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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE MA Presidente
- dott.ssa AN FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 4834 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a [...], il [...], residente a Parte_1
BE (CS) alla via Milano, 1 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. SC NA;
E
, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
SC NA,
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su istanza congiunta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti congiuntamente chiedono, a parziale modifica delle condizioni recepite in sede di separazione con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cosenza in data 15.01.2024, di cui all'atto iscritto nei registro di matrimonio del predetto
Ufficio dello Stato Civile, di Cosenza al n.2 parte 2 serie C anno 2024 e confermato con dichiarazioni in data 22.02.2024 di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al nr 24 parte 2 serie C anno 2024 , che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede la dichiarazione che le parti conducono vita separata e dispongono di residenze distinte e il porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di 100,00 euro mensili da versare entro il 5 di ogni mese a decorrere da
[...]
gennaio 2026.
Il Collegio recepisce l'accordo, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto l'invio degli atti al PM del 16.12.2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
AN FF RE MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE MA Presidente
- dott.ssa AN FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 4834 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a [...], il [...], residente a Parte_1
BE (CS) alla via Milano, 1 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. SC NA;
E
, nato a [...] il [...], residente a [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
SC NA,
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su istanza congiunta RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti congiuntamente chiedono, a parziale modifica delle condizioni recepite in sede di separazione con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cosenza in data 15.01.2024, di cui all'atto iscritto nei registro di matrimonio del predetto
Ufficio dello Stato Civile, di Cosenza al n.2 parte 2 serie C anno 2024 e confermato con dichiarazioni in data 22.02.2024 di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al nr 24 parte 2 serie C anno 2024 , che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede la dichiarazione che le parti conducono vita separata e dispongono di residenze distinte e il porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di 100,00 euro mensili da versare entro il 5 di ogni mese a decorrere da
[...]
gennaio 2026.
Il Collegio recepisce l'accordo, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto l'invio degli atti al PM del 16.12.2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
AN FF RE MA