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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17376 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 5993 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Vatta ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 103, giusta procura allegata in atti
ATTORE
E in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_1 mandataria, giusta contratto di servicing sottoscritto tra le parti con efficacia a decorrere dal 3 giugno 2021 ed in forza di procura speciale in autentica del Notaio di Roma del 07/06/2021, Rep. 15823 – Racc. 7715, registrata a Persona_1
Roma in data 09 giugno 2021 n. 20109 serie 1T, di rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Carlo d'Errico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento n. 20, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto di precetto, anche se su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
CONVENUUTO
E
in persona del leg. rapp.te p.t. CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
1 , in persona del leg. rapp.te p.t. Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di merito post opposizione ex art. 615 co. II c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 1.12.2025, celebrata mediante lo scambio di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate ai propri scritti e alle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con tre distinti ricorsi ex art. 615 co. II c.p.c., depositato, rispettivamente, in data 3.7.2024, 10.10.2024, 11.10.2024, rubricati sub 6,8,9, formulava Parte_1 opposizione all'esecuzione avverso la procedura esecutiva n. 827/022, intrapresa ai suoi danni in quanto titolare del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roma in via Ludovico di Breme n.84 in forza di sentenza n. 22259/17, pubblicata in data 28 novembre 2017 con cui il Tribunale Civile di Roma accertava l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del e contro la (Cfr. Parte_1 Controparte_4 doc. 2 dell'atto di citazione), pronuncia trascritta pressi i registri immobiliari di Roma 1 in data 20 febbraio 2018 al Reg. Gen. 19700, Reg. particolare n 4200, immobile gravato da ipoteca a favore di Banca Popolare di Novara, iscritta presso i RR.II di Roma 1 in data 10 ottobre 2008, al Reg. Gen. 131642 e Reg. part. 25292, rilasciata a garanzia del finanziamento concesso dalla banca alla a rogito del notaio CP_3
di Roma (rep. 7361, Racc. 4943), poi oggetto di decreto ingiuntivo n. Persona_2
6304/20 del 16.4.2020 emesso a carico della e del condebitore solidale CP_3 CP_5
debitori ingiunti, e a favore di Banco BPM, originario titolare del credito portato
[...] dal provvedimento monitorio, poi oggetto di cessione in favore dell'odierno convenuto ( cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Rigettata con ordinanza del 2.12.2024 l'istanza di sospensione della suindicata procedura, rigetto poi impugnato con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., concessi i termini per l'introduzione del giudizio di merito, quest'ultimo veniva appunto introdotto dal che chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intrapresa Parte_1 procedura per nullità del pignoramento gravante sull'immobile di cui era divenuto proprietario in forza di usucapione accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 22259/17 del 28.11.2017, passata in giudicato, l'inopponibilità della garanzia ipotecaria di Banca Popolare di Novara, iscritta presso i RR.II di Roma 1 in data 10
2 ottobre 2008, al Reg. Gen. 131642 e Reg. part. 25292, rilasciata a garanzia del finanziamento concesso dalla banca alla a rogito del notaio CP_3 Persona_2 di Roma (rep. 7361, Racc. 4943) del 9 ottobre 2008 nei confronti del Sig.
[...] in virtù della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma n. sentenza n. Parte_1
22259/17, pubblicata in data 28 novembre 2017 con cui è stato accertato l'intervenuto acquisto in suo favore dell'immobile oggetto di garanzia, nonché, in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in favore del per usucapione Parte_1 dell'immobile oggetto di espropriazione e precisamente del locale ad uso negozio ubicato in Via Ludovico di Breme n. 84, posto al piano terra, della superficie di mq 47 (quarantasette), oltre sottonegozio di circa mq 203 (duecentotrè), confinante con detta via, civico n. 86 e n. 82; censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 273 (duecentosettantatre), mappale 611 (seicentoundici) sub. 502 (cinquecentodue), così risultante a seguito di variazione del 21 febbraio 2006 n. 16537, z.c. 6, cat. C/1, cl. 6, cons. 222 mq., R.C. Euro 3955,54 (tremilanovecentocinquantacinque virgola cinquantaquattro), Via Ludovico di Breme n. 84, piano T-S1, così risultante a seguito di planimetria presentata in Catasto Fabbricati in data 21 febbraio 2005, prot. n. RM0126689, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri immobilari, il tutto con il riconoscimento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Si costituiva la nella qualità in epigrafe indicata, che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attrice, con il favore delle spese di lite.
Non si costituivano, benchè regolarmente evocate in giudizio, le altre società in epigrafe indicate, per cui ne veniva dichiarata la contumacia
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e va, quindi, accolta.
In proposito vanno richiamate anche nella presente sede tutte le osservazioni contenute nell'ordinanza pronunziata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 42244/24 costituente il giudizio di merito introdotto a seguito di ricorso in opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. e rubricato sub 4, rispetto alle quali il convenuto alcun elemento idoneo a superarle ha offerto, e già fatte proprie da questo Giudice con la sentenza emessa nel suddetto procedimento.
Ed invero, premesso che l'esecuzione ai danni del è stata erroneamente Parte_1 intrapresa dall'originario creditore pignorante ai sensi dell'art. 602 e ss c.p.c., laddove, all'atto della trascrizione del pignoramento, quest'ultimo era già titolare del diritto di proprietà sui beni pignorati in forza della sentenza accertativa dell'usucapione sopra
3 richiamata, se è pur vero che l'inopponibilità al creditore ipotecario della sentenza che definisce il giudizio di usucapione, al quale detto creditore litisconsorte necessario non abbia partecipato deve intendersi nel senso che tale sentenza non possa nuocere al creditore iscritto pretermesso facendo venire meno il diritto di garanzia reale di cui è titolare e, con esso, la procedura esecutiva già intrapresa nei confronti del debitore originario proprietario esecutato, tuttavia tale inopponibilità non vale a rendere l'acquisto a titolo originario al pari di un acquisto derivativo con conseguente facoltà per il creditore iscritto di aggredire direttamente l'usucapente del bene come se fosse tenuto per debito altrui in virtù dell'ipoteca.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “ l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis" bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/06/2000, n.8792 ).
Né ad inficiare le considerazioni che precedono valgono le considerazioni del convenuto in ordine alla “tipologia “della sentenza che ha accertato l'usucapione in quanto resa a seguito di accordo tra le parti: ove legittimato, il convenuto, creditore nella procedura esecutiva n. 827/22, avrebbe dovuto agire in giudizio onde porre nel nulla l'accertamento ivi contenuto.
Ne consegue che l'odierno convenuto non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti del in forza del pignoramento fondante la procedura Parte_1 esecutiva n. 827/22, in quanto non è debitore né in forza del titolo esecutivo azionato, emesso a carico di e del condebitore solidale, né in quanto obbligato, con il CP_3 bene usucapito, per un debito altrui, stante l'efficacia retroattiva dell'usucapione che rende inopponibile all'usucapente la garanzia ipotecaria iscritta sul bene oggetto di usucapione
Quanto alla domanda di cancellazione della trascrizione del suddetto pignoramento, trattasi di istanza di competenza esclusiva del G.E.
Dall'accoglimento della spiegata opposizione consegue la condanna del convenuto, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio, stante l'assenza di notula, ai sensi del d.m. 55/2014,con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo
4
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da avverso la procedura esecutiva Parte_1
n. 827/22 e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento fondante detta procedura;
2)condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in euro 518,00 per spese vive, euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Così deciso in Roma, il 11.12.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 5993 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Vatta ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 103, giusta procura allegata in atti
ATTORE
E in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_1 mandataria, giusta contratto di servicing sottoscritto tra le parti con efficacia a decorrere dal 3 giugno 2021 ed in forza di procura speciale in autentica del Notaio di Roma del 07/06/2021, Rep. 15823 – Racc. 7715, registrata a Persona_1
Roma in data 09 giugno 2021 n. 20109 serie 1T, di rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Carlo d'Errico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento n. 20, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto di precetto, anche se su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
CONVENUUTO
E
in persona del leg. rapp.te p.t. CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
1 , in persona del leg. rapp.te p.t. Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: giudizio di merito post opposizione ex art. 615 co. II c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 1.12.2025, celebrata mediante lo scambio di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate ai propri scritti e alle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con tre distinti ricorsi ex art. 615 co. II c.p.c., depositato, rispettivamente, in data 3.7.2024, 10.10.2024, 11.10.2024, rubricati sub 6,8,9, formulava Parte_1 opposizione all'esecuzione avverso la procedura esecutiva n. 827/022, intrapresa ai suoi danni in quanto titolare del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Roma in via Ludovico di Breme n.84 in forza di sentenza n. 22259/17, pubblicata in data 28 novembre 2017 con cui il Tribunale Civile di Roma accertava l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del e contro la (Cfr. Parte_1 Controparte_4 doc. 2 dell'atto di citazione), pronuncia trascritta pressi i registri immobiliari di Roma 1 in data 20 febbraio 2018 al Reg. Gen. 19700, Reg. particolare n 4200, immobile gravato da ipoteca a favore di Banca Popolare di Novara, iscritta presso i RR.II di Roma 1 in data 10 ottobre 2008, al Reg. Gen. 131642 e Reg. part. 25292, rilasciata a garanzia del finanziamento concesso dalla banca alla a rogito del notaio CP_3
di Roma (rep. 7361, Racc. 4943), poi oggetto di decreto ingiuntivo n. Persona_2
6304/20 del 16.4.2020 emesso a carico della e del condebitore solidale CP_3 CP_5
debitori ingiunti, e a favore di Banco BPM, originario titolare del credito portato
[...] dal provvedimento monitorio, poi oggetto di cessione in favore dell'odierno convenuto ( cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Rigettata con ordinanza del 2.12.2024 l'istanza di sospensione della suindicata procedura, rigetto poi impugnato con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., concessi i termini per l'introduzione del giudizio di merito, quest'ultimo veniva appunto introdotto dal che chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'intrapresa Parte_1 procedura per nullità del pignoramento gravante sull'immobile di cui era divenuto proprietario in forza di usucapione accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 22259/17 del 28.11.2017, passata in giudicato, l'inopponibilità della garanzia ipotecaria di Banca Popolare di Novara, iscritta presso i RR.II di Roma 1 in data 10
2 ottobre 2008, al Reg. Gen. 131642 e Reg. part. 25292, rilasciata a garanzia del finanziamento concesso dalla banca alla a rogito del notaio CP_3 Persona_2 di Roma (rep. 7361, Racc. 4943) del 9 ottobre 2008 nei confronti del Sig.
[...] in virtù della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma n. sentenza n. Parte_1
22259/17, pubblicata in data 28 novembre 2017 con cui è stato accertato l'intervenuto acquisto in suo favore dell'immobile oggetto di garanzia, nonché, in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in favore del per usucapione Parte_1 dell'immobile oggetto di espropriazione e precisamente del locale ad uso negozio ubicato in Via Ludovico di Breme n. 84, posto al piano terra, della superficie di mq 47 (quarantasette), oltre sottonegozio di circa mq 203 (duecentotrè), confinante con detta via, civico n. 86 e n. 82; censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 273 (duecentosettantatre), mappale 611 (seicentoundici) sub. 502 (cinquecentodue), così risultante a seguito di variazione del 21 febbraio 2006 n. 16537, z.c. 6, cat. C/1, cl. 6, cons. 222 mq., R.C. Euro 3955,54 (tremilanovecentocinquantacinque virgola cinquantaquattro), Via Ludovico di Breme n. 84, piano T-S1, così risultante a seguito di planimetria presentata in Catasto Fabbricati in data 21 febbraio 2005, prot. n. RM0126689, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri immobilari, il tutto con il riconoscimento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Si costituiva la nella qualità in epigrafe indicata, che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attrice, con il favore delle spese di lite.
Non si costituivano, benchè regolarmente evocate in giudizio, le altre società in epigrafe indicate, per cui ne veniva dichiarata la contumacia
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e va, quindi, accolta.
In proposito vanno richiamate anche nella presente sede tutte le osservazioni contenute nell'ordinanza pronunziata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 42244/24 costituente il giudizio di merito introdotto a seguito di ricorso in opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. e rubricato sub 4, rispetto alle quali il convenuto alcun elemento idoneo a superarle ha offerto, e già fatte proprie da questo Giudice con la sentenza emessa nel suddetto procedimento.
Ed invero, premesso che l'esecuzione ai danni del è stata erroneamente Parte_1 intrapresa dall'originario creditore pignorante ai sensi dell'art. 602 e ss c.p.c., laddove, all'atto della trascrizione del pignoramento, quest'ultimo era già titolare del diritto di proprietà sui beni pignorati in forza della sentenza accertativa dell'usucapione sopra
3 richiamata, se è pur vero che l'inopponibilità al creditore ipotecario della sentenza che definisce il giudizio di usucapione, al quale detto creditore litisconsorte necessario non abbia partecipato deve intendersi nel senso che tale sentenza non possa nuocere al creditore iscritto pretermesso facendo venire meno il diritto di garanzia reale di cui è titolare e, con esso, la procedura esecutiva già intrapresa nei confronti del debitore originario proprietario esecutato, tuttavia tale inopponibilità non vale a rendere l'acquisto a titolo originario al pari di un acquisto derivativo con conseguente facoltà per il creditore iscritto di aggredire direttamente l'usucapente del bene come se fosse tenuto per debito altrui in virtù dell'ipoteca.
Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “ l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis" bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/06/2000, n.8792 ).
Né ad inficiare le considerazioni che precedono valgono le considerazioni del convenuto in ordine alla “tipologia “della sentenza che ha accertato l'usucapione in quanto resa a seguito di accordo tra le parti: ove legittimato, il convenuto, creditore nella procedura esecutiva n. 827/22, avrebbe dovuto agire in giudizio onde porre nel nulla l'accertamento ivi contenuto.
Ne consegue che l'odierno convenuto non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti del in forza del pignoramento fondante la procedura Parte_1 esecutiva n. 827/22, in quanto non è debitore né in forza del titolo esecutivo azionato, emesso a carico di e del condebitore solidale, né in quanto obbligato, con il CP_3 bene usucapito, per un debito altrui, stante l'efficacia retroattiva dell'usucapione che rende inopponibile all'usucapente la garanzia ipotecaria iscritta sul bene oggetto di usucapione
Quanto alla domanda di cancellazione della trascrizione del suddetto pignoramento, trattasi di istanza di competenza esclusiva del G.E.
Dall'accoglimento della spiegata opposizione consegue la condanna del convenuto, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio, stante l'assenza di notula, ai sensi del d.m. 55/2014,con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo
4
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da avverso la procedura esecutiva Parte_1
n. 827/22 e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento fondante detta procedura;
2)condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in euro 518,00 per spese vive, euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo
Così deciso in Roma, il 11.12.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
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