Art. 8.
Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.
Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.
Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.