Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
La disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen., che prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione, è dettata dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Tale disposizione non è pertanto invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorchè connesso a quello oggetto di una precedente sentenza. (Nella specie, l'imputato aveva sollecitato l'estensione ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'accusa di cui all'art. 323 cod. pen. con la formula 'perchè il fatto non era più previsto come reatò, degli effetti favorevoli di altra sentenza con cui il medesimo era stato assolto per insussistenza del fatto da imputazioni di falso, costituenti presupposto logico e giuridico del reato di abuso d'ufficio di cui alla precedente sentenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2005, n. 15288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15288 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1325
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 035727/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OL N. IL 16/06/1944;
avverso ORDINANZA del 03/06/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro per la inammissibilità.
LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato la richiesta con cui MA LO, invocando l'applicazione analogica dell'art. 587 c.p.p. (implicitamente ritenuto applicabile anche in sede esecutiva) sollecitava l'estensione ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'accusa di violazione dell'art. 323 c.p., pronunciata nei suoi confronti con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", degli effetti di altra sentenza, pure irrevocabile, con cui il medesimo era stato assolto per insussistenza del fatto da imputazioni di falso asseritamente costituenti presupposto logico e giuridico del reato di abuso d'ufficio di cui alla precedente sentenza;
visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione dell'art. 587 c.p.p. sul ribadito assunto dell'applicabilità analogica di tale previsione normativa anche al caso di specie;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, ostando all'estensione analogica alla presente vicenda dell'istituto in questione (di cui non è controversa l'applicabilità anche in sede esecutiva) la palese diversità della situazione normativamente disciplinata da quella relativa alla posizione del ricorrente: la previsione dell'art. 587, comma 1, c.p.p. (l'unica esaminabile nella specie, non pertinente essendo quella del successivo comma 2), attiene, invero, all'ipotesi di concorso di più persone in uno stesso reato oggetto del medesimo procedimento laddove, nella specie, trattasi di diversi reati ascritti in diversi procedimenti alla stessa persona;
ratio della regola dettata dalla norma citata è, inoltre, quella di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali soltanto abbia, con esito favorevole, proposto valida impugnazione, a tal fine ammettendo anche gli altri a giovarsi di detti effetti, mentre nel caso in discussione non vi è ragione di estendere al medesimo imputato, che pure sarebbe stato legittimato ad impugnare la sentenza assolutoria con cui era stato assolto "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui proposta avverso altra sentenza per altro fatto, ancorché connesso al precedente, non verificandosi alcuna delle situazioni di disparità di trattamento tra soggetti diversi che la disciplina codicistica ha inteso evitare;
rilevato, inoltre, che all'applicazione analogica della disposizione invocata osta, ex art. 14 delle preleggi (R.D. n. 262/1942), la sua natura di norma eccezionale, tali dovendosi indubbiamente considerare quelle che derogano alla regola generale dell'intangibilità del giudicato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005