Trib. Parma, sentenza 28/12/2025, n. 1313
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Revoca obbligo di mantenimento

    Il giudice ha ritenuto che la figlia, pur maggiorenne, sia ancora priva di indipendenza economica e che il suo impegno lavorativo sia stato occasionale e non sufficiente a garantirle l'autosufficienza. L'età della figlia (21 anni), il suo percorso di studi e la sua partecipazione a corsi di formazione sono stati considerati elementi a favore del mantenimento.

  • Rigettato
    Riduzione contributo mantenimento

    La domanda di riduzione è stata assorbita dal rigetto della domanda di revoca. Il giudice ha stabilito un nuovo contributo di mantenimento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità domande restitutoria e risarcitoria

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità di tali domande.

  • Inammissibile
    Inammissibilità domande restitutoria e risarcitoria

    Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità di tali domande.

  • Accolto
    Quantificazione contributo mantenimento

    Considerando le risorse economiche di entrambi i genitori, l'incremento delle esigenze della figlia dovute alla crescita e i suoi emolumenti lavorativi, il giudice ha fissato il contributo in Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Parma, sentenza 28/12/2025, n. 1313
    Giurisdizione : Trib. Parma
    Numero : 1313
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

    Testo completo