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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. , C.F. CP_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. FERRANTE ANTONIO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Via G.B. Falcone n°67, 84073 SAPRI, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_2 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA I° LUGLIO N. 4 62019 RECANATI, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – canoni locazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.2.25 riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi l'opposizione che la , con sede in Torraca CP_3 ed in persona del l.r. p.t., ha proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 2117/24 del 13/14.3.24 ottenuto da per l'importo di euro 136.550,00 oltre accessori e spese, quali Controparte_2 canoni di locazione in forza del contratto del 22.6.16 per notar dr. , reg. 6.7.16, con Per_1
pagina 1 di 3 durata prevista fino al 31.12.2035, avente ad oggetto una porzione di terreno su cui insiste un canale industriale, censito al Catasto Terreni del Comune di Porto Recanati, al foglio 18, particelle 264 (già 28/parte), 268 (già 29/parte), 31, 185, 270 (già 185/parte), 34, 272 (già
34/parte) e 273 (già 34/parte); al foglio 17 particella 59.
1.1 – Con provvedimento del 9.9.24 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto e disponeva procedersi a mediazione, condotta con esito negativo.
2 – Infondate tutte le argomentazioni proposte dall'opponente. Nell'ordine di proposizione:
3 – Mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
3.1 – La procedura non va esperita prima della richiesta di emissione del provvedimento giudiziale, ma invece solo al momento della pronuncia sulla concessione della provvisoria esecutività o di quella della sospensione del medesimo beneficio concesso al momento della pronuncia dell'impugnato decreto ingiuntivo. Il riferimento è all'art. 5 bis del D. L.vo 28/2010 nella formulazione vigente all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (che segna la pendenza del giudizio).
4 – Genericità della richiesta creditoria.
4.1 – In sede di pronuncia dell'impugnato decreto, il giudice richiedeva al ricorrente la specificazione degli importi richiesti, cui il dava seguito in data 20.2.24 con le CP_2 specificazioni richieste, cui seguiva la pronuncia dell'impugnato decreto: tanto la richiesta del giudice quanto la integrazione risultano in atti del giudizio monitorio, con specificazione di anno in anno delle somme dovute -peraltro rilevabili anche dal contratto di locazione, parimenti prodotto-
e di quelle ricevute in pagamento.
5 – Infondatezza nel merito della richiesta creditoria, in ragione del mancato rispetto degli accordi contrattuali circa la modifica del contratto con la previsione della costituzione di un diritto di superficie: “ ... nonostante l'impegno espressamente assunto e alienare altresì la proprietà superficiaria relativa agli immobili locati “ (così, in opposizione).
5.1 – Indipendentemente dalla oscura descrizione degli oneri cui parte locatrice si sarebbe sottratta (sembrerebbe, quello della costituzione di un diritto di superficie sui terreni oggetto di locazione, diritto reale da alienare poi al conduttore: ma perchè non costituire il diritto direttamente al conduttore e perchè non prevedere invece l'alienazione dei terreni;
e perchè non prevedere più lunga durata della locazione), nessuna prova circa le supposte trattative: non viene prodotta neppure una delle numerose e-mail nelle quali si sarebbe snodata la trattativa pagina 2 di 3 (comunicazioni neppure indicate come allegati in atto di opposizione, e men che meno prodotte)
e neppure viene formulata chiara domanda di risarcimento per una possibile responsabilità precontrattuale.
5.2 – Desolante deserto probatorio ed ancor prima oscurità deduttiva che non possono che rendere la totale infondatezza della eccezione di inadempimento contrattuale del locatore con la quale l'opponente intenderebbe paralizzare la domanda del . CP_2
6 – Identica sorte per la domanda risarcitoria da lucro cessante per la asserita conseguenza della impossibilità per l'opponente di realizzare -e quindi trarne utili- gli impianti di produzione di energia elettrica cui era finalizzata la locazione dei terreni e -par di capire- anche la costituzione del diritto di superficie per un impianto fotovoltaico.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in uno con la declaratoria di esecutorietà dell'impugnato decreto ingiuntivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
RESPINGE l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 217/24 del CP_1
13.3.24, che per l'effetto dichiara esecutorio;
condanna l'opponente a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore dell'ingiungente in euro 10.000,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Deposito della motivazione entro giorni quindici.
Macerata, 28 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. , C.F. CP_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. FERRANTE ANTONIO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Via G.B. Falcone n°67, 84073 SAPRI, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_2 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA I° LUGLIO N. 4 62019 RECANATI, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – canoni locazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.2.25 riportandosi all'atto introduttivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi l'opposizione che la , con sede in Torraca CP_3 ed in persona del l.r. p.t., ha proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 2117/24 del 13/14.3.24 ottenuto da per l'importo di euro 136.550,00 oltre accessori e spese, quali Controparte_2 canoni di locazione in forza del contratto del 22.6.16 per notar dr. , reg. 6.7.16, con Per_1
pagina 1 di 3 durata prevista fino al 31.12.2035, avente ad oggetto una porzione di terreno su cui insiste un canale industriale, censito al Catasto Terreni del Comune di Porto Recanati, al foglio 18, particelle 264 (già 28/parte), 268 (già 29/parte), 31, 185, 270 (già 185/parte), 34, 272 (già
34/parte) e 273 (già 34/parte); al foglio 17 particella 59.
1.1 – Con provvedimento del 9.9.24 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto e disponeva procedersi a mediazione, condotta con esito negativo.
2 – Infondate tutte le argomentazioni proposte dall'opponente. Nell'ordine di proposizione:
3 – Mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
3.1 – La procedura non va esperita prima della richiesta di emissione del provvedimento giudiziale, ma invece solo al momento della pronuncia sulla concessione della provvisoria esecutività o di quella della sospensione del medesimo beneficio concesso al momento della pronuncia dell'impugnato decreto ingiuntivo. Il riferimento è all'art. 5 bis del D. L.vo 28/2010 nella formulazione vigente all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (che segna la pendenza del giudizio).
4 – Genericità della richiesta creditoria.
4.1 – In sede di pronuncia dell'impugnato decreto, il giudice richiedeva al ricorrente la specificazione degli importi richiesti, cui il dava seguito in data 20.2.24 con le CP_2 specificazioni richieste, cui seguiva la pronuncia dell'impugnato decreto: tanto la richiesta del giudice quanto la integrazione risultano in atti del giudizio monitorio, con specificazione di anno in anno delle somme dovute -peraltro rilevabili anche dal contratto di locazione, parimenti prodotto-
e di quelle ricevute in pagamento.
5 – Infondatezza nel merito della richiesta creditoria, in ragione del mancato rispetto degli accordi contrattuali circa la modifica del contratto con la previsione della costituzione di un diritto di superficie: “ ... nonostante l'impegno espressamente assunto e alienare altresì la proprietà superficiaria relativa agli immobili locati “ (così, in opposizione).
5.1 – Indipendentemente dalla oscura descrizione degli oneri cui parte locatrice si sarebbe sottratta (sembrerebbe, quello della costituzione di un diritto di superficie sui terreni oggetto di locazione, diritto reale da alienare poi al conduttore: ma perchè non costituire il diritto direttamente al conduttore e perchè non prevedere invece l'alienazione dei terreni;
e perchè non prevedere più lunga durata della locazione), nessuna prova circa le supposte trattative: non viene prodotta neppure una delle numerose e-mail nelle quali si sarebbe snodata la trattativa pagina 2 di 3 (comunicazioni neppure indicate come allegati in atto di opposizione, e men che meno prodotte)
e neppure viene formulata chiara domanda di risarcimento per una possibile responsabilità precontrattuale.
5.2 – Desolante deserto probatorio ed ancor prima oscurità deduttiva che non possono che rendere la totale infondatezza della eccezione di inadempimento contrattuale del locatore con la quale l'opponente intenderebbe paralizzare la domanda del . CP_2
6 – Identica sorte per la domanda risarcitoria da lucro cessante per la asserita conseguenza della impossibilità per l'opponente di realizzare -e quindi trarne utili- gli impianti di produzione di energia elettrica cui era finalizzata la locazione dei terreni e -par di capire- anche la costituzione del diritto di superficie per un impianto fotovoltaico.
4 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in uno con la declaratoria di esecutorietà dell'impugnato decreto ingiuntivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
RESPINGE l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 217/24 del CP_1
13.3.24, che per l'effetto dichiara esecutorio;
condanna l'opponente a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore dell'ingiungente in euro 10.000,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre accessori di legge.
Deposito della motivazione entro giorni quindici.
Macerata, 28 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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