Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2002, n. 8261
CASS
Sentenza 7 giugno 2002

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L'inibitoria a sostare con automezzi propri o a far sostare quelli di clienti e fornitori sulla strada oggetto di servitù di passaggio, pronunciata nei confronti di un contitolare frontista riconosciuto responsabile di turbativa del godimento di detta servitù da parte di altro contitolare, non implicando accertamenti futuri ma risultando emessa sulla base dell'apprezzamento della persistenza e comunque della frequenza di condotte mantenute in passato, trova fondamento nella responsabilità per fatto proprio, e non già nella responsabilità per fatto altrui, avendo essa ad oggetto non qualsiasi automezzo bensì solamente quelli dello stesso responsabile nonché di terzi cui il medesimo ha ben il potere di impedire ivi di sostare.

In materia di procedimento civile, l' "actio confessoria" o l' "actio negatoria servitutis" diretta - nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari - soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo a litisconsorzio necessario, ne' dal lato attivo ne' da quello passivo. Solo qualora sia domandato anche un mutamento dello stato di fatto dei luoghi, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni, che incida su di un rapporto inscindibilmente comune a più soggetti, l'azione deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari, giacché solo in tal caso la sentenza, ove non avesse efficacia nei confronti di tutti, risulterebbe ineseguibile e, pertanto, "inutiliter data".

In materia di servitù prediali, solamente quando permangano dubbi circa l'interpretazione del titolo costitutivo in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all'art. 1065 cod. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2002, n. 8261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8261
Data del deposito : 7 giugno 2002

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