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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6822/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6822 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.02.2025.
TRA
(P. VA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia (c.f.
- PEC: , in virtù di procura in C.F._1 Email_1
calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, nato il [...] a [...] e residente in Controparte_1
Battipaglia via Pietro Micca n. 1 ( ), C.F._2 CP_2
nata il [...] a [...] e ivi residente in via Padre
[...]
pagina 1 di 7 ZA ( ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce, anche CodiceFiscale_3
disgiuntamente dall'avv. Enrico D'Antonio ( – p.e.c. C.F._4
– fax 089 863200) e dall'avv. Francesco Laino Email_2
( – fax 089 226580 – p.e.c. , C.F._5 Email_3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Montecorvino Rovella via Giudice Mattei n. 21.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Azione in materia di inadempimento contrattuale;
azione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 13.01.25 le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2017 ed iscritto al NRG 6822/2017 dell'intestato Tribunale, parte attrice conveniva in giudizio i sig.ri Controparte_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_2
accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare i sigg. e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1
365.861,30, ovvero, della diversa somma accertata in corso di causa, anche a seguito di
C.T.U. e/o ritenuta equa e di giustizia, a titolo di costo sostenuto per le opere realizzate
o a titolo di indennità per l'incremento di valore del patrimonio generato sempre a
seguito della realizzazione delle opere, così come meglio descritte in premessa del
presente atto e nei documenti allegati. Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto sino
al soddisfo da determinarsi in misura commerciale -attesa la natura di imprenditore pagina 2 di 7 edile dell'odierna società attrice- oltre alla rivalutazione da calcolarsi tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione della causa (Cass.
6380/1988); 2) condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di
ogni forma di danno, nessuno escluso, patito e patendo dalla società esponente, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1224 C.C. comma II. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, sig.ri e Controparte_1 CP_2
mediante comparsa di risposta depositata in data 27.11.2017, al fine di
[...]
impugnare e contestare la domanda attrice, così concludendo: “A) In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di;
B) nel merito, in via Controparte_1
principale, rigettarsi la domanda attrice, siccome inammissibile, improponibile ed infondata;
C) in via subordinata, disporsi la compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito riconosciuto all'attrice con quello di -e, se del Controparte_2
caso, di - verso , nella misura corrispondente alla somma da Controparte_1 Pt_1
questa percepita a titolo di prezzo della compravendita dell'immobile a terzi;
D) in via di estremo subordine, ridursi la pretesa fatta valere dall'attrice nei limiti del giusto, del dovuto e del provato, tenuto anche conto del criterio di determinazione dell'indennità eventualmente dovuta ad essa in base all'incremento del valore del suolo, di cui la convenuta (o i convenuti) si riserva (no) il diritto di scelta;
E) condannarsi la società attrice al pagamento delle spese processuali”.
Esaurita la fase di trattazione, acquisita la documentazione tutta come prodotta, assunte le prove orali come richieste ed ammesse, espletata la consulenza tecnica, all'esito dell'udienza cartolare del 13.01.2025 il giudizio veniva trattenuto in decisione sulle pagina 3 di 7 conclusioni delle parti, previa concessione dei termini di rito ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal rapporto contrattuale avente ad oggetto un contratto preliminare di permuta, stipulato in data 16.07.95 fra le attuali parti convenute e tale
, contratto poi ceduto all'attuale parte attrice con successiva scrittura Parte_2
privata dell'8.11.97; a seguito di vicende giudiziarie, il contratto preliminare di permuta, stipulato dalle attuali parti convenute con il , veniva dichiarato risolto, Parte_2
con sentenza passata in giudicato, e con la conseguente inefficacia del successivo contratto di cessione, stipulato fra il menzionato e la Pt_2 Parte_1 Pt_1
nella presente sede la società attrice, assumendo di avere – nelle more della
[...]
definizione del giudizio conclusosi con la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di permuta – eseguito, a proprie spese, la costruzione di un fabbricato sul terreno di proprietà delle parti convenute, terreno che avrebbe dovuto costituire l'oggetto della promessa permuta ha chiesto la condanna, in solido, dei germani convenuti al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 936 CC,
secondo comma.
I convenuti hanno eccepito entrambi la prescrizione del diritto all'indennizzo, mentre il solo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul Controparte_1
presupposto di non essere proprietario del fondo sul quale era stata fatta la costruzione.
In ordine alla seconda eccezione, deve osservarsi quanto segue.
Sostiene il che la società attrice – in luogo dei due fabbricati che avrebbe CP_1
dovuto costruire in esecuzione del contratto di permuta – ne aveva edificato uno soltanto, sull'area di sedime di proprietà della sola Controparte_2
pagina 4 di 7 Dagli atti di causa emerge che la società costruttrice ebbe, effettivamente, a realizzare –
e tanto in difformità del titolo edilizio – una villetta bifamiliare, e non due singoli fabbricati.
Tale edificio veniva realizzato in località S. Eustachio, via Del Mulino, sull'area riportata nel NCT del citato comune al fg. 14, ex p.lla 368 (ora p.lla 2149), di proprietà della sola in virtù di acquisto a titolo originario, sicché Controparte_2
l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal deve Controparte_1
essere accolta, non potendo proporsi la domanda di indennizzo che nei confronti di chi sia titolare del diritto di proprietà del fondo sul quale sia stata fatta la costruzione: le intersecate vicende giudiziarie che hanno visto protagonista (anche) il predetto non possono essere prese come fondamento per asserire in capo allo stesso la CP_1
sussistenza del diritto di proprietà sulla p. lla n. 368 (sola) oggetto di edificazione, la quale, risulterebbe, invece in proprietà della sola (deve, da ultimo, Controparte_2
rilevarsi che il contratto preliminare di permuta risulta avere come contraente tale
, e non ). Persona_1 CP_1
In relazione alla pure proposta (da parte di entrambe le parti convenute) eccezione di prescrizione, il tribunale rileva l'infondatezza della medesima, atteso che l'ordinario termine decennale ha iniziato a decorrere dal momento del passaggio in giudicato
(formatosi nell'anno 2012 con la definitiva pronuncia della Corte di cassazione) della statuizione di risoluzione del contratto preliminare di permuta, fonte negoziale della obbligazione di costruzione assunta dalla società in favore dei proprietari del suolo: il venir meno del vincolo negoziale rende terzo il costruttore, con la conseguente nascita del diritto di azione ai sensi dell'art. 936 CC (si v., fra le altre: Cass., sez. II, 10 gennaio
2019, n. 481: pagina 5 di 7 “La disciplina dettata dall'articolo 936 c.c. può trovare applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere. Tale ipotesi si verifica non soltanto nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l'efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia”, e, più risalente ed in termini identici:
Cass. civ. n. 956/1995).
Tanto premesso, nel merito la domanda è risultata infondata, avuto riguardo alla concreta spettanza dell'indennizzo come preteso dalla società attrice.
Risulta, dalle allegazioni, dalla documentazione prodotta, e dalle assunte prove orali che la società attrice abbia venduto l'unico fabbricato edificato in virtù della (dichiarata risolta) scrittura di permuta ai sigg. ri Immediata e Pt_3 Parte_4
Risulta, del pari e per quanto possa essere di rilievo, che il materiale necessario per la costruzione dell'immobile sia stato acquistato e pagato direttamente dai predetti terzi alla società costruttrice.
La circostanza, dirimente, che l'unico immobile realizzato sia stato ceduto nella disponibilità di terzi (da parte della società attrice) esclude, in radice, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'invocata norma di cui all'art. 936 CC: tanto si comprende perfettamente in ragione del fatto che la parte proprietaria del fondo sul quale è stata edificato l'immobile – a cagione della successiva compravendita del cespite – non ha ricevuto alcun beneficio dall'attività di costruzione, né direttamente, né indirettamente
(Cass. civ. n. 1246/2000: “In tema di opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, ove il terzo abbia trasferito l'opera stessa ad altro soggetto dietro pagamento del valore dei materiali e dell'attività occorsi per la sua realizzazione, il rapporto fra pagina 6 di 7 l'obbligo di corrispondere l'indennizzo, gravante ex art. 936 c.c. sul proprietario del fondo il quale intenda esercitare il diritto di ritenzione, ed il diritto ad ottenerlo — non diversamente dall'inverso rapporto tra il diritto di chiedere la rimozione dell'opera e l'obbligo di provvedere al riguardo — devesi riconoscere non più tra il terzo e detto proprietario bensì tra questi ed il cessionario dell'opera, trovandosi l'uno a beneficiare dell'arricchimento e l'altro a subire il depauperamento in ragione dei quali la ratio della norma tende a ristabilire una situazione di relativo equilibrio”).
La domanda è dunque rigettata.
Le spese di lite sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto . Controparte_1
- Rigetta la domanda come avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta CP_2
[...]
- Condanna la (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., sig. al pagamento in favore Parte_1
delle parti convenute delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per competenze professionali oltre accessori come per legge e regolamento.
- Pone a definitivo carico della medesima parte attrice le spese di CTU come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 21 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6822 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.02.2025.
TRA
(P. VA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia (c.f.
- PEC: , in virtù di procura in C.F._1 Email_1
calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
, nato il [...] a [...] e residente in Controparte_1
Battipaglia via Pietro Micca n. 1 ( ), C.F._2 CP_2
nata il [...] a [...] e ivi residente in via Padre
[...]
pagina 1 di 7 ZA ( ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce, anche CodiceFiscale_3
disgiuntamente dall'avv. Enrico D'Antonio ( – p.e.c. C.F._4
– fax 089 863200) e dall'avv. Francesco Laino Email_2
( – fax 089 226580 – p.e.c. , C.F._5 Email_3
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Montecorvino Rovella via Giudice Mattei n. 21.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Azione in materia di inadempimento contrattuale;
azione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 13.01.25 le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 19.07.2017 ed iscritto al NRG 6822/2017 dell'intestato Tribunale, parte attrice conveniva in giudizio i sig.ri Controparte_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_2
accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare i sigg. e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1
365.861,30, ovvero, della diversa somma accertata in corso di causa, anche a seguito di
C.T.U. e/o ritenuta equa e di giustizia, a titolo di costo sostenuto per le opere realizzate
o a titolo di indennità per l'incremento di valore del patrimonio generato sempre a
seguito della realizzazione delle opere, così come meglio descritte in premessa del
presente atto e nei documenti allegati. Il tutto oltre interessi legali dal dì del dovuto sino
al soddisfo da determinarsi in misura commerciale -attesa la natura di imprenditore pagina 2 di 7 edile dell'odierna società attrice- oltre alla rivalutazione da calcolarsi tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione della causa (Cass.
6380/1988); 2) condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di
ogni forma di danno, nessuno escluso, patito e patendo dalla società esponente, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1224 C.C. comma II. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, sig.ri e Controparte_1 CP_2
mediante comparsa di risposta depositata in data 27.11.2017, al fine di
[...]
impugnare e contestare la domanda attrice, così concludendo: “A) In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di;
B) nel merito, in via Controparte_1
principale, rigettarsi la domanda attrice, siccome inammissibile, improponibile ed infondata;
C) in via subordinata, disporsi la compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito riconosciuto all'attrice con quello di -e, se del Controparte_2
caso, di - verso , nella misura corrispondente alla somma da Controparte_1 Pt_1
questa percepita a titolo di prezzo della compravendita dell'immobile a terzi;
D) in via di estremo subordine, ridursi la pretesa fatta valere dall'attrice nei limiti del giusto, del dovuto e del provato, tenuto anche conto del criterio di determinazione dell'indennità eventualmente dovuta ad essa in base all'incremento del valore del suolo, di cui la convenuta (o i convenuti) si riserva (no) il diritto di scelta;
E) condannarsi la società attrice al pagamento delle spese processuali”.
Esaurita la fase di trattazione, acquisita la documentazione tutta come prodotta, assunte le prove orali come richieste ed ammesse, espletata la consulenza tecnica, all'esito dell'udienza cartolare del 13.01.2025 il giudizio veniva trattenuto in decisione sulle pagina 3 di 7 conclusioni delle parti, previa concessione dei termini di rito ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal rapporto contrattuale avente ad oggetto un contratto preliminare di permuta, stipulato in data 16.07.95 fra le attuali parti convenute e tale
, contratto poi ceduto all'attuale parte attrice con successiva scrittura Parte_2
privata dell'8.11.97; a seguito di vicende giudiziarie, il contratto preliminare di permuta, stipulato dalle attuali parti convenute con il , veniva dichiarato risolto, Parte_2
con sentenza passata in giudicato, e con la conseguente inefficacia del successivo contratto di cessione, stipulato fra il menzionato e la Pt_2 Parte_1 Pt_1
nella presente sede la società attrice, assumendo di avere – nelle more della
[...]
definizione del giudizio conclusosi con la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di permuta – eseguito, a proprie spese, la costruzione di un fabbricato sul terreno di proprietà delle parti convenute, terreno che avrebbe dovuto costituire l'oggetto della promessa permuta ha chiesto la condanna, in solido, dei germani convenuti al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 936 CC,
secondo comma.
I convenuti hanno eccepito entrambi la prescrizione del diritto all'indennizzo, mentre il solo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul Controparte_1
presupposto di non essere proprietario del fondo sul quale era stata fatta la costruzione.
In ordine alla seconda eccezione, deve osservarsi quanto segue.
Sostiene il che la società attrice – in luogo dei due fabbricati che avrebbe CP_1
dovuto costruire in esecuzione del contratto di permuta – ne aveva edificato uno soltanto, sull'area di sedime di proprietà della sola Controparte_2
pagina 4 di 7 Dagli atti di causa emerge che la società costruttrice ebbe, effettivamente, a realizzare –
e tanto in difformità del titolo edilizio – una villetta bifamiliare, e non due singoli fabbricati.
Tale edificio veniva realizzato in località S. Eustachio, via Del Mulino, sull'area riportata nel NCT del citato comune al fg. 14, ex p.lla 368 (ora p.lla 2149), di proprietà della sola in virtù di acquisto a titolo originario, sicché Controparte_2
l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal deve Controparte_1
essere accolta, non potendo proporsi la domanda di indennizzo che nei confronti di chi sia titolare del diritto di proprietà del fondo sul quale sia stata fatta la costruzione: le intersecate vicende giudiziarie che hanno visto protagonista (anche) il predetto non possono essere prese come fondamento per asserire in capo allo stesso la CP_1
sussistenza del diritto di proprietà sulla p. lla n. 368 (sola) oggetto di edificazione, la quale, risulterebbe, invece in proprietà della sola (deve, da ultimo, Controparte_2
rilevarsi che il contratto preliminare di permuta risulta avere come contraente tale
, e non ). Persona_1 CP_1
In relazione alla pure proposta (da parte di entrambe le parti convenute) eccezione di prescrizione, il tribunale rileva l'infondatezza della medesima, atteso che l'ordinario termine decennale ha iniziato a decorrere dal momento del passaggio in giudicato
(formatosi nell'anno 2012 con la definitiva pronuncia della Corte di cassazione) della statuizione di risoluzione del contratto preliminare di permuta, fonte negoziale della obbligazione di costruzione assunta dalla società in favore dei proprietari del suolo: il venir meno del vincolo negoziale rende terzo il costruttore, con la conseguente nascita del diritto di azione ai sensi dell'art. 936 CC (si v., fra le altre: Cass., sez. II, 10 gennaio
2019, n. 481: pagina 5 di 7 “La disciplina dettata dall'articolo 936 c.c. può trovare applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, non sia cioè legato al proprietario del suolo da alcun rapporto negoziale relativo al suolo stesso o alle opere. Tale ipotesi si verifica non soltanto nell'originaria assenza di alcun vincolo contrattuale, ma anche allorché un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l'efficacia retroattiva inter partes della relativa pronuncia”, e, più risalente ed in termini identici:
Cass. civ. n. 956/1995).
Tanto premesso, nel merito la domanda è risultata infondata, avuto riguardo alla concreta spettanza dell'indennizzo come preteso dalla società attrice.
Risulta, dalle allegazioni, dalla documentazione prodotta, e dalle assunte prove orali che la società attrice abbia venduto l'unico fabbricato edificato in virtù della (dichiarata risolta) scrittura di permuta ai sigg. ri Immediata e Pt_3 Parte_4
Risulta, del pari e per quanto possa essere di rilievo, che il materiale necessario per la costruzione dell'immobile sia stato acquistato e pagato direttamente dai predetti terzi alla società costruttrice.
La circostanza, dirimente, che l'unico immobile realizzato sia stato ceduto nella disponibilità di terzi (da parte della società attrice) esclude, in radice, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'invocata norma di cui all'art. 936 CC: tanto si comprende perfettamente in ragione del fatto che la parte proprietaria del fondo sul quale è stata edificato l'immobile – a cagione della successiva compravendita del cespite – non ha ricevuto alcun beneficio dall'attività di costruzione, né direttamente, né indirettamente
(Cass. civ. n. 1246/2000: “In tema di opera eseguita dal terzo con materiali propri su suolo altrui, ove il terzo abbia trasferito l'opera stessa ad altro soggetto dietro pagamento del valore dei materiali e dell'attività occorsi per la sua realizzazione, il rapporto fra pagina 6 di 7 l'obbligo di corrispondere l'indennizzo, gravante ex art. 936 c.c. sul proprietario del fondo il quale intenda esercitare il diritto di ritenzione, ed il diritto ad ottenerlo — non diversamente dall'inverso rapporto tra il diritto di chiedere la rimozione dell'opera e l'obbligo di provvedere al riguardo — devesi riconoscere non più tra il terzo e detto proprietario bensì tra questi ed il cessionario dell'opera, trovandosi l'uno a beneficiare dell'arricchimento e l'altro a subire il depauperamento in ragione dei quali la ratio della norma tende a ristabilire una situazione di relativo equilibrio”).
La domanda è dunque rigettata.
Le spese di lite sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto . Controparte_1
- Rigetta la domanda come avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta CP_2
[...]
- Condanna la (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., sig. al pagamento in favore Parte_1
delle parti convenute delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per competenze professionali oltre accessori come per legge e regolamento.
- Pone a definitivo carico della medesima parte attrice le spese di CTU come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 21 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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