Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento che abbia impugnato una sentenza senza essere munito della necessaria autorizzazione del giudice delegato può essere sanato, con effetto retroattivo, da una successiva autorizzazione, salvo che il giudice di appello non abbia già dichiarato inammissibile l'impugnazione, ovvero che si sia già verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa, attiene, difatti, alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia, e non alla validità, della costituzione, e può pertanto, intervenire o essere prodotta, con efficacia "ex tunc", anche nel corso del giudizio, ed anche dopo che sia decorso il termine pre proporre l'impugnazione, restando escluso, in tale ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MACCANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 26, presso l'avvocato GIULIO IPPOLITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO BUSETTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
STICE SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 01/01/1562 proposto da:
FALLIMENTO STICE SRL, in persona del Curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BORGA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
e
MACCANI SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 348/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 26/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il resistente l'Avvocato Loria per delega dell'Avvocato Lorenzoni depositata in udienza che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 maggio 1999 il Tribunale di Trento dichiarò inammissibile l'azione revocatoria proposta dal curatore del fallimento della società Stice nei confronti della Mauro Maccani s.r.l., ritenendo che la tardiva produzione in giudizio della necessaria autorizzazione del giudice delegato non valeva a sanare il difetto di legittimazione dell'attore.
La sentenza fu appellata in via principale dalla Maccani, che lamentò l'ingiustificata compensazione delle spese, e in via incidentale della curatela fallimentare, che dedusse l'efficacia sanante retroattiva della sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato.
La Corte d'appello di Trento, rigettato l'appello principale, accolse l'appello incidentale e la domanda della curatela fallimentare compensando per un quarto le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ritenne infatti che la sopravvenuta ratifica del giudice delegato sanasse la situazione processuale del curatore fallimentare e potesse essere presa comunque in esame dal giudice di primo grado, che erroneamente aveva trattato l'atto come una documento di natura probatoria.
Ricorre ora per cassazione la Maccani e propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste la curatela fallimentare, che ha proposto altresì ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli art. 182, 83, 189, 190, 190 bis e 184 c.p.c., sostenendo che la regolarizzazione ex tunc della posizione processuale del curatore non poteva più aversi dopo che il giudice ne aveva già rilevato e dichiarato il difetto di legittimazione, perché la procura rilasciata in precedenza al difensore era nulla e la documentazione prodotta dopo la precisazione delle conclusioni non poteva essere esaminata.
Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta la mancata riforma della decisione di compensazione delle spese assunta dal giudice di primo grado.
Il ricorso è infondato.
Secondo una risalente, ma costante, giurisprudenza di questa Corte, invero, il mandato al procuratore legale del fallimento costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, due dei quali sono demandati alla competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi al curatore per ogni grado, e nomina dell'avvocato e del procuratore del fallimento), e l'altro alla competenza del curatore (rilascio della procura al difensore designato dal giudice).
Qualora i tre suddetti atti si susseguano in un ordine cronologico diverso da quello logico e normale sopra delineato e si abbia così la procura al legale da parte del curatore prima dell'autorizzazione e della nomina da parte del giudice, non per questo tale procura è nulla. La mancanza dei preventivi provvedimenti del giudice comporta solamente che l'efficacia della procura resta subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. È sufficiente che tali condizioni si verifichino anteriormente alla costituzione della curatela del fallimento nel giudizio d'appello, in armonia col principio che, nei procedimenti dinanzi alle magistrature di merito, il momento cui deve aversi riguardo per controllare l'esistenza e la validità della procura è quello della costituzione della parte in giudizio (Cass., sez. 1^, 17 luglio 1968, n. 2588, m. 335061, Cass., sez. 1^, 9 agosto 2002, n. 12101, m. 556868). In realtà il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass., sez. 1^, 17 marzo 1993, n. 3189, m. 481454, Cass., sez. 1^, 6 marzo 1995, n. 2570, m. 490929, Cass., sez. 1^, 15 maggio 1997, n. 4310, m. 504375, Cass., sez. 1^, 6 febbraio 1999, n. 1031, m. 523014). Infatti l'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della sua costituzione;
essa, pertanto, può intervenire o essere prodotta con effetto retroattivo anche nel corso del giudizio e pure dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione, restando escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass., sez. 1^, 28 agosto 1995, n. 9035, m. 493735, Cass., sez. 1^, 13 aprile 1994, n. 3449, m. 486147).
Ne consegue che nel caso in esame la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato restituì efficacia alla procura alle liti rilasciata in precedenza, in quanto intervenne nel giudizio di primo grado, prima che il difetto di costituzione del curatore venisse dichiarato dal giudice.
Ne consegue il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la curatela fallimentare lamenta l'ingiustificata compensazione parziale delle spese di causa.
Il ricorso è inammissibile, perché i giudici d'appello giustificarono la decisione di parziale compensazione delle spese in ragione della negligenza, benché solo lieve, dimostrata dal curatore fallimentare con la tardiva produzione dell'autorizzazione a stare in giudizio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (Cass., sez. 1^, 2 agosto 2002, n. 11597, m. 556566, Cass., sez. 1^, 20 settembre 2000, n. 12431, m. 540302). E nel caso in esame il riferimento al comportamento processuale dell'attore non è certo privo di plausibilità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003