Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della "perpetuato iurisdictionis", va determinata con criterio "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2012, n. 14699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14699 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 12/12/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1924
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 13077/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AR SE HU N. IL 08/12/1956;
2) GE OL N. IL 19/09/1966;
avverso la sentenza n. 6166/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al punto concernente la riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2; inammissibilità nel resto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Minghelli Gian Antonio per entrambi i ricorrenti, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Terranova Lino per il reato RG PA che ha concluso per l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 21/10/2011 la Corte d'AppeLO di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto RG PA e RE GA JO ER, unitamente ad altri imputati, responsabili di due episodi (contestati ai capi B e C) relativi alla vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in relazione ai quali era contestata l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Il giudice di primo grado, esclusa quanto al capo B) l'aggravante contestata, aveva condannato i predetti imputati alla pena di anni sedici di reclusione e Euro 120.000,00 di multa.
Avverso la sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati. Con atto proposto personalmente, il RG deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riguardo alla competenza territoriale fissata in Milano, sulla scotta della individuazione del reato più grave in queLO di cui al capo B).
Rileva che, pur vigendo nel nostro ordinamento il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale la determinazione della competenza sulla scorta dell'imputazione formulata permane e non subisce variazioni a seguito delle vicende dibattimentali, la violazione del criterio di competenza è, tuttavia, evidenziabile ogni qual volta nel formulare il capo d'imputazione il PM attribuisca a un determinato fatto una qualificazione giuridica che non potrà trovare accoglimento. Per tale ragione, afferma, non poteva essere ritenuto reato più grave, ai fini della individuazione della competenza per territorio, queLO rubricato sub B), poiché l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente necessita della valutazione dell'elemento ponderale riferito sia alla quantità di principio attivo che alla qualità deLO stupefacente. Orbene, l'assenza di sequestro della sostanza stupefacente riferibile al capo d'imputazione in questione (si trattava, infatti, di "droga parlata") lasciava intravedere un macroscopico errore nel qualificare il fatto contestato come aggravato. Si sarebbe dovuto, pertanto, preso atto della mancanza dell'indispensabile presupposto a sostegno della qualificazione giuridica del fatto, declinare la competenza del Tribunale di Milano in favore di queLO di Roma.
Con il secondo motivo rileva, altresì, manifesta iLOgicità della motivazione per aver esteso ingiustificatamente il grado di purezza deLO stupefacente riscontrato in due involucri al resto della sostanza sequestrata. Lamenta che la Corte aveva omesso qualsiasi motivazione rispetto alla specifica censura concernente la sussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, in assenza di accertamento tecnico confermativo della presenza di stupefacente in tutto il materiale in sequestro, posto che erano stati analizzati solo 2 dei 18 reperti. Censura la ritenuta aggravante sotto altro profilo, poiché neLO stesso processo, per quantitativi superiori di sostanza in relazione al principio attivo, non era stata neppure contestata l'aggravante in parola. Lamenta che la Corte aveva omesso di motivare con riguardo al rilievo che per lo stesso reato, con sentenza 23/11/2004 resa a seguito di abbreviato, era stata esclusa per alcuni coimputati la sussistenza della contestata aggravante, pur trattandosi di circostanza di natura oggettiva che deve coinvolgere nella stessa maniera tutti. Sollecita la necessità di una rilettura dell'art. 587 c.p.p. nel senso di consentire anche nel caso illustrato l'estensione dell'esito più favorevole a tutti gli imputati di uno stesso reato.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, rileva vizio motivazionale per manifesta iLOgicità e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto di cui al capo B) della rubrica e, comunque, della partecipazione concorsuale del ricorrente. Con atto proposto congiuntamente dal RE e dal RG si deducono altri motivi, di seguito riportati nei termini in cui sono stati articolati nelle prime pagine del ricorso:
1) Incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e competenza connessa del Tribunale di Roma come da provvedimento di rigetto del tribunale di Milano del 15/7/2009 e come da motivazione contenuta nella sentenza ricorsa a fg. 22 (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p.);
2) Violazione di quanto statuito nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 514 c.p.p. e con riferimento alla ordinanza 15.7.2009 emessa dal Tribunale di Milano ed ai successivi provvedimenti di conferma connessi alla introduzione dichiarazione di utilizzabilità nel fascicolo del dibattimento di atti prodotti dal PM non a contenuto irripetibile, contenendo considerazioni di P.G. come evidenziato nel coacervo della sentenza in questa sede gravata;
3) Violazione di quanto statuito dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 266 e ss. c.p.p. ed in particolare all'art. 286 c.p.p., comma 1 e art. 89 disp. att. c.p.p. ed ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) o ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2 od alla luce della preclusione di cui all'art. 416 c.p.p., il tutto in ordine alla utilizzabilità degli esiti intercettativi in relazione alla ordinanza 17/9/2009 emessa dal Tribunale di Milano;
4) Violazione per quel che attiene la ordinanza 17/9/2009 del Tribunale di Milano dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 89 disp. att. c.p.p., artt. 143, 266 e seg. c.p.p. con particolare riferimento al comma 1, art. 268, letto ai sensi del comma 1, lett. c), art. 178 o ai sensi del comma 2, art. 179 o alla luce della preclusione di cui all'art. 416 c.p.p. con riferimento agli esiti intercettativi;
5) Violazione di quanto statuito dall'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 194 e 195 c.p.p. con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Milano 1.12.09 in forza della quale sono stati ritenuti escutibili gli operanti prima ancora del deposito della perizia trascrittiva e per quel che riguarda il M.LO RG OR in ordine agli atti che lo stesso non aveva direttamente steso proprio perché intervenuto in servizio in epoca successiva;
6) Violazione di quanto statuito all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e b) sia con riferimento alla decisione sul capo B basata sulla cd. "droga parlata", sia per quanto riguarda il capo C per violazione di legge sotto il profilo della carenza o della contraddittorietà della motivazione e con quanto statuito dall'art. 80 l.s. e da quanto statuito dai principi del ne bis in idem essendo intervenuta sentenza definitiva in ordine aLO stesso fatto, con soluzione diametralmente diversa;
7) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p. in ordine alla mancata concessione di attenuanti generiche e in ordine alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
Procedendo all'esame del ricorso avanzato dal solo RG, si osserva che il primo motivo si appalesa infondato. La competenza territoriale, infatti, in base al principio della perpetualo iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione, senza che possa in alcun modo incidere la possibilità di una differente considerazione delle circostanze, e mantenuta ferma a prescindere dalle vicende processuali successive. Illuminante in proposito è il principio enunciato da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006, al quale la Corte si conforma: "In tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata (La Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa "regula iuris", i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della "perpetualo jurisdictionis" e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda)". Anche il secondo motivo è infondato. Il limite dell'ingente quantità, in conformità ai criteri da ultimo indicati da Cass. S.U. n. 36258 del 24/5/2012, infatti, è abbondantemente superato ove si consideri il principio attivo accertato e l'entità dell'intera sostanza. Nè può ritenersi sussistente vizio alcuno, tanto sotto il profilo dell'iter procedi menta le, quanto sotto queLO della giustificazione motivazionale, per il fatto che siano stati analizzati soltanto due dei diciotto reperti sequestrati, dovendosi presumere secondo logica, in ragione dell'unicità del contesto in cui la sostanza è stata sequestrata (si legge nella sentenza di primo grado a pg. 29 che l'intero quantitativo della sostanza del peso lordo di Kg 10,5 e risultata pura al 46% è stato sequestrato in Roma il 1/3/2003, in un unico contesto spazio temporale, essendo stata rinvenuta occultata all'interno del bagagliaio di un'autovettura) l'identità qualitativa di tutta la sostanza, nel senso della conformità della stessa a quella dei campioni analizzati.
È da rilevare, inoltre, che non risulta che vi sia stata opposizione alcuna ad opera del ricorrente circa le modalità dell'accertamento peritale, ne' che sia stata formulata richiesta di ulteriori accertamenti sulla scorta della deduzione della differente natura o qualità della sostanza. Di conseguenza, non gli è consentito successivamente contestare il metodo e l'idoneità delle analisi compiute.
Del pari infondato si appalesa, poi, il profilo di censura inerente alla prospettata disparità di trattamento, anche con riguardo a soggetti giudicati per lo stesso reato con altro rito. Va rilevato, infatti, in primo luogo, che l'ingiustizia derivante da disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe non è argomento utilmente deducibile mediante ricorso per cassazione, il quale riguarda esclusivamente la posizione del singolo ricorrente e che, inoltre, la disparità di trattamento, per essere rilevante, deve innanzi tutto emergere dalla medesima sentenza e non dal raffronto tra vari provvedimenti. Quanto all'invocato effetto estensivo di cui all'art.587 c.p.p., poi, esso non può trovare applicazione al di fuori dell'ambito strettamente delineato dalla norma, che è dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione (in tal senso Cass. n. 15288 del 24/03/2005 Rv. 231242). In relazione al terzo motivo, va evidenziato che le contestazioni mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito, tendenti ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentiti in sede di legittimità. Specificamente si contesta l'interpretazione data dai giudici di merito riguardo ad alcune telefonate intercettate, deducendo in proposito travisamento della prova. Orbene, premesso che in relazione alla contestazione specificamente mossa di travisamento della prova la contraddizione evidenziata deve emergere ictu oculi, poiché altrimenti si rientra nell'ambito dell'interpretazione, va rilevato che in capo al ricorrente grava l'obbligo, in concreto non assolto (non essendo le telefonate in relazione alle quali si deduce il travisamento della prova ne' trascritte integralmente ne' allegate, ma trascritte solo in parte), di specificazione dell'atto che ha integrato il travisamento, da indicare e trascrivere, in base al principio di autosufficienza del ricorso (si veda Cass. n, 10951 del 15/03/2006: "Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel far riferimento ad "atti del processo" che devono essere "specificatamente indicati" dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. e) - secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della coLOcazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.)". Passando all'esame dell'atto congiuntamente proposto dai ricorrenti, osserva la Corte che i motivi di ricorso sono illustrati in modo disordinato e alluvionale, che è largamente presente nelle 74 pagine del ricorso la riproduzione delle doglianze di cui all'atto di appeLO e che evidente si appalesa la tendenza alla richiesta di rivalutazione del fatto.
In tale contesto non può che rilevarsi la carenza di specificità dei motivi.
La corretta proposizione dei motivi di ricorso per Cassazione, infatti, in ragione della natura di strumento a critica vincolata proprio del mezzo impugnatorio, richiede non solo l'enunciazione del motivo con rimando a uno di quelli specificamente consentiti, ma anche la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo è proposto, con l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle ragioni che giustificano la cassazione della sentenza.
In tal senso si veda, tra le altre, Cass. n. 5020 del 17/12/2009 Rv. 245907: "Il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche queLO di indicare con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato. (Nella specie il ricorrente si era limitato a sollevare "seri interrogativi" in merito alla competenza territoriale del giudice a quo)" e, ancora, Cass. n 40243 del 30/09/2008 Ud. Rv. 241477. Vale in questa sede riportare il principio esposto da tale ultima decisione: "la verifica deve essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei connotai, della "chiarezza" e "specificità", in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a presidiare, sì che la "forma dell'impugnazione" ne soddisfi anche la "sostanza". In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione del contenuto dell'atto di impugnazione non può prescindere dalla considerazione che, da un lato esso deve perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato;
dall'altro, e di riflesso, deve essere tale da consentire agli eventuali "controinteressati" di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole". Gli enunciati requisiti risultano del tutto mancanti nella specie, con la conseguenza che non è consentito ne' alla Corte di circoscrivere i temi devoluti alla sua valutazione, ne' alle parti individuare, con riferimento a specifiche censure, gli argomenti atti a svolgere le opportune difese.
Per tutte le ragioni indicate entrambi i ricorsi vanno rigettati. Dal rigetto consegue per i ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013