Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei crediti, ancorché liquidi ed esigibili, gli stessi non possono costituire oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di utilità non ancora percepite dall'ente, ma soltanto attese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1796
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 36315/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE Spa.;
avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Lucca del 4.7.2011;
È presente l'avv. Padovani Tullio del Foro di Pisa per Spa RE;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino) che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca per equivalente e rigetto nel resto del ricorso;
Ha interposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca che si duole dell'erronea applicazione della legge penale che ha fatto - a seguito dell'appello del difensore dell'interessato - il Tribunale di Lucca nel ridurre il sequestro preventivo applicato a GÌ CA ON.
IN FATTO
In data 4.7.2011 il GIP presso il Tribunale di Lucca ha applicato sequestro preventivo, su richiesta del PM., su immobili (terreni siti in località Parco S. Anna), di pertinenza di RE Spa e su somme (Euro 18.302.898) beni che sono considerati il profitto del reato di corruzione: misura finalizzata alla confisca per equivalente dei cespiti la di pertinenza di RE Spa., applicando così il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 53, art. 322 ter c.p.p. e richiamandosi sia alla funzione apicale di IO TI, sia all'addebito verso questi di violazione degli artt. 319 e 321 c.p.. Di poi, il Tribunale della Libertà di Lucca ha rigettato l'appello sul citato sequestro preventivo, ma il GIP, con Ordinanza 8.8.2011, ha parzialmente rigettato la domanda di dissequestro avanzata da GÌ CA ON, salvo che per una parte, che è stata svincolata dal vincolo reale.
Avverso il provvedimento ha interposto ricorso la difesa della società eccependo: - l'erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione sugli indizi che legittimano il provvedimento cautelare reale in una prospettiva di astratta possibilità, supponendo l'esistenza di un previo illecito penale;
- l'erronea applicazione della legge penale relativamente al periculum in mora e carenza assoluta di motivazione al riguardo;
- l'erronea qualificazione in termini di profitto del reato del compendio sequestrato.
La vicenda sorge dalla segnalazione rivolta mediante tre esposti diretti alla Procura della Repubblica di Lucca nell'estate/autunno del 2010 mediante cui era evidenziata la violazione della normativa urbanistica (per il superamento di limiti di edificazione) del Comune toscano nel Piano Attuativo, funzionale a realizzare circa mc. 116.000 abitativi (con cospicua porzione destinata ad altre attività), sotteso al progetto di investimento immobiliare sul locale Viale Einaudi (ed ad altre iniziative) divisato da RE Spa., società amministrata da IO TI. In sostanza si addebitava la falsità dei dati contenuti nella relazione di monitoraggio che il Consiglio Comunale aveva approvato il 15.12.2009. Artificio che aveva permesso l'avallo dell'iniziativa. La notizia trovava conferma in una Consulenza Tecnica disposta dal PM. a cui seguiva una serie intercettazioni, telefoniche ed ambientali, le quali evidenziavano il ruolo asseritamente compiacente degli esponenti comunali del città e procedeva per la violazione delle fattispecie di falso ideologico e di corruzione propria. Accanto all'emissione di misura cautelare personale, applicata dal GIP., il PM. instava per il sequestro preventivo dei terreni per circa mq. 60.000, acquistati da RE (nel corso degli anni 1999/2003, per un prezzo di complessivi Euro 5.000.000) e finalizzati alle opere investite dai sospetti di falso e di corruttela nonché di somma di denaro pari per equivalente all'incremento di valore lucrato da detta società. Il complesso progettato, invero, era dedotto in un preliminare di vendita verso IFFI Spa. in data 5.7.2007, negozio sottoposto alla condizione della approvazione del piano attuativo da parte della municipalità lucchese. Il compendio edificando veniva posto in vendita al prezzo di Euro 23.794.970.
L'iter amministrativo trovava intoppi, nonostante la sottoscrizione del piano da parte del Commissario prefettizio nell'aprile 2007: il Consiglio comunale, il 18.9.2008, sospendeva l'intervento, in via di autotutela, avendo paventato il superamento delle quantità edificabili consentite, sospensione che -inizialmente fissata al 18.2.2009, era prorogata al 18.7.2009. Sicché nel maggio del 2009 il contratto preliminare era dalle parti risolto per il mancato avveramento della condizione. La questione fu ripresa nel settembre del 2010, quando la Giunta comunale diede impulso alla procedura di variante Piano Strutturale e di approvazione di un documento programmatico che venne approvato dalla Giunta nell'agosto di quell'anno, approvazione a cui fece seguito quella della Relazione di Monitoraggio occorsa nel dicembre di quell'anno. Si venivano così a realizzare le condizioni per il recupero di oltre mq. A favore della destinazione residenziale del progetto di RE.
IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente infondato.
Non ha pregio la doglianza pertinente al fumus commissi delicti alla luce della corretta e meditata argomentazione che accompagna la decisione del giudice cautelare. Il Tribunale di Lucca, infatti, non si è attenuto in guisa meccanica e formalistica al principio per cui per legittimare l'applicazione della misura cautelare è sufficiente il riscontro alla mera "sussumibilità" della fattispecie di reato evocata dall'accusa, bensì ha correttamente riguardato la stessa alla luce delle concrete emergenze istruttorie raccolte sino a quel momento (Ord. p. 3 e ss.).
Si trascura - in linea di massima - la doglianza afferente alle motivazioni del provvedimento, censura inammissibile alla luce del precetto dettato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52 cpv. e chiaramente infondata a fronte dell'articolata giustificazione resa dai giudici lucchesi (tale da non integrare certamente il vizio di carenza assoluta di motivazione), anche a fronte della suggestive ed abili motivazioni del ricorrente, le quali sono svolte con palese richiamo a valutazioni sugli indizi di colpevolezza. Assai debole, ancora, è la doglianza sul carenza della condizione del periculum in mora, poiché a pag. 10 e ss. dell'Ordinanza impugnata si paventa ragionevolmente la possibilità che la condotta dei titolari di RE, una volta tornati nella disponibilità dei cespiti, ormai liberi da vincoli amministrativi, possano realizzare il progetto urbanistico fondato su presupposti illeciti e menzonieri, aggravando le conseguenze dei reati divisati dall'accusa. È argomento dotato di adeguata plausibilità, anche in considerazione delle complessive considerazioni pertinenti alla vicenda.
Anche il motivo - già proposto al Tribunale - che vorrebbe assenti i requisiti di attualità e di concretezza del pericolo, attesa la presenza dell'iter amministrativo in corso, non è convincente, poiché - considerato l'interesse sottostante all'affare - è del tutto ragionevole presumere un'immediata occupazione dell'area oggetto di controversia, una volta avallata l'opzione privata da parte del Comune.
Non così, invece, per la censura riguardante il profitto su cui si è imperniata la misura reale;
essa è, infatti, fondata. L'oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria, è rappresentato dal contratto preliminare di vendita delle unità immobiliari di RE a IFFI. Non si tratta, quindi, di vantaggio economico direttamente ed effettivamente conseguito con l'illecito, bensì un ammontare di crediti ed utilità non ancora percepite, ma soltanto attese. Anzi, per il vero ormai declinato da una aspettativa in tempi prossimi;
la convenzione conclusa con IFFI è risolta per il mancato avverarsi della condizione sospensiva a cui era collegata, essendo noto che nel caso in cui le parti abbiano condizionato l'efficacia di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art.1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare.
Pertanto il sequestro finalizzato alla confisca "per equivalente", disposto in caso di responsabilità da reato degli enti collettivi deve ritenersi illegittimo, alla luce dell'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. pen., sez. 5, 13.1.2009, n. 7718, Fondaz. centro S. Raffaele del Monte Tabor;
Cass., Sez. un., 27.3.2008, Fisia Italimpianti, riv. 239927) che postula un'utilità effettivamente conseguita e già nella disponibilità del destinatario,' infatti, il credito, ancorché liquido ed esigibile, è utilità non ancora percepita, ma soltanto attesa.
Non conviene il Collegio con l'osservazione dell'attenta Ordinanza per cui il profitto non presuppone necessariamente una "monetizzazione" (Ord. p. 13, con richiamo a Cass. Sez. 2, 13.5.2010, Ferretti, riv. 247115 che, per il vero - come si legge in motivazione - riguardava la confisca per equivalente disciplina dell'art. 322 ter c.p., comma 2, non già quella conseguente al sequestro preventivo funzionale alla confisca - ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.19 e 53 - nei confronti di ente collettivo istituto qui interessato),
poiché è pur sempre necessario che esso costituisca una concreta utilità, non una speranza, ancorché ancorata ad un'intesa negoziale. L'attuale vicenda, infatti, attesta come il mancato avveramento dell'evento futuro ed incerto ha screditato di interesse economico la convinzione, privandola di effettivo contenuto di vantaggio. Si impone, dunque una verifica in concreto del profitto realmente lucrato, evidenziando la porzione di ricchezza realmente conseguita, sulla quale, di poi, può applicarsi la sanzione della confisca.
Pertanto la Corte annulla l'Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lucca.
Occorre che il giudice a cui sono rinviati gli atti determini la porzione di ricchezza effettivamente suscettibile di confisca, anche alla luce dello sviluppo negoziale della convenzione avviata da RE Spa. e della ricchezza effettivamente da questa lucrata, secondo i corretti paradigmi fissati da questa Corte in tema di profitto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012