2002, n. 8261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8261 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADOE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDOATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 18668/1999 del R.C. AA.CC. DO EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'Avv. Lucio De Angelis che unitamente all'Avv. Federico Nobili lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
SE RC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sebastiani che unitamente all'Avv. Giampiero Canu lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 718/98 del 28.10.1998/23.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Lucio De Angelis e Giorgio Sebastiani. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda proposta (il 26.07.1979) da IO CE nei confronti di IO NZ ON, dichiarava sussistere il diritto servitù per il transito pedonale e carraio a favore del fondo di proprietà del CE sulla striscia di terreno di accesso ai vali lotti per una larghezza di metri quattro e per una lunghezza di metti settanta fino all'argine del fiume;
conseguentemente condannava il Dori a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impedivano l'esercizio, ponendo a suo carico le spese del giudizio.
La motivazione del Tribunale prendeva le mosse dal rilevare che l'azione proposta dal CE, malgrado il frequente riferimento improprio ad una comunanza della strada, era indubbiamente da qualificare come diretta all'accertamento di un diritto di servitù. Di seguito il Tribunale considerava che, ai fini dell'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù, non era possibile accedere al ragionamento svolto dal ON secondo il quale, trattandosi di una lottizzazione, la servitù costituita al fine di consentire ai singoli lotti il raggiungimento della via pubblica, non poteva che considerarsi necessariamente partente da ciascun lotto verso la via pubblica, e non anche dalla parte opposta in cui non vi era alcuno sbocco per la presenza dell'argine. Osservava, in proposito, il Tribunale che tale interpretazione contrastava con la lettera del titolo e con l'espressa previsione, in contenuta, dell'obbligo dei compratori di concorrere alle spese secondo quote da presumersi paritarie. In aggiunta a ciò osservava il Tribunale che il successivo atto di compravendita, col quale il ON aveva acquistato la proprietà del mappale n. 1231/E (ma non anche del tratto di strada intersecante i due mappali), aveva reso comune la strada in questione nel suo intero tracciato;
con ciò i venditori avevano chiaramente mostrato di voler attribuire a tutti i frontisti della strada una contitolarità sulla stessa nella sua interezza:
contitolarità che sussisteva per tutti i proprietari divenuti tali per effetto dell'atto in data 27 ottobre 1961, ma non per il CE, che a questa seconda compravendita era rimasto estraneo. Ciò peraltro non impediva di apprezzare la rilevanza di tale disposizione pattizia come elemento interpretativo circa l'intenzione dei contraenti di attribuire al fondo dominante del CE un diritto valido per tutta l'estensione della strada. Sulla base di tali premesse il Tribunale giudicava illegittima l'avvenuta chiusura da parte del ON della porzione terminale della strada in questione, in guisa da rendere impossibile l'esercizio della servitù spettante al CE, donde la condanna al ripristino della situazione preesistente. Quanto alla richiesta inibitoria al ripetersi di turbative, consistite nella sosta di veicoli davanti ai garages di proprietà dell'attore, la pronuncia veniva ritenuta assorbita per effetto della condanna ad eliminare ogni ostacolo al libero transito, presumendosi che la eliminazione della chiusura del tratto terminale potesse portare alla eliminazione del fenomeno lamentato. Avverso tale sentenza il ON proponeva appello chiedendone l'integrale riforma. Il CE proponeva appello incidentale volto ad ottenere anche la condanna ulteriore alla cessazione delle suddette turbative.
Con sentenza n. 718/98 del 28.10.1998/23.12.1998, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava NZ ON "ad astenersi dall'attuare e dal fare attuare, con automezzi propri o di terzi, la sosta veicolare sul tratto di strada antistante il fabbricato di proprietà di IO CE".
La Corte d'appello, pur ritenendo non pertinente l'argomento svolto dal Tribunale di poter trarre spunti ermeneutici dal contenuto del secondo rogito, stipulato in data 27.10.1961, al quale il CE era rimasto completamente estraneo, riteneva che il giudizio sull'estensione del diritto di servitù poteva agevolmente fondarsi in senso favorevole al CE, sull'esame dell'atto notarile del 12 gennaio 1961. In esso, infatti, era detto che le aree compravendute "avranno ingresso dalla strada privata attualmente esistente, e quindi da una strada dalla larghezza di metri quattro (m. 4) che attraverserà la proprietà dei venditori ai mappali 1230/A e 1231/A per una lunghezza di circa metri settanta (m. 70) e cioè percorrendo la via più breve dalla strada privata fino contro l'argine del torrente...Detta strada resterà...di proprietà dei venditori...e verrà costruita dai compratori...". Sulla scorta di tale dato letterale costitutivo della servitù, riteneva la Corte di merito che i venditori avevano inteso riconoscere agli acquirenti, indivisamente e senza distinzione nelle modalità d'esercizio, il diritto di servitù sull'intera strada, la cui costruzione era stata posta congiuntamente a carico dei compratori per tutta la sua lunghezza, senza ripartizioni di quote e, quindi, presuntivamente in parti uguali. Ciò mal si conciliava con l'invocata riserva (del resto non emergente aliunde) di uso esclusivo della porzione terminale di essa a favore del ON.
Tale constatazione, idonea a suggerire una lettura - piana e certa del documento negoziale, vanificava il ricorso ad ogni altro criterio ermeneutico. D'altra parte, ove si volesse ciononostante indagare sull'esistenza del requisito della utilitas per il fondo di proprietà del CE, osservava la Corte d'appello che non poteva negarsi che proprio le difficoltà di manovra con autoveicoli, lamentata dall'attore, quale conseguenza dell'apposizione di un cancello al limite della proprietà ON, costituivano la migliore prova dell'esistenza di un cospicuo interesse del CE ad avvalersi anche del tratto di strada in direzione del fiume, a scopo di manovra, pur nell'ambito del normale esercizio della facoltà di accesso e regresso dal proprio fondo.
Riteneva poi la Corte d'appello ininfluente la prova per testi articolata dal ON in ordine all'installazione fin dal 1961 di un cancello in legno, sostituito dall'attuale in ferro, perché ininfluente.
Infine, in ordine all'appello incidentale, osservava la Corte d'appello che, essendo risultato accertato che in passato si erano verificati casi isolati di turbativa da parte del ON (o di suoi fornitori) consistenti nel temporaneo parcheggio di veicoli di fronte alla entrata dei garages del CE, andava accolta l'invocata pronuncia di inbitoria alla reiterazione di siffatto comportamento. Nè poteva legittimamente presumersi che l'eliminazione del cancello, collocato dal ON al limite della sua proprietà, comportasse automaticamente la cessazione degli atti impeditivi. Contro questa sentenza il ON ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, illustrati da memoria.
Il CE ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 1058 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.),
il ricorrente, assumendo che la servitù in questione e la sua estensione fino all'argine del fiume riguardano anche tutti gli altri acquirenti dei lotti successivi che insieme al ON stipularono l'atto del 27.10.1961, acquistando oltre ai singoli lotti, anche una quota della strada, sostiene che sussisterebbe un rapporto plurisoggettivo, e, in particolare, un interesse di tutti all'accertamento e alla delimitazione del modo di esercizio della servitù stessa. Da tale rapporto giuridico unitario e inscindibile deriverebbe la sussistenza di un litisconsorzio necessario esteso a tutti, che non sarebbe stato rispettato con evidente violazione dell'art. 102 c.p.c.. 1.1. Il motivo è infondato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che sia l'"actio confessoria" che l'"actio negatoria seruitutis", nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari, quando sia diretta a fare dichiarare soltanto l'esistenza della servitù o la cessazione delle molestie nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, non dà lungo a litisconsorzio necessario, ne' dal lato attivo ne' dal lato passivo. Solo quando sia chiesto anche un mutamento dello stato di fatto, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo allora la sentenza, non avendo efficacia nei confronti di tutti, sarebbe ineseguibile e, quindi, "inutiliter data" (Cass. 28.9.1996 n. 8565; 11.2.1987 n. 1495; 18.5.1981 n. 3878).
Poiché nel caso specifico è stato chiesto soltanto l'accertamento dell'esistenza della servitù e cessazione delle molestie, ma non anche un mutamento dello stato di fatto, mediante la demolizione delle opere attraverso le quali la servitù è esercitata, è evidente che non vi è stata violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto non ricorre la dedotta ipotesi di litisconsorzio necessario.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1362, comma 1^ e 2^, c.c., violazione dell'art. 1065 c.c., nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente critica l'interpretazione data dalla Corte d'appello al contenuto della clausola contrattuale. Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere di significato chiaro e univoco le parole usate nell'atto notarile 12.1.1961 per la costituzione della servitù di passaggio, senza considerare che non può correttamente affermarsi alcuna chiarezza e univocità allorquando il contratto non precisi le caratteristiche e modalità concrete della servitù e si limiti a prevedere soltanto il diritto di transito senza altre specificazioni. Il ricorrente assume che impropriamente la Corte d'appello avrebbe tratto argomento dalla pretesa pattuizionè concernente la ripartizione "in parti uguali" delle spese relative alla delimitazione della strada, facendo riferimento ad una "presunzione" di suddivisione paritetica delle spese priva d'ogni base nel testo, ingiustamente escludendo il ricorso ad altri criteri ermeneutici per interpretare la volontà negoziale, quale il comportamento delle parti e il criterio generale del minore aggravio del fondo servente (art. 1065 c.c.).
2.1. Il motivo non ha pregio.
La ricostruzione della volontà contrattuale è indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è perciò incensurabile in cassazione salvo che per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche, la quale però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché in caso diverso, le critiche dell'apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in sede di legittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740;
21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356).
La Corte d'appello, applicando correttamente l'art. 1362, primo e secondo comma, c.c., ha tenuto conto principalmente delle parole usate dalle parti per la costituzione della servitù e, in base al chiaro e univoco significato letterale della clausola, ha ritenuto che la servitù di passaggio carraio e pedonale a favore del CE (e del ON) era stata costituita per tutta la lunghezza della strada fino all'argine del fiume. Ha quindi pure considerato il comportamento successivo delle parti dopo la costituzione della servitù, osservando come il CE aveva utilizzato per diversi anni l'ultimo tratto di strada, poi chiuso dal ON con il cancello, per le manovre di entrata e uscita dalla sua proprietà con autoveicoli.
La tesi del ricorrente, ampiamente sviluppata dal difensore nel corso della discussione orale, secondo cui la clausola (letteralmente trascritta dalla Corte d'appello al fine di evidenziarne il chiaro e univoco significato) nulla preciserebbe in ordine all'esercizio della servitù e all'utilità di giungere fino in fondo alla strada, onde la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore per non aver fatto ricorso al criterio del minor aggravio del fondo servente, non può essere condivisa.
Infatti la Corte d'appello ha chiarito che "sulla scorta del dato letterale che emerge dal tenore del patto di costituzione or ora trascritto, appare evidente come i venditori abbiano inteso riconoscere ai due acquirenti, indivisamente e senza distinzione nelle modalità d'esercizio, il diritto di servitù sull'intera strada", aggiungendo come il fatto che la costruzione della strada sia stata posta congiuntamente a carico dei compratori per tutta la sua lunghezza, senza ripetizione di quote, e quindi presuntivamente in parti uguali, costituisce ulteriore elemento interpretativo della volontà delle parti nel senso che esse avevano inteso riconoscere a ciascun fondo in uguale misura l'uso della strada per tutta la sua lunghezza e larghezza.
La Corte bresciana ha poi evidenziato che anche l'indagine sul requisito dell'utilitas per il fondo del CE portava alla medesima conclusione che la servitù a favore del fondo del CE si doveva intendere estesa fino al fondo della strada e quindi fino all'argine, poiché dalle risultanze peritali era emerso un cospicuo interesse del CE ad avvalersi anche del tratto di strada in direzione del fiume, a scopo di manovra, il pur nell'ambito del normale esercizio della facoltà di accesso e regresso dal proprio fondo.
Erroneamente il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia tenuto conto dell'art. 1065 c.c., atteso che tale norma prevede il ricorso al criterio del minor aggravio solo quando permangono dubbi circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù. Mentre la Corte d'appello ha ritenuto che non residuava alcun dubbio circa l'estensione della servitù, poiché, in base alla esposta corretta operazione ermeneutica, il titolo costitutivo era chiaro in ordine all'estensione della servitù per tutta la lunghezza della strada per cui il diritto di passaggio a favore del fondo del CE si estendeva fino all'argine del fiume, e quindi anche sul tratto di strada che il ON aveva illegittimamente chiuso.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 1362 cpv. e 1065 c.c., nonché mancanza assoluta di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare che la chiusura con cancello del tratto di strada era stata effettuata dal ON fin dal 1961, immediatamente dopo l'acquisto di tale parte terminale della strada. Ciò al fine di provare sia l'inesistenza "fin dall'inizio" di qualsivoglia passaggio su tale parte terminale della strada. in quanto ne era stato immediatamente precluso l'esercizio, sia la mancanza di qualsiasi rivendicazione di tale passaggio da parte del CE per quasi venti anni dal 1961 al 1979. La prova, secondo il ricorrente, doveva quindi essere ammessa sotto un duplice profilo, perché riguardava da un lato le modalità d'esercizio del possesso della servitù e dall'altro lato il significativo comportamento delle parti, al fine della determinazione della comune volontà dei contraenti.
3.1. Anche tale morivo non ha pregio.
La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perché ininfluente ai fini della decisione della causa, risultando la comune volontà negoziale delle parti dal chiaro e univoco contenuto della clausola contrattuale costitutiva della servitù.
La Corte d'appello ha pure aggiunto che, se anche risultasse provata la circostanza che la chiusura del tratto di strada era stata effettuata dal ON già nel 1961 quando vi appose un cancello in legno poi sostituito nel 1973 con quello in ferro, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante perché sarebbe valsa solo a "retrodatare l'impedimento frapposto dal deducente all'esercizio dell'altrui diritto, senza peraltro coonestare la condotta così posta in essere".
Inoltre la Corte d'appello ha osservato come l'asserito mancato uso, quand'anche fosse stato provato, sarebbe stato irrilevante anche perché il ON non aveva mai eccepito l'ipotesi estintiva di cui all'art 1073 c.c., non essendo comunque trascorso il prescritto periodo del non uso ventennale.
Pertanto, avendo la Corte d'appello dato giustificazione del proprio convincimento, allorché ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perché inutile e superflua, ed avendo correttamente applicato le regole ermeneutiche per l'interpretazione dei contratti, rispettando il principio gradualistico secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri sussidiari solo quando i criteri principali sono insufficienti all'identificazione della comune volontà delle parti, la doglianza del ricorrente risulta del tutto priva di fondamento.
4. Col quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonché degli artt. 2907, 2043 e 2049 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha disposto una condanna in futurum in ordine ad eventuali ulteriori episodi di turbativa. Secondo il ricorrente tale statuizione sarebbe viziata per carenza di interesse attuale e concreto, perché configurerebbe un'abnorme responsabilità per fatto di terzi e perché comporterebbe inammissibili accertamenti futuri.
4. Il motivo è infondato.
La Corte d'appello ha ritenuto doverosa tale pronuncia (che invece il Tribunale aveva considerato superflua perché compresa in quella relativa alla domanda principale) al fine di "eliminare lo stato di conflittualità in atto da anni tra i due contendenti". La valutazione effettuata dal giudice d'appello implica l'accertamento dell'esistenza di un interesse oltremodo concreto ed attuale da parte del CE ad ottenerla.
La pronuncia non comporta affatto la responsabilità del ON per fatto altrui ma per fatto proprio, giacché la inibitoria è stata rivolta non a qualsiasi automezzo di terzi ma agli automezzi del ON o a lui collegati, ben potendo impedire ai suoi fornitori e clienti di non sostare sulla strada.
Infine la pronuncia non implica accertamenti futuri, atteso che è stata resa sulla base dell'apprezzamento effettuato dal giudice di merito della persistenza e comunque della frequenza di tali soste, che impediscono al CE di entrare ed uscire dal proprio fondo. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 200.000 (euro 103,29),oltre L. 3.000.000 (euro 1549,37) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002