Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4555
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento che abbia impugnato una sentenza senza essere munito della necessaria autorizzazione del giudice delegato può essere sanato, con effetto retroattivo, da una successiva autorizzazione, salvo che il giudice di appello non abbia già dichiarato inammissibile l'impugnazione, ovvero che si sia già verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa, attiene, difatti, alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia, e non alla validità, della costituzione, e può pertanto, intervenire o essere prodotta, con efficacia "ex tunc", anche nel corso del giudizio, ed anche dopo che sia decorso il termine pre proporre l'impugnazione, restando escluso, in tale ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

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  • 2Atto di citazione, nullità, sanatoria, appello, legittimitàAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4555
Data del deposito : 27 marzo 2003

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