Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi della legge quadro n. 21 del 1992 e degli artt. 3 e 13 legge reg. Lombardia n. 20 del 1995 non sono cumulabili, in capo ad un medesimo soggetto, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi (che ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un'utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato) e l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente (che si rivolge ad un'utenza specifica con corrispettivo concordato di volta in volta tra quest'ultima ed il vettore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/10/2006, n. 22483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22483 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIONE FRA I COMUNI DI LONATE POZZOLO & FERNO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOMI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TI NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 348/01 del Giudice di Pace di GALLARATE, depositata il 21/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 08/06/06 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;
udito per il ricorrente l'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA AN proponeva opposizione, con ricorso in data 20/2/2001 ai sensi della L. n. 689 del 1981, avverso la sanzione amministrativa a seguito della contravvenzione accertata nei suoi confronti in data 20/2/2001, all'aereoporto di Malpensa di Milano, dalla Polizia Municipale dei Comuni di Lonate Bozzolo e Fermo per guida di taxi, con passeggeri a bordo, senza attivazione del tassametro;
deduceva l'opponente trattarsi di un servizio di noleggio, con tariffa concordata, e non di un servizio taxi sottoposto all'uso del tassametro.
L'adito Giudice di Pace di Gallarate, con la decisione in esame in data 23/4/2001, così statuiva "assolve MA AN da tutte le violazioni di legge a lui ascritte e dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento in quanto il contestato fatto non sussiste";
affermava detto Giudice che, pur essendo l'auto in questione qualificabile come taxi, il servizio nel caso di specie era stato quello di noleggio.
Ricorre per cassazione, con due motivi, l'Unione tra i Comuni di Lonate Pozzolo e Fermo. Non ha svolto attività difensiva l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, rispettivamente, si deduce la violazione di norme di diritto (L. n. 21 del 1992, art. 2 e della L.R. Lombardia n. 20 del 1995, art. 2), non essendo "cumulabile" il servizio taxi con quello di noleggio, e la contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Sentenza impugnata è, infatti, censurabile la dove, pur rilevando sulla base della stessa ammissione dell'opponente, che l'auto del MA era adibita, a seguito di relativa licenza di quest'ultimo, allo svolgimento di un servizio taxi e non di noleggio, ha ritenuto nel caso di specie trattarsi di una prestazione di auto a noleggio per la quale non era richiesta l'attivazione del tassametro. Come puntualmente rilevato in ricorso, in virtù di quanto disposto dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 1992), recepita dalla L.R. Lombardia n. 20 del 1995 (in particolare artt. 3 e 13), premesso che il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un'utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato, mentre il servizio di noleggio si rivolge ad un'utenza specifica e il corrispettivo è concordato di volta in volta da quest'ultima e dal vettore, non sono cumulatoli in capo ad un medesimo soggetto la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Ne deriva che il MA, titolare di licenza taxi, non era legittimato allo svolgimento di un servizio di noleggio, tra l'altro a tassametro spento.
Vi è anche da rilevare che non vi è alcuna norma nel nostro ordinamento che consenta ad un tassista, per corse superiori ad un certo chilometraggio, di richiedere alla clientela un prezzo libero, senza l'utilizzo del tassametro.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, sussistono i presupposti per decidere nel merito la presente controversia ex. art. 384 c.p.c. e rigettare l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata decisione, e, decidendo nel merito rigetta l'opposizione. Condanna il resistente alle spese della presente fase che liquida in Euro 300,00 per onorario, Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006