Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/1998, n. 55
CASS
Sentenza 9 gennaio 1998

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Anche nel procedimento di prevenzione è applicabile la rimessione del processo, stante la natura giurisdizionale di tale procedimento.

Anche quando la rimessione del processo è chiesta in relazione ad un procedimento di prevenzione devono essere rispettate le forme previste dall'art. 46 cod. proc. pen. ed in particolare la notifica alle altre parti della richiesta, in considerazione della rilevanza dell'atto che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire.

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  • 1Art. 46 c.p.p. Richiesta di rimessione
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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 39368 del 10
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    Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 10/12/2021), n.39368 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21213-2016 proposto da: P.M.F., F.A.L., elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato AGOSTINO GIORDO giusta procura a margine del ricorso; – ricorrenti – contro PA.MI., elettivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/1998, n. 55
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55
Data del deposito : 9 gennaio 1998

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