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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. ON DI TO Presidente rel. dott. ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 454/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Colucci Parte_1 del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
, nata a [...] il giorno 1 dicembre 1965, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Raimonda Pesci Ferrari e Pier Francesco Ferrari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori resistenti
, nata ad [...] in data [...] CP_2
convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contribuzioni economiche).
All'udienza del 4 novembre 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi alla domanda ammessa formulata in ricorso e parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 13 febbraio 2025 premetteva implicitamente di avere un Parte_1 tempo intrattenuto una relazione con , che dalla loro unione è nata (il giorno 1 Controparte_1 luglio 2004) la figlia e che questo Tribunale, con decreto emesso in data 11 settembre 2017, CP_2 aveva posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 400,00, anche sui presupposti della preferenziale collocazione della minore presso la madre e dello stato di disoccupazione di quest'ultima.
Esponeva di avere già adito l'Autorità giudiziaria per la revoca di tale obbligo di mantenimento e che il corrispondente procedimento, a seguito di prolungate trattive tra le parti, si era concluso a causa della comune inerzia.
Con riguardo al merito, forniva una ricostruzione delle rispettive risorse economiche, evidenziando di essersi obbligato alla restituzione rateale di un finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura già concessa in uso alla figlia e che, a differenza dei tempi del suddetto decreto,
aveva reperito di recente una occupazione lavorativa a tempo indeterminato. Controparte_1
Per altro verso, evidenziava che la figlia una volta divenuta maggiorenne, si era dapprima CP_2 iscritta a corsi universitari senza sostenere alcun esame, aveva poi concluso un contratto a tempo determinato (con retribuzione mensile pari a circa Euro 1.000,00), aveva quindi rifiutato di prorogare tale rapporto e si era infine iscritta, senza una concreta progettualità, a un corso regionale per l'apprendimento di tecniche di digitalizzazione per le imprese (con termine finale previsto al giugno 2026).
In ragione di siffatte premesse, lo stesso ricorrente chiedeva, in via principale, revocarsi l'obbligo di contribuzione per il mantenimento della figlia, ovvero, in via subordinata, farsene riduzione all'importo inferiore di Euro 150,00 al mese (per la durata di un anno dal deposito del ricorso).
Sotto altri profili, formulava domande di restituzione di somme di denaro e di condanna risarcitoria per i danni derivanti dalla altrui violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva ritualmente in giudizio la sola Controparte_1
(non potendosi stimare, ex art. 473 bis.17 c.p.c., rituale atto costituzione quello depositato anche nell'interesse di il 7 aprile 2025) depositando comparsa il 2 ottobre 2025. CP_2
Eccepita, in via preliminare e di rito, l'inammissibilità delle domande restitutoria e risarcitoria articolate da controparte, la stessa resistente deduceva, nel merito, la persistenza del diritto di a beneficiare del mantenimento da parte dei genitori (sotto tale profilo soggiungendo CP_2 unicamente, in fatto, la dedizione dell'interessata a minima attività di lavoro concentrata nelle giornate della domenica e negando un suo precedente rifiuto ad eventuali offerte stabili di lavoro), assumendone un incremento delle esigenze economiche al pari della sua crescita.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande (principale e subordinata) avversarie.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. (con la prima delle quali, in particolare,
allegava di essere stato licenziato dal datore di lavoro e di beneficiare dell'indennità Parte_1
Naspi), all'udienza di comparizione celebrata il 4 novembre 2025 era dichiarata la contumacia di
CP_2
Alla stessa udienza, fallita ogni prospettiva di conciliazione e acquisite le dichiarazioni rilasciate dalle parti, era disposto il mutamento del rito in relazione al sindacato sulla domanda restitutoria e su quella risarcitoria formulate dal ricorrente.
Indi, matura la causa per la decisione, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' indiscusso principio generale quello per cui, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Il preteso creditore della contribuzione genitoriale è pertanto chiamato a provare lo stato di dipendenza economica del figlio e la circostanza che quest'ultimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, ovvero si sia attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro.
Tanto premesso, è, in primo luogo, indubitabile che la maggiorenne , convivente con CP_2 la madre , sia tuttora priva di indipendenza economica. Controparte_1
Il suo impegno lavorativo a termine è infatti remunerato con l'importo complessivo mensile di soli Euro 337,61.
In secondo luogo, ritiene il Collegio che tale condizione non sia attribuibile a sua colpa, ovvero a negligente o insufficiente impegno.
Ai fini d'interesse, in particolare, è indiscusso principio generale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021) quello per cui, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – in modo tale per cui, all'età progressivamente più elevata del maggiorenne si accompagna, tendenzialmente, la cessazione del diritto al mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
In applicazione di tali criteri, allora, è quasi risolutivo considerare che ha soltanto 21 anni. CP_2
Una volta diplomata nel 2023 al termine degli studi al liceo di Scienze Umane, si è iscritta – effettivamente, senza esiti – agli indirizzi universitari di Ingegneria Meccanica e di Tecniche Biologiche.
Ella, tuttavia, ha subito posto rimedio al primo e unico anno d'insuccesso accademico, dapprima lavorando a tempo determinato alle dipendenze di dal giugno all'agosto 2024, quindi CP_3 iscrivendosi al menzionato corso per l'apprendimento di tecniche di digitalizzazione.
A detto riguardo, va rilevato che il rapporto presso era a tempo parziale (per una CP_3 retribuzione lorda mensile pari ad Euro 963,45 soltanto), né risultano in alcun modo comprovate ipotesi (rifiutate dalla dipendente) di una sua possibile conversione a lavoro stabile e diversamente retribuito.
Per altro verso, va valorizzato che ha dimostrato concreto impegno prestandosi a lavorare CP_2 nei giorni coincidenti con la domenica (cfr. contratto di assunzione per il 3 marzo 2025, con termine prorogato al marzo 2026) durante la frequentazione dell'attuale corso di formazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va dunque disattesa la domanda proposta da parte ricorrente intesa alla revoca dell'obbligo di mantenimento materiale della figlia.
Il residuo thema decidendum attiene quindi alla ripartizione degli obblighi genitoriali e, segnatamente, alla quantificazione del contributo per il mantenimento di da porsi CP_2 attualmente a carico del padre ricorrente.
Facendosi applicazione analogica alla presente fattispecie dei criteri commisurativi – per quanto elettivamente destinati al mantenimento dei figli minorenni – di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., vanno anzitutto verificate le risorse economiche delle parti.
Le condizioni di , che, all'epoca del decreto del settembre 2017, era percettore di Parte_1 redditi mensili pari a circa Euro 1.500,00 ed era beneficiario in via esclusiva degli assegni familiari, possono dirsi sostanzialmente immutate. E' pur vero che egli, a seguito del recente licenziamento intimatogli nel marzo 2025, ha percepito il TFR e indennità per soli Euro 13.500,00 e sta beneficiando di una inferiore indennità Naspi per Euro 1.230,00.
E' altrettanto vero, tuttavia, che lo stesso ricorrente, oltre alla casa coniugale (già gravata da mutuo al tempo del suddetto decreto), è altresì proprietario di due immobili (in Foggia) che gli stanno garantendo ulteriori redditi mensili al momento pari ad Euro 980,00.
Sostanzialmente irrilevante è, d'altra parte, l'esposizione alla restituzione rateale del finanziamento contratto per l'acquisito dell'autovettura in un primo tempo concessa in godimento alla figlia, sia per il contenuto ammontare dell'obbligo (poco più di Euro 200,00 al mese), sia per la sopravvenuta restituzione del bene.
Senz'altro migliorate sono invece le condizioni economiche della resistente la quale, oltre ad avere beneficiato di un acquisto iure hereditatis di Euro 10.000,00 circa, ha iniziato a svolgere attività lavorativa retribuita.
Ella, infatti, dopo avere dichiarato redditi pari a poco più di Euro 9.000,00 per l'anno 2022 e pari ad Euro 5.639,00 per l'anno 2023, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 19.102,00 per l'anno d'imposta 2024.
Tenuto conto dei superiori elementi, dell'indubbio e ragguardevole incremento delle esigenze economiche di derivante dalla sua crescita dall'anno 2017 ad oggi (circa otto anni) e degli CP_2 emolumenti lavorativi comunque a lei attualmente corrisposti, si ritiene congruo che, a decorrere dell'introduzione del procedimento (13 febbraio 2025), sia obbligato a contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario della stessa figlia maggiorenne mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo la vigente disciplina.
La particolarità della fattispecie e i profili di reciproca soccombenza giustificano, infine, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 bis e ss. c.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) a decorrere dal 13 febbraio 2025 pone a carico del padre ricorrente l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo Controparte_1 monetario per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne pari all'importo di CP_2
Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla vigente disciplina;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON DI TO
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. ON DI TO Presidente rel. dott. ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 454/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Colucci Parte_1 del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore ricorrente e
, nata a [...] il giorno 1 dicembre 1965, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Raimonda Pesci Ferrari e Pier Francesco Ferrari del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori resistenti
, nata ad [...] in data [...] CP_2
convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contribuzioni economiche).
All'udienza del 4 novembre 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi alla domanda ammessa formulata in ricorso e parte resistente ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 13 febbraio 2025 premetteva implicitamente di avere un Parte_1 tempo intrattenuto una relazione con , che dalla loro unione è nata (il giorno 1 Controparte_1 luglio 2004) la figlia e che questo Tribunale, con decreto emesso in data 11 settembre 2017, CP_2 aveva posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 400,00, anche sui presupposti della preferenziale collocazione della minore presso la madre e dello stato di disoccupazione di quest'ultima.
Esponeva di avere già adito l'Autorità giudiziaria per la revoca di tale obbligo di mantenimento e che il corrispondente procedimento, a seguito di prolungate trattive tra le parti, si era concluso a causa della comune inerzia.
Con riguardo al merito, forniva una ricostruzione delle rispettive risorse economiche, evidenziando di essersi obbligato alla restituzione rateale di un finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura già concessa in uso alla figlia e che, a differenza dei tempi del suddetto decreto,
aveva reperito di recente una occupazione lavorativa a tempo indeterminato. Controparte_1
Per altro verso, evidenziava che la figlia una volta divenuta maggiorenne, si era dapprima CP_2 iscritta a corsi universitari senza sostenere alcun esame, aveva poi concluso un contratto a tempo determinato (con retribuzione mensile pari a circa Euro 1.000,00), aveva quindi rifiutato di prorogare tale rapporto e si era infine iscritta, senza una concreta progettualità, a un corso regionale per l'apprendimento di tecniche di digitalizzazione per le imprese (con termine finale previsto al giugno 2026).
In ragione di siffatte premesse, lo stesso ricorrente chiedeva, in via principale, revocarsi l'obbligo di contribuzione per il mantenimento della figlia, ovvero, in via subordinata, farsene riduzione all'importo inferiore di Euro 150,00 al mese (per la durata di un anno dal deposito del ricorso).
Sotto altri profili, formulava domande di restituzione di somme di denaro e di condanna risarcitoria per i danni derivanti dalla altrui violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva ritualmente in giudizio la sola Controparte_1
(non potendosi stimare, ex art. 473 bis.17 c.p.c., rituale atto costituzione quello depositato anche nell'interesse di il 7 aprile 2025) depositando comparsa il 2 ottobre 2025. CP_2
Eccepita, in via preliminare e di rito, l'inammissibilità delle domande restitutoria e risarcitoria articolate da controparte, la stessa resistente deduceva, nel merito, la persistenza del diritto di a beneficiare del mantenimento da parte dei genitori (sotto tale profilo soggiungendo CP_2 unicamente, in fatto, la dedizione dell'interessata a minima attività di lavoro concentrata nelle giornate della domenica e negando un suo precedente rifiuto ad eventuali offerte stabili di lavoro), assumendone un incremento delle esigenze economiche al pari della sua crescita.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande (principale e subordinata) avversarie.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. (con la prima delle quali, in particolare,
allegava di essere stato licenziato dal datore di lavoro e di beneficiare dell'indennità Parte_1
Naspi), all'udienza di comparizione celebrata il 4 novembre 2025 era dichiarata la contumacia di
CP_2
Alla stessa udienza, fallita ogni prospettiva di conciliazione e acquisite le dichiarazioni rilasciate dalle parti, era disposto il mutamento del rito in relazione al sindacato sulla domanda restitutoria e su quella risarcitoria formulate dal ricorrente.
Indi, matura la causa per la decisione, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' indiscusso principio generale quello per cui, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Il preteso creditore della contribuzione genitoriale è pertanto chiamato a provare lo stato di dipendenza economica del figlio e la circostanza che quest'ultimo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, ovvero si sia attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro.
Tanto premesso, è, in primo luogo, indubitabile che la maggiorenne , convivente con CP_2 la madre , sia tuttora priva di indipendenza economica. Controparte_1
Il suo impegno lavorativo a termine è infatti remunerato con l'importo complessivo mensile di soli Euro 337,61.
In secondo luogo, ritiene il Collegio che tale condizione non sia attribuibile a sua colpa, ovvero a negligente o insufficiente impegno.
Ai fini d'interesse, in particolare, è indiscusso principio generale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021) quello per cui, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – in modo tale per cui, all'età progressivamente più elevata del maggiorenne si accompagna, tendenzialmente, la cessazione del diritto al mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un certo livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
In applicazione di tali criteri, allora, è quasi risolutivo considerare che ha soltanto 21 anni. CP_2
Una volta diplomata nel 2023 al termine degli studi al liceo di Scienze Umane, si è iscritta – effettivamente, senza esiti – agli indirizzi universitari di Ingegneria Meccanica e di Tecniche Biologiche.
Ella, tuttavia, ha subito posto rimedio al primo e unico anno d'insuccesso accademico, dapprima lavorando a tempo determinato alle dipendenze di dal giugno all'agosto 2024, quindi CP_3 iscrivendosi al menzionato corso per l'apprendimento di tecniche di digitalizzazione.
A detto riguardo, va rilevato che il rapporto presso era a tempo parziale (per una CP_3 retribuzione lorda mensile pari ad Euro 963,45 soltanto), né risultano in alcun modo comprovate ipotesi (rifiutate dalla dipendente) di una sua possibile conversione a lavoro stabile e diversamente retribuito.
Per altro verso, va valorizzato che ha dimostrato concreto impegno prestandosi a lavorare CP_2 nei giorni coincidenti con la domenica (cfr. contratto di assunzione per il 3 marzo 2025, con termine prorogato al marzo 2026) durante la frequentazione dell'attuale corso di formazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, va dunque disattesa la domanda proposta da parte ricorrente intesa alla revoca dell'obbligo di mantenimento materiale della figlia.
Il residuo thema decidendum attiene quindi alla ripartizione degli obblighi genitoriali e, segnatamente, alla quantificazione del contributo per il mantenimento di da porsi CP_2 attualmente a carico del padre ricorrente.
Facendosi applicazione analogica alla presente fattispecie dei criteri commisurativi – per quanto elettivamente destinati al mantenimento dei figli minorenni – di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., vanno anzitutto verificate le risorse economiche delle parti.
Le condizioni di , che, all'epoca del decreto del settembre 2017, era percettore di Parte_1 redditi mensili pari a circa Euro 1.500,00 ed era beneficiario in via esclusiva degli assegni familiari, possono dirsi sostanzialmente immutate. E' pur vero che egli, a seguito del recente licenziamento intimatogli nel marzo 2025, ha percepito il TFR e indennità per soli Euro 13.500,00 e sta beneficiando di una inferiore indennità Naspi per Euro 1.230,00.
E' altrettanto vero, tuttavia, che lo stesso ricorrente, oltre alla casa coniugale (già gravata da mutuo al tempo del suddetto decreto), è altresì proprietario di due immobili (in Foggia) che gli stanno garantendo ulteriori redditi mensili al momento pari ad Euro 980,00.
Sostanzialmente irrilevante è, d'altra parte, l'esposizione alla restituzione rateale del finanziamento contratto per l'acquisito dell'autovettura in un primo tempo concessa in godimento alla figlia, sia per il contenuto ammontare dell'obbligo (poco più di Euro 200,00 al mese), sia per la sopravvenuta restituzione del bene.
Senz'altro migliorate sono invece le condizioni economiche della resistente la quale, oltre ad avere beneficiato di un acquisto iure hereditatis di Euro 10.000,00 circa, ha iniziato a svolgere attività lavorativa retribuita.
Ella, infatti, dopo avere dichiarato redditi pari a poco più di Euro 9.000,00 per l'anno 2022 e pari ad Euro 5.639,00 per l'anno 2023, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 19.102,00 per l'anno d'imposta 2024.
Tenuto conto dei superiori elementi, dell'indubbio e ragguardevole incremento delle esigenze economiche di derivante dalla sua crescita dall'anno 2017 ad oggi (circa otto anni) e degli CP_2 emolumenti lavorativi comunque a lei attualmente corrisposti, si ritiene congruo che, a decorrere dell'introduzione del procedimento (13 febbraio 2025), sia obbligato a contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario della stessa figlia maggiorenne mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo la vigente disciplina.
La particolarità della fattispecie e i profili di reciproca soccombenza giustificano, infine, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 bis e ss. c.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) a decorrere dal 13 febbraio 2025 pone a carico del padre ricorrente l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo Controparte_1 monetario per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne pari all'importo di CP_2
Euro 300,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla vigente disciplina;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
ON DI TO