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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
RI TI CE
Claudia Ummarino CE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1560/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata/o a AN (MI) il 25/03/1978, , Parte_1
elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv.to D'ANIELLO
GIOVANNA, dalla/dal quale è rappresentata/o e difesa/o, giusta procura in atti,
e da
, nato/a a EL (NA) il 08/06/1967, Parte_2
elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. PIGNATELLI
ANNUNZIATA, dalla/dal quale è rappresentato/a e difeso/a, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 - interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 13/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24.09.1999, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (al N.
133 , Parte II, serie A , anno 1999).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il [...] Per_1
e , nato a [...] il [...], le parti hanno indicato Per_2
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 16.09.2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 16.09.2025,
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. i separandi dichiarano che nella casa coniugale di Mariglianella (NA), alla Via
Palermo n. 40 P. 3, int. 7, continueranno a risiedere stabilmente il Sig.
[...]
unitamente ai due figli maggiorenni, mentre la Sig.ra Pt_2 Parte_1
ha già acquisito residenza differente, sita in Mariglianella (NA), alla Via
[...]
Palermo n. 40, p.3, int. 8.
2. la Sig.ra verserà al Sig. quale contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, l'importo di €
300,00 (trecento,00) mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni
ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giono 28 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato;
3. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno per il loro mantenimento, dichiarando di essere economicamente indipendenti;
4. Le parti concordano che le spese straordinarie per i figli (spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive, ludiche e ricreative) saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
le stesse dovranno essere previamente comunicate, salvo il caso di comprovate situazioni di urgenza, da un genitore all'altro con congruo anticipo e concordate tra gli stessi,
e per le quali si riporta un elenco esemplificativo:
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
3 √ tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
√ libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico;
√ abbonamento trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
√ tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
√ corsi di specializzazione e master;
√ alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spase extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
√un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
√ spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relativi a mezzi di locomozione acquistate in accordo;
√ spese per la patente.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
√corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
3655/8174te42eod5239400610048116
√ viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio
√centro ricreativo estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
√spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
√Spese medico-sanitarie:
faame CA GI Seia
- tutte le spese connotate dai caratteri di necessità ed urgenza, non richiedono mai il preventivO accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di
4 libera scelta elo dal medico di base, néi ricorrenti concordano che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Nel caso di voci di spesa da concordare preventivamente, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 15 gg dalla richiesta scritta, equivale ad accettazione;
l'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali orimborsi assicurativi,
i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegna di spesa;
S. si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, cosi come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, essendo maggiorenni i figli, potranno liberamente decidere come e quando trascorrere del tempo con la madre;
6. i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti i figli;
7. altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del
Tribunale adito, in apposito verbale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
5 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a Parte_1
AN (MI) il 25/03/1978, e , nato/a a Parte_2
EL (NA) il 08/06/1967, che hanno contratto matrimonio a
Marigliano il 24.09.1999 (atto n.133 , Parte II, Serie A, anno1999, );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il CE estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
RI TI CE
Claudia Ummarino CE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1560/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata/o a AN (MI) il 25/03/1978, , Parte_1
elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv.to D'ANIELLO
GIOVANNA, dalla/dal quale è rappresentata/o e difesa/o, giusta procura in atti,
e da
, nato/a a EL (NA) il 08/06/1967, Parte_2
elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. PIGNATELLI
ANNUNZIATA, dalla/dal quale è rappresentato/a e difeso/a, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 - interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 13/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 24.09.1999, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (al N.
133 , Parte II, serie A , anno 1999).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il [...] Per_1
e , nato a [...] il [...], le parti hanno indicato Per_2
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 16.09.2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 16.09.2025,
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. i separandi dichiarano che nella casa coniugale di Mariglianella (NA), alla Via
Palermo n. 40 P. 3, int. 7, continueranno a risiedere stabilmente il Sig.
[...]
unitamente ai due figli maggiorenni, mentre la Sig.ra Pt_2 Parte_1
ha già acquisito residenza differente, sita in Mariglianella (NA), alla Via
[...]
Palermo n. 40, p.3, int. 8.
2. la Sig.ra verserà al Sig. quale contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, l'importo di €
300,00 (trecento,00) mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni
ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giono 28 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato;
3. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno per il loro mantenimento, dichiarando di essere economicamente indipendenti;
4. Le parti concordano che le spese straordinarie per i figli (spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive, ludiche e ricreative) saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
le stesse dovranno essere previamente comunicate, salvo il caso di comprovate situazioni di urgenza, da un genitore all'altro con congruo anticipo e concordate tra gli stessi,
e per le quali si riporta un elenco esemplificativo:
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
3 √ tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
√ libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico;
√ abbonamento trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
√ tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
√ corsi di specializzazione e master;
√ alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spase extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
√un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
√ spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relativi a mezzi di locomozione acquistate in accordo;
√ spese per la patente.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
√corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
3655/8174te42eod5239400610048116
√ viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio
√centro ricreativo estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
√spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
√Spese medico-sanitarie:
faame CA GI Seia
- tutte le spese connotate dai caratteri di necessità ed urgenza, non richiedono mai il preventivO accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di
4 libera scelta elo dal medico di base, néi ricorrenti concordano che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Nel caso di voci di spesa da concordare preventivamente, la mancata risposta da parte dell'altro genitore entro 15 gg dalla richiesta scritta, equivale ad accettazione;
l'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali orimborsi assicurativi,
i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegna di spesa;
S. si ribadisce che, pur nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, cosi come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, essendo maggiorenni i figli, potranno liberamente decidere come e quando trascorrere del tempo con la madre;
6. i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti i figli;
7. altre eventuali condizioni saranno stabilite innanzi all'Ill.mo Sig. Presidente del
Tribunale adito, in apposito verbale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
5 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a Parte_1
AN (MI) il 25/03/1978, e , nato/a a Parte_2
EL (NA) il 08/06/1967, che hanno contratto matrimonio a
Marigliano il 24.09.1999 (atto n.133 , Parte II, Serie A, anno1999, );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il CE estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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