Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Il condannato con sentenza di patteggiamento, con cui è stata disposta la confisca dei proventi del reato di cessione di stupefacenti, non ha diritto alla restituzione di detti proventi, atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di patteggiamento, tali beni non sono mai entrati nel patrimonio dell'imputato, trattandosi del corrispettivo di una prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 44096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44096 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/11/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1770
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3507/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AY NE, nato il *29.10.1974 in Senegal*;
contro la sentenza del 2 ottobre 2009 emesso dal G.u.p. del Tribunale di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la richiesta del sostituto procuratore generale, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Torino ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa nei confronti di AY NE, per i reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, con la sospensione condizionale della pena e, inoltre, ha disposto la confisca della sostanza stupefacente, dei telefoni cellulari e della somma di Euro 110,00 in sequestro.
Contro questa sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato e ha dedotto, come unico motivo, la violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 2 e art. 240 c.p., sostenendo che nella specie il giudice non avrebbe potuto procedere alla confisca della somma di denaro ai sensi dell'art. 240 c.p.. Sebbene la misura di sicurezza reale risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del c.d. patteggiamento, perché ha riguardato il profitto e non il prezzo del reato, dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca ex art. 240 c.p., comma 2, il ricorso non può essere accolto, per carenza di interesse.
Infatti, occorre considerare che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, sicché il ricorrente, che peraltro ha riconosciuto che la somma in questione costituisce una quota del ricavato dell'attività di spaccio, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.
In altri termini, non può ritenersi di buona fede il possesso della somma proveniente da un negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume, in virtù di una negoziazione costituente reato:
infatti, il soggetto che riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. In questi casi, la confisca riguarda un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenerne la restituzione conseguente all'annullamento della confisca (Sez. 6, 4 aprile 2003, n. 26728, Cannata;
Sez. 4, 26 marzo 1996, n. 4254, Avari). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010