Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 2
Anche nel procedimento di prevenzione è applicabile la rimessione del processo, stante la natura giurisdizionale di tale procedimento.
Anche quando la rimessione del processo è chiesta in relazione ad un procedimento di prevenzione devono essere rispettate le forme previste dall'art. 46 cod. proc. pen. ed in particolare la notifica alle altre parti della richiesta, in considerazione della rilevanza dell'atto che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire.
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- 1. Art. 46 c.p.p. Richiesta di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 39368 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 10/12/2021), n.39368 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21213-2016 proposto da: P.M.F., F.A.L., elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato AGOSTINO GIORDO giusta procura a margine del ricorso; – ricorrenti – contro PA.MI., elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/1998, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 09/01/1998
1. Dott. BELFIORE SANTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 55
3. Dott. ROSSI BRUNO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 35917/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione proposta da:
1) AR NE n. il 13.02.1943
nel procedimento pendente presso il
TRIBUNALE di LATINA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fulvio Uccella, che ha chiesto dichiararsi la richiesta inammissibile;
OSSERVA
I. AR ES, sottoposto a procedimento di prevenzione presso il tribunale di Latina, ha chiesto a questa Suprema Corte di voler disporre la rimessione del procedimento ad altro giudice, esistendo una situazione locale, non altrimenti eliminabile, capace di incidere negativamente sulla serenità di giudizio del collegio giudicante. Secondo il prevenuto, non solo i giornali locali avrebbero dimostrato un'aperta avversione nei suoi confronti, accostando il suo nome a vari fatti delittuosi senza alcun dato fattuale sul quale basare le proprie congetture (e, tra questi, l'attentato ai danni del dott. Iansiti, componente del collegio impegnato nel procedimento di prevenzione a suo carico), ma gli stessi inquirenti locali nutrirebbero una spiccata diffidenza verso di lui, eseguendo frequenti perquisizioni presso il suo domicilio, spesso ingiustificate e sempre con esito negativo.
II. Preliminarmente va rilevato che, pur essendo la rimessione del procedimento un istituto tipico del procedimento penale, avente il fine di garantire l'imparzialità e la serenità dell'organo giudicante, e pur trattandosi di istituto applicabile rigorosamente solo alle condizioni di legge perché introduce una deroga alle norme ordinarie in base alle quali si determina il giudice competente per territorio, tuttavia esso - di per se stesso - può essere applicabile anche nel procedimento di prevenzione perché la giurisdizionalizzazione di quest'ultimo procedimento, che deve svolgersi assicurando al prevenuto le garanzie accordate nel processo penale quando si applicano misure di sicurezza (art, 4 ult. cpv. 1. 27 dicembre 1956 n. 1423), alle quali non è estranea la remissione, rende questa ammissibile - anche per l'assenza di incompatibilità normativa - pure nel procedimento instaurato per l'applicazione delle misure di prevenzione (Cass., Sez., I, 1 aprile 1992, Fameli, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 922, p. 1542).
Il contrario indirizzo espresso in alcune isolate e lontane pronunce di questa stessa Corte (Cass., Sez. I, 14 marzo 1978, Periste, ivi, 1979, n. 103, p. 95; Id., Sez. I, 14 marzo 1978, Ragni, in Giust. pen., 1979, III, c. 71), secondo cui la rimessione attiene esclusivamente al procedimento ordinario di cognizione, appare limitativo in via esegetica della espressione "processo di merito" richiamata nell'art. 45 c.p.p., in contrapposizione ontologica al giudizio di cassazione, che è di legittimità e non di merito, e nel quale l'istituto della rimessione non opera mancando un altro organo al quale rimettere il processo. Senza contare che nell'art. 45 c.p.p. l'espressione "in ogni stato e grado del procedimento di merito" contenuta nell'art. 55 c.p.p. 1930, è diventata "in ogni stato e grado del processo di merito", in correlazione anche al corrispondente mutamento dell'intitolazione del capo ("rimessione del processo"). Non a caso la sostituzione del termine "procedimento" con quello di "processo" è spiegata nella Relaz. al prog. prel. con la necessità di "chiarire che la rimessione potrà operare solo nelle fasi propriamente giurisdizionali", alle quali nel rito accusatorio si riferisce il termine "processo". E la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione è ormai del tutto pacifica (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 21 gennaio 1991, Piromalli, in Giur. it., 1992, II, c. 299).
III. Il ricorso è tuttavia inammissibile per inosservanza delle forme previste dall'art. 46 comma 1 c.p.p.. Dall'esame degli atti risulta che la richiesta di rimessione è stata depositata nella cancelleria del giudice, ma non è stata notificata entro sette giorni a cura del richiedente al pubblico ministero presso il tribunale di Latina e a quello presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere. La notifica alle "altre parti" della richiesta di rimessione, imposta dall'art. 46 comma 1 c.p.p., non solo non ammette equipollenti, atteso il tenore letterale della norma, che contiene un implicito rinvio alle forme previste dall'art.148 c.p.p., ma è dettata dalla stessa rilevanza dell'atto, il quale,
potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuta dagli altri interessati, affinché questi abbiano la possibilità di interloquire (Cass., 11 aprile 1994, Saukry Tarek, in C.E.D. Cass., n. 197681).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della richiedente al pagamento della somma di lire 500.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visto l'art. 48 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento della somma di lire 500.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998