Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
**2 010.04/02 C.C. 66862 REPU LIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 21695/99 by Consigliere Cron. 10608 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPION CIVILE S ENT ENZA N. 66862 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-> ricorrente
contro
DI OL AL;
intimato avverso la sentenza n. 67/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 2001 15/12/98; 2721 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio del Registro di Ariano Irpino ha emesso un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito dichiarato di Di TT DO da L.
5.696.000 a L.
1.111.794.000 ai fini IRPEF ed ILOR. Il Di TT impugnava l'accertamento in sede giurisdizionale, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità. Esponeva, riassuntivamente, che quest'ultimo si era basato su di una verifica effettuata nei confronti della Cooperativa Agricola California, di cui il ricorrente stesso era presidente del Consiglio di Amministrazione, e che al termine della verifica il processo verbale di constatazione era stato intestato arbitrariamente alla ditta Di TT DO. era costituitaSosteneva che, invece, la Cooperativa regolarmente, e come tale registrata regolarmente presso il registro della Prefettura di Avellino, e che costituiva, perciò, una persona giuridica, titolare di diritti ed obblighi. Rilevava che l'esistenza di essa non avrebbe potuto essere disconosciuta se non dagli organi competenti, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Commissione Tributaria di primo grado di Ariano Irpino respingeva il ricorso. 1 a 2 7 2 Con sentenza in data 10 novembre / 15 dicembre 1998 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva, invece, l'appello del contribuente. La sentenza si basava, in particolare sul fatto che l'Ufficio, nel disconoscere che il ricavo dell'attività andasse addebitato alla cooperativa California, ed imputandolo invece al Di TT, non risultava avesse chiesto il parere obbligatorio (anche se non vincolante) del Ministero del Lavoro, e degli altri organi di vigilanza. La Commissione Regionale argomentava, infatti, che questo parere era necessario per disconoscere l'esistenza dei requisiti della mutualità. In mancanza di detto parere il procedimento adottato dall'Ufficio nei confronti del Di TT non poteva ritenersi valido, e di conseguenza non era valido neppure l'accertamento reddituale a suo carico.
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed allegando un solo motivo di impugnazione, quello della violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma terzo, del D.P.R. n.601 del 1973 in relazione agli artt.50 e 62 del decreto legislativo n.546 del 1992. Argomenta che, in realtà, il giudice di appello era partito da una considerazione che l'Ufficio stesso riteneva esatta in astratto ed in se non contestava, quella dell'impossibilità di attribuire ad altro soggetto i ricavi della cooperativa, per pervenire ad una conclusione invece erronea perché non aveva tenuto presente che alla base dell'accertamento nei confronti del Di TT vi era l'accertata inesistenza della società cooperativa. Il parere del Ministero del Lavoro doveva essere richiesto obbligatoriamente quando era in discussione l'esistenza, o la permanenza, dei requisiti di mutualità, e si metteva in dubbio il diritto della struttura a fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le società cooperative, ma non quando come nel caso di specie veniva contestata la stessa - esistenza della società cooperativa. In questo ultimo caso – proprio perché in realtà il soggetto non - esisteva non aveva interesse stabilire se permanevano, o 1 meno, i requisiti della mutualità. La Commissione Regionale aveva ritenuto erroneamente che la cooperativa avrebbe dovuto essere il destinatario dell'avviso di accertamento notificato, invece, al Di TT. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è fondato e merita accoglimento. La pronunzia impugnata argomenta nel senso che l'accertamento tributario sarebbe viziato in quanto "non risulta che l'Ufficio abbia richiesto il dovuto parere obbligatorio, anche se non vincolante, del Ministero del Lavoro ed agli altri organi di vigilanza, come prescritto dal suddetto art. 14, c.3, del D.P.R. 601/73." parereSecondo la Commissione Regionale questo costituirebbe, infatti, un prius rispetto alla valutazione dell'Ufficio, e la omissione della sua richiesta costituirebbe un vizio procedurale tale da incidere negativamente sulla legittimità del provvedimento terminale della procedura di accertamento. Questa impostazione non può essere condivisa, e la pronunzia, ampiamente risalente, emessa da questa Corte nel 1992, che viene citata in proposito risulta ormai superata da un nuovo più attento indirizzo giurisprudenziale. Come ha rilevato, infatti, in una recente sentenza (Cass. civ., sez. trib., 24 febbraio 2001, n. 2725, Soc. coop. merid. Edilizia e altro c. Min. fin.) “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'esclusione da parte dell'amministrazione finanziaria delle agevolazioni tributarie, previste dalla legge a favore delle società cooperative, in conseguenza dell'attività speculativa svolta in concreto dall'ente, non richiede il parere del Ministero del lavoro o degli altri organi di vigilanza. Pertanto è legittimo l'accertamento tributario a carico di una società cooperativa, con il quale venga individuato un reddito da assoggettare per intero ad i.r.pe.g. ed i.lo.r. perché prodotto attraverso una normale attività imprenditoriale, cui si sia proceduto senza la richiesta del parere, obbligatorio anche se non vincolante, del Ministero del lavoro o degli altri organi di vigilanza." 2. La disposizione cui fa riferimento nella propria motivazione la Commissione Regionale è il terzo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, secondo cui "i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentito il Ministero del Lavoro o gli altri organi di vigilanza." Come è facile constatare la norma prevede che l'amministrazione finanziaria senta preventivamente gli organi incaricati istituzionalmente della vigilanza sulle cooperative (rispettivamente, il Ministero del Lavoro, per le cooperative di lavoro, ed altri diversi organi di vigilanza, per le altre cooperative, edificatrici, di consumo, ecc.), ma non sancisce affatto la nullità degli accertamenti posti in essere senza quel parere preventivo. Appare dunque arbitrario desumere dalla norma invocata l'esistenza di una simile nullità.
3. Né, del resto, sono prospettate ragioni diverse per, non già esaminate in precedenza, che possano indurre questa Corte ad allontanarsi dall'indirizzo interpretativo adottato con la citata sentenza n.2725 del 2001). Si deve ritenere, perciò, che la mancanza del parere preventivo del Ministero del Lavoro e degli organi di vigilanza, ed anche la mancata richiesta di tale parere, non rendano illegittimo l'accertamento tributario nel quale come in questo caso autonomo giudizio, di l'Ufficio ritenga, con proprio assoggettare per intero ad IRPEG e ad ILOR il reddito di una struttura perché prodotto da una normale attività imprenditoriale. Il problema è, piuttosto, quello della fondatezza nel merito, e della prova, delle affermazioni dell'Ufficio. Queste considerazioni, valide per tutti i casi di mancata acquisizione del parere preventivo del Ministero del Lavoro, valgono anche, a maggior ragione, quando - come appunto nel caso di specie - l'Ufficio contesti non semplicemente i requisiti di mutualità, ma la stessa esistenza della compagine.
4. Proprio perché si è fermata ad una questione pregiudiziale, la Commissione Regionale non ha esaminato il merito della causa ed in particolare il problema (diverso ed ulteriore rispetto a quella della mancata osservanza, da parte della Cooperativa California, dei requisiti di mutualità) che assume, in realtà, rilievo centrale ai fini della risoluzione di questa controversia, quello dell'imputazione da parte dell'Ufficio al solo Di TT del reddito prodotto (almeno formalmente) in nome della compagine. Nella pronunzia non risultano esplicitate (neppure per criticarle), le ragioni per le quali l'Ufficio ha ritenuto appunto di attribuire al solo presidente Di TT l'intero reddito della struttura, e neppure le prove poste a sostegno dei relativi presupposti di fatto. In via logica, anzi, il mancato riconoscimento in capo ad una società cooperativa dell'effettiva esistenza dei requisiti di mutualità dovrebbe comportare l'affermazione che ci si trova di fronte, in realtà, invece che ad una società cooperativa, ad una società in nome collettivo, o ad una società semplice, con conseguente attribuzione del reddito a soci in proporzione alle rispettive quote;
non può valere, di per sé, ad imputare quel reddito ad un'unica persona fisica, nel caso di specie a quella del presidente del consiglio di amministrazione della pretesa cooperativa.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e deve essere annullata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. La causa va rimessa, per l'esame del merito, ed, in particolare, oltre che dell'effettiva sussistenza in concreto dei requisiti di mutualità, dei criteri di imputazione del reddito e delle prove che la sostengono, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. Il iglifereestensore OATE Il Presidente (dr. Stefano Monaci) (dr. Michele Прицев Споль IL CANCELLIERE C1 AN DO SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4.2.9. MAR. 2002 IL/CANCELLIERE C1 A l Grou Oggi DO Casano 800