Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 17087
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 627 c.p.p. (elusione del giudicato rescindente)

    La Corte ha ritenuto consentito il ricorso alla motivazione per relationem all'ordinanza originaria, poiché il suo contenuto è stato integrato con riferimento ai contenuti della memoria difensiva e il Tribunale ha fornito una propria autonoma valutazione delle doglianze difensive, ritenendole infondate. La doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., per motivazione apparente e stereotipata in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo (capo 2)

    Il provvedimento impugnato, in riferimento al reato associativo, ha richiamato gli elementi indizianti già evidenziati nell'ordinanza annullata e ha fornito una propria motivata valutazione del quadro indiziario, confrontandosi con i contenuti della memoria difensiva. Le doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 273 c.p.p. (erronea applicazione della norma incriminatrice per il reato associativo)

    Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sulla configurabilità del reato associativo, anche quando il vincolo poggia sul rapporto tra fornitore e spacciatori, purché vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione. Ha evidenziato la professionalità del ricorrente nel traffico di stupefacenti e ha disatteso le doglianze difensive, ritenendole inammissibili.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per i reati-fine)

    Il Tribunale del riesame ha aggiunto la propria motivata valutazione del quadro indiziario a quella della prima ordinanza, confrontandosi con i contenuti della memoria difensiva in modo privo di aporie e non manifestamente illogico. La censura è stata dichiarata inammissibile per aspecificità.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità)

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale derubricazione del reato non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura cautelare applicata, data l'inammissibilità dei motivi relativi all'appartenenza al sodalizio associativo.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 274, 275, comma 3, 292 e 627 c.p.p. (sussistenza e attualità delle esigenze cautelari)

    L'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sottolineando l'insussistenza di elementi per vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e evidenziando la personalità del predetto, gravato da numerosi precedenti penali, e la sua capacità organizzativa, significative di una marcata propensione a delinquere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 17087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17087
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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