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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 17087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17087 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: NU AR, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 11/02/2026 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Giovanni B. Bertolini, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita, per l’indagato, l’Avv. Vincenzina Leone, che si è riportata al ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/02/2026, nel giudizio rescissorio susseguente alla pronuncia di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte con sentenza n. 2920 del 15/01/2026 per motivi processuali, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame proposta da AR NU avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 86-ter), 86-quater), 125), 127), 128), 130), 131), 134), 134- bis), 135-bis), 135-ter), 136), 137-ter), 141), 148-ter) e 149) della contestazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17087 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 05/05/2026 2. Avverso tale ordinanza il NU propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 627 c.p.p.. La doglianza si incentra sull'indebito ricorso alla motivazione per relationem attraverso il richiamo alla precedente ordinanza già annullata dalla Corte di Cassazione, determinando così un'elusione del giudicato rescindente. Il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di procedere a una reale e autonoma valutazione delle argomentazioni difensive, limitandosi a reiterare il contenuto del provvedimento cassato e giungendo paradossalmente ad affermare che a tali censure si era già fornita risposta nell'ordinanza originaria, nonostante quest'ultima fosse stata annullata proprio per omesso esame delle stesse.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., per essere la stessa meramente apparente e stereotipata in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo, di cui al capo 2) della rubrica. La difesa deduce un travisamento della prova per omissione dell'esame di elementi investigativi decisivi, quali la brevità del periodo di osservazione, l'assenza di rapporti con i vertici del sodalizio e l'informativa della Guardia di Finanza che escludeva dinamiche associative in capo al NU. Il Tribunale avrebbe risposto a tali rilievi con formule di stile generiche, senza ancorare i principi giurisprudenziali citati al caso concreto e senza spiegare l'irrilevanza dei dati fattuali contrari addotti dalla difesa.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 273 c.p.p.. Si censura l'erronea applicazione della norma incriminatrice in quanto i giudici della cautela avrebbero ritenuto configurabile la fattispecie associativa basandosi su isolati episodi di traffico di stupefacenti concentrati in un ristretto arco temporale. Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbero gli elementi costitutivi del vincolo stabile, della struttura organizzativa e dell'adesione consapevole al programma criminoso, dovendosi semmai inquadrare la condotta dell'indagato nell'ambito del concorso in singoli episodi di cessione o in rapporti di mero scambio sinallagmatico tra fornitore ed acquirente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, denunciando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardante la gravità indiziaria per i cosiddetti «reati-fine». Anche in questo caso, la difesa evidenzia come il Tribunale non abbia reso un'effettiva motivazione, limitandosi ad avallare acriticamente la prospettazione accusatoria e operando nuovamente un richiamo illegittimo all'ordinanza annullata. 2 Tale iter argomentativo renderebbe la motivazione soltanto fittizia, non permettendo di comprendere come il giudice abbia superato le specifiche contestazioni contenute nella memoria difensiva relativa ai singoli capi di imputazione.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, fondato dal Tribunale esclusivamente sull'inserimento dell'indagato in un contesto organizzato e sulla reiterazione delle condotte. La difesa sostiene che è stata omessa una valutazione globale degli indici normativi, con particolare riguardo alle esigue quantità di sostanza oggetto di sequestro (quali 1,5 grammi di marijuana o 0,20 grammi di cocaina) e all'assenza di analisi chimico- tossicologiche per molteplici contestazioni, sostituendo la necessaria analisi complessiva con un automatismo argomentativo.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 274, 275, comma 3, 292 e 627 c.p.p., riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza è censurata per aver ribadito la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, quali la significativa distanza temporale dai fatti (risalenti al 2022), l'assenza di ulteriori condotte criminose e il comportamento processuale dell'indagato, il quale ha reso spontanee dichiarazioni e si è sottoposto a interrogatorio. Il giudice del rinvio avrebbe così eluso l'obbligo di motivazione personalizzata, omettendo di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive in palese violazione dei principi di necessarietà e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il collegio preliminarmente evidenzia che il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), mentre non compete al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di 3 apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. 2. Tanto premesso, il primo motivo e il quarto motivo possono essere analizzati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. Va sottolineato che la sentenza rescindente non ha in alcun modo toccato il merito dell’ordinanza impugnata, arrestando il suo vaglio alla preliminare considerazione dell’omessa valutazione della memoria difensiva depositata dalla parte dinanzi al Tribunale del riesame. Deve pertanto ritenersi consentito il ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanza originaria, ove il suo contenuto – come occorso nel caso in esame - sia integrato in riferimento ai contenuti della memoria difensiva. Sul punto, si evidenzia come l’ordinanza oggi gravata contenga, per ciascuna imputazione, un richiamo testuale integrale all’ordinanza annullata, un esplicito riferimento alle doglianze difensive e infine la propria autonoma valutazione, nel senso della loro infondatezza (pagg.
8-9 in relazione al capo 86-bis; pag. 12 per il capo 86-quater; pagg. 14- 15 per i capi 125 e 127; pagg. 16-17 per il capo 128; pagg. 18-19 per il capo 130; pagg. 24- 25 per il capo 131; pag. 27 per il capo 134; pag. 29 per il capo 134-bis; pag. 32 per i capi 135-ter e 136; pag. 35 per il capo 137-ter; pag. 36 per il capo 141; pag. 38 per i capi 148-ter e 149; pag. 54-55 per il capo 2, in relazione al quale si rinvia comunque alle considerazioni che si svolgeranno in relazione al secondo motivo di ricorso). La dedotta violazione dell’articolo 627 cod. proc. pen. è quindi pacificamente insussistente e la relativa doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con l’ordinanza impugnata, inammissibile per genericità. Del pari generica è la doglianza relativa alla motivazione fornita in relazione ai singoli reati fine, posto che, alle pagine sopra indicate, il Tribunale del riesame ha aggiunto la propria motivata valutazione del quadro indiziario a quella della prima ordinanza, confrontandosi con i contenuti della memoria difensiva in modo privo di aporie e non manifestamente illogico, laddove, al contrario, la censura è totalmente aspecifica, limitandosi ad una generica deduzione di insufficiente o apparente motivazione, senza contestare specificamente, per ciascuna imputazione, le omissioni o i vizi della motivazione del provvedimento contestato. 3. Anche il secondo e il terzo motivo possono costituire oggetto di trattazione congiunta e sono inammissibili.
3.1. In punto di diritto, il Collegio ribadisce che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire alla 4 realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così, Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498). In relazione alla specificità del ruolo di partecipe assunto dal ricorrente, il Collegio ritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va, pertanto, riaffermato il principio affermato da Sez. n. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574, secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale. E così, in definitiva, l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega il soggetto che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Questa Corte ha anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 5 d.P.R. n. 309/1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645, relativa ad un caso in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114). È stato, anche, precisato (Sez. 1, n. 16478 del 21/01/2025, Grasso, non massimata;
Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02) che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato.
3.2. Nella caso in esame, il provvedimento impugnato, in riferimento al reato associativo (capo 2), riporta il contenuto dell’ordinanza annullata, la quale aveva evidenziato (pag. 50) tutti gli elementi indizianti da cui evincere la sussistenza del reato in parola (la circolarità delle conversazioni intercettate tra i sodali e oggetto dei dialoghi;
la disponibilità dei luoghi adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali;
l'esecuzione di numerosi reati fine e riconducibili al programma criminoso;
la prosecuzione dell'attività illecita nonostante i sequestri e gli arresti;
l'esistenza di una cassa comune e di una contabilità; il trasporto dello stupefacente secondo modalità che implicavano una certa professionalità, quale l’utilizzo di una «staffetta»; forme di mutua assistenza in caso di arresto di un sodale a causa dell'esecuzione del programma criminale;
plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze;
ripartizione dei ruoli;
utilizzo di utenze riservate dedicate alla comunicazione tra i soci), elementi plurimi e convergenti con i quali il ricorso omette di confrontarsi, limitandosi a valorizzare altri elementi ritenuti suvvalenti dal provvedimento impugnato. Quanto alla partecipazione del NU all’associazione, l’ordinanza evidenzia (pag. 47- 48) che il medesimo stringeva accordi con il EG, il quale era incaricato dal RA Antonio dell’acquisto di forniture di stupefacenti da rivendere ai siciliani dell’associazione; che, dopo l’allontanamento del RA, teneva i rapporti direttamente con i fratelli EG (per conto di RÌ NO) e con RO AS (che agiva anche per conto di RI GI), pur non disdegnando rapporti estemporanei di fornitura con i EG, avvalendosi alla bisogna di UT NO UN. Secondo il provvedimento gravato, il NU dimostrava, nel corso delle indagini, di essere dedito con professionalità al traffico di stupefacenti, esprimendo una notevole capacità di muoversi nel relativo mercato. 6 Il Collegio evidenzia altresì come l’ordinanza poi annullata avesse risposto, confutandola non illogicamente, alla doglianza relativa alla disciplina della «canapa tessile», rimarcando come nelle intercettazioni telefoniche si facesse riferimento alla capacità drogante della marijuana oggetto del traffico. Dopo avere sottolineato che l’ordinanza del riesame precedente aveva in fatto, sia pure non richiamandola esplicitamente, già dato conto, disattendendole, delle doglianze contenute nella memoria di parte, a pagina 54 aggiunge che sono infondate le deduzioni difensive contenute nella memoria pretermessa, secondo cui avrebbe escluso l’esistenza del rapporto associativo la circostanza che il ricorrente non avesse intrattenuto rapporti con tutti i sodali, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (richiamata al sottoparagrafo che precede) secondo cui non è necessario che i sodali interloquiscano tutti con tutti, né che si conoscano tutti, essendo al contrario sufficiente valorizzare la decisività dell’apporto del concorrente, così come ha motivatamente disatteso la doglianza relativa al ristretto arco temporale in cui il NU avrebbe posto in essere le condotte delittuose. Conclusivamente, a pagina 55 sottolinea come le doglianze difensive, in buona sostanza, si siano limitate ad estrapolare dalla messe istruttoria singoli elementi, senza tener conto dei decisivi elementi della continuità e della stabilità dell’associazione né, sotto il profilo soggettivo, della consapevolezza dell’appartenenza al gruppo criminale, così correttamente applicando quella giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità degli elementi indiziari acquisiti (cfr., Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 39125 del 22/9/2015, Filippone, Rv. 264780; Sez. F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515).
3.3. Il provvedimento gravato fa buon governo dei principi enucleati da questa Corte, come superiormente evidenziati e le doglianze sono pertanto inammissibili. 4. Il quinto motivo, relativo all’omesso riconoscimento del comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990, è inammissibile per carenza di interesse. Ed infatti, l’interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione. In questa prospettiva, ad esempio, proprio con riferimento al «fatto lieve», è stato valorizzato l'interesse all'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, laddove il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). Secondo la piana giurisprudenza di questa Corte, infatti (Sez. 6, n. 46387 del 7 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01), in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. Si è affermato, in un caso simile a quello per cui si procede, che, in tema di misure cautelari personali, difetta l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01), mentre in altro caso si è ritenuto che non sussista l'interesse al ricorso a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01). Nel presente procedimento, l'eventuale erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, dal momento che dall’eventuale derubricazione dei singoli reati fine non conseguirebbe alcun positivo effetto per il ricorrente, posta l’inammissibilità dei motivi di doglianza relativi all’appartenenza al sodalizio associativo, che consente comunque l’adozione della misura di massimo rigore, che ha anche termini di fase maggiori rispetto all’articolo 73 d.P.R. 309/1990. 5. Il sesto motivo di ricorso, in cui si contesta la sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è inammissibile.
5.1. Alle pagine 55-57, l’ordinanza impugnata, nel rammentare che il delitto di cui all’articolo 74 d.P.R. 309/1990 è assistito dalla doppia presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., per un verso sottolinea l’insussistenza di elementi atti a vincere la presunzione, non potendo, il solo tempo trascorso tra la contestazione del reato e l’esecuzione della misura, avere l’effetto di affievolire l’esigenza cautelare riscontrata;
per altro verso, evidenzia che «a rendere concreto e attuale il pericolo che il NU AR, libero da vincoli coercitivi, reiteri nel compimento di condotte delittuose analoghe a quelle per cui si procede, concorrono la personalità del predetto – gravato da numerosi e plurimi precedenti penali ad esempio in materia di armi o rapina – nonché la capacità organizzativa e la sua stabile messa a disposizione verso il sodalizio, significative di una marcata propensione a delinquere nei settori oggetto della presente indagine».
5.2. Tale motivazione si pone in linea di continuità con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non 8 deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01), e secondo cui (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01) «il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza». In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale», permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato, operazione posta in essere dal Tribunale reggino senza ombre di illogicità. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 10
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Giovanni B. Bertolini, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita, per l’indagato, l’Avv. Vincenzina Leone, che si è riportata al ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/02/2026, nel giudizio rescissorio susseguente alla pronuncia di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte con sentenza n. 2920 del 15/01/2026 per motivi processuali, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame proposta da AR NU avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 86-ter), 86-quater), 125), 127), 128), 130), 131), 134), 134- bis), 135-bis), 135-ter), 136), 137-ter), 141), 148-ter) e 149) della contestazione provvisoria. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17087 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 05/05/2026 2. Avverso tale ordinanza il NU propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta l'illegittimità del provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 627 c.p.p.. La doglianza si incentra sull'indebito ricorso alla motivazione per relationem attraverso il richiamo alla precedente ordinanza già annullata dalla Corte di Cassazione, determinando così un'elusione del giudicato rescindente. Il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di procedere a una reale e autonoma valutazione delle argomentazioni difensive, limitandosi a reiterare il contenuto del provvedimento cassato e giungendo paradossalmente ad affermare che a tali censure si era già fornita risposta nell'ordinanza originaria, nonostante quest'ultima fosse stata annullata proprio per omesso esame delle stesse.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., per essere la stessa meramente apparente e stereotipata in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo, di cui al capo 2) della rubrica. La difesa deduce un travisamento della prova per omissione dell'esame di elementi investigativi decisivi, quali la brevità del periodo di osservazione, l'assenza di rapporti con i vertici del sodalizio e l'informativa della Guardia di Finanza che escludeva dinamiche associative in capo al NU. Il Tribunale avrebbe risposto a tali rilievi con formule di stile generiche, senza ancorare i principi giurisprudenziali citati al caso concreto e senza spiegare l'irrilevanza dei dati fattuali contrari addotti dalla difesa.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 273 c.p.p.. Si censura l'erronea applicazione della norma incriminatrice in quanto i giudici della cautela avrebbero ritenuto configurabile la fattispecie associativa basandosi su isolati episodi di traffico di stupefacenti concentrati in un ristretto arco temporale. Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbero gli elementi costitutivi del vincolo stabile, della struttura organizzativa e dell'adesione consapevole al programma criminoso, dovendosi semmai inquadrare la condotta dell'indagato nell'ambito del concorso in singoli episodi di cessione o in rapporti di mero scambio sinallagmatico tra fornitore ed acquirente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, denunciando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardante la gravità indiziaria per i cosiddetti «reati-fine». Anche in questo caso, la difesa evidenzia come il Tribunale non abbia reso un'effettiva motivazione, limitandosi ad avallare acriticamente la prospettazione accusatoria e operando nuovamente un richiamo illegittimo all'ordinanza annullata. 2 Tale iter argomentativo renderebbe la motivazione soltanto fittizia, non permettendo di comprendere come il giudice abbia superato le specifiche contestazioni contenute nella memoria difensiva relativa ai singoli capi di imputazione.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, fondato dal Tribunale esclusivamente sull'inserimento dell'indagato in un contesto organizzato e sulla reiterazione delle condotte. La difesa sostiene che è stata omessa una valutazione globale degli indici normativi, con particolare riguardo alle esigue quantità di sostanza oggetto di sequestro (quali 1,5 grammi di marijuana o 0,20 grammi di cocaina) e all'assenza di analisi chimico- tossicologiche per molteplici contestazioni, sostituendo la necessaria analisi complessiva con un automatismo argomentativo.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 274, 275, comma 3, 292 e 627 c.p.p., riguardo alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza è censurata per aver ribadito la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere senza confrontarsi con gli elementi di segno contrario offerti dalla difesa, quali la significativa distanza temporale dai fatti (risalenti al 2022), l'assenza di ulteriori condotte criminose e il comportamento processuale dell'indagato, il quale ha reso spontanee dichiarazioni e si è sottoposto a interrogatorio. Il giudice del rinvio avrebbe così eluso l'obbligo di motivazione personalizzata, omettendo di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive in palese violazione dei principi di necessarietà e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il collegio preliminarmente evidenzia che il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), mentre non compete al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di 3 apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. 2. Tanto premesso, il primo motivo e il quarto motivo possono essere analizzati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. Va sottolineato che la sentenza rescindente non ha in alcun modo toccato il merito dell’ordinanza impugnata, arrestando il suo vaglio alla preliminare considerazione dell’omessa valutazione della memoria difensiva depositata dalla parte dinanzi al Tribunale del riesame. Deve pertanto ritenersi consentito il ricorso alla motivazione per relationem all’ordinanza originaria, ove il suo contenuto – come occorso nel caso in esame - sia integrato in riferimento ai contenuti della memoria difensiva. Sul punto, si evidenzia come l’ordinanza oggi gravata contenga, per ciascuna imputazione, un richiamo testuale integrale all’ordinanza annullata, un esplicito riferimento alle doglianze difensive e infine la propria autonoma valutazione, nel senso della loro infondatezza (pagg.
8-9 in relazione al capo 86-bis; pag. 12 per il capo 86-quater; pagg. 14- 15 per i capi 125 e 127; pagg. 16-17 per il capo 128; pagg. 18-19 per il capo 130; pagg. 24- 25 per il capo 131; pag. 27 per il capo 134; pag. 29 per il capo 134-bis; pag. 32 per i capi 135-ter e 136; pag. 35 per il capo 137-ter; pag. 36 per il capo 141; pag. 38 per i capi 148-ter e 149; pag. 54-55 per il capo 2, in relazione al quale si rinvia comunque alle considerazioni che si svolgeranno in relazione al secondo motivo di ricorso). La dedotta violazione dell’articolo 627 cod. proc. pen. è quindi pacificamente insussistente e la relativa doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con l’ordinanza impugnata, inammissibile per genericità. Del pari generica è la doglianza relativa alla motivazione fornita in relazione ai singoli reati fine, posto che, alle pagine sopra indicate, il Tribunale del riesame ha aggiunto la propria motivata valutazione del quadro indiziario a quella della prima ordinanza, confrontandosi con i contenuti della memoria difensiva in modo privo di aporie e non manifestamente illogico, laddove, al contrario, la censura è totalmente aspecifica, limitandosi ad una generica deduzione di insufficiente o apparente motivazione, senza contestare specificamente, per ciascuna imputazione, le omissioni o i vizi della motivazione del provvedimento contestato. 3. Anche il secondo e il terzo motivo possono costituire oggetto di trattazione congiunta e sono inammissibili.
3.1. In punto di diritto, il Collegio ribadisce che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire alla 4 realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così, Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498). In relazione alla specificità del ruolo di partecipe assunto dal ricorrente, il Collegio ritiene altresì di condividere e dover ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va, pertanto, riaffermato il principio affermato da Sez. n. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574, secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale. E così, in definitiva, l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega il soggetto che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Questa Corte ha anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 5 d.P.R. n. 309/1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645, relativa ad un caso in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114). È stato, anche, precisato (Sez. 1, n. 16478 del 21/01/2025, Grasso, non massimata;
Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02) che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato.
3.2. Nella caso in esame, il provvedimento impugnato, in riferimento al reato associativo (capo 2), riporta il contenuto dell’ordinanza annullata, la quale aveva evidenziato (pag. 50) tutti gli elementi indizianti da cui evincere la sussistenza del reato in parola (la circolarità delle conversazioni intercettate tra i sodali e oggetto dei dialoghi;
la disponibilità dei luoghi adibiti a custodia degli stupefacenti e incontri tra i sodali;
l'esecuzione di numerosi reati fine e riconducibili al programma criminoso;
la prosecuzione dell'attività illecita nonostante i sequestri e gli arresti;
l'esistenza di una cassa comune e di una contabilità; il trasporto dello stupefacente secondo modalità che implicavano una certa professionalità, quale l’utilizzo di una «staffetta»; forme di mutua assistenza in caso di arresto di un sodale a causa dell'esecuzione del programma criminale;
plurimi canali di approvvigionamento delle sostanze;
ripartizione dei ruoli;
utilizzo di utenze riservate dedicate alla comunicazione tra i soci), elementi plurimi e convergenti con i quali il ricorso omette di confrontarsi, limitandosi a valorizzare altri elementi ritenuti suvvalenti dal provvedimento impugnato. Quanto alla partecipazione del NU all’associazione, l’ordinanza evidenzia (pag. 47- 48) che il medesimo stringeva accordi con il EG, il quale era incaricato dal RA Antonio dell’acquisto di forniture di stupefacenti da rivendere ai siciliani dell’associazione; che, dopo l’allontanamento del RA, teneva i rapporti direttamente con i fratelli EG (per conto di RÌ NO) e con RO AS (che agiva anche per conto di RI GI), pur non disdegnando rapporti estemporanei di fornitura con i EG, avvalendosi alla bisogna di UT NO UN. Secondo il provvedimento gravato, il NU dimostrava, nel corso delle indagini, di essere dedito con professionalità al traffico di stupefacenti, esprimendo una notevole capacità di muoversi nel relativo mercato. 6 Il Collegio evidenzia altresì come l’ordinanza poi annullata avesse risposto, confutandola non illogicamente, alla doglianza relativa alla disciplina della «canapa tessile», rimarcando come nelle intercettazioni telefoniche si facesse riferimento alla capacità drogante della marijuana oggetto del traffico. Dopo avere sottolineato che l’ordinanza del riesame precedente aveva in fatto, sia pure non richiamandola esplicitamente, già dato conto, disattendendole, delle doglianze contenute nella memoria di parte, a pagina 54 aggiunge che sono infondate le deduzioni difensive contenute nella memoria pretermessa, secondo cui avrebbe escluso l’esistenza del rapporto associativo la circostanza che il ricorrente non avesse intrattenuto rapporti con tutti i sodali, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (richiamata al sottoparagrafo che precede) secondo cui non è necessario che i sodali interloquiscano tutti con tutti, né che si conoscano tutti, essendo al contrario sufficiente valorizzare la decisività dell’apporto del concorrente, così come ha motivatamente disatteso la doglianza relativa al ristretto arco temporale in cui il NU avrebbe posto in essere le condotte delittuose. Conclusivamente, a pagina 55 sottolinea come le doglianze difensive, in buona sostanza, si siano limitate ad estrapolare dalla messe istruttoria singoli elementi, senza tener conto dei decisivi elementi della continuità e della stabilità dell’associazione né, sotto il profilo soggettivo, della consapevolezza dell’appartenenza al gruppo criminale, così correttamente applicando quella giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione delle misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità degli elementi indiziari acquisiti (cfr., Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 39125 del 22/9/2015, Filippone, Rv. 264780; Sez. F, n. 38881 del 30/7/2015, Salerno, Rv. 264515).
3.3. Il provvedimento gravato fa buon governo dei principi enucleati da questa Corte, come superiormente evidenziati e le doglianze sono pertanto inammissibili. 4. Il quinto motivo, relativo all’omesso riconoscimento del comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990, è inammissibile per carenza di interesse. Ed infatti, l’interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione. In questa prospettiva, ad esempio, proprio con riferimento al «fatto lieve», è stato valorizzato l'interesse all'inquadramento del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, laddove il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). Secondo la piana giurisprudenza di questa Corte, infatti (Sez. 6, n. 46387 del 7 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 - 01), in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. Si è affermato, in un caso simile a quello per cui si procede, che, in tema di misure cautelari personali, difetta l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01), mentre in altro caso si è ritenuto che non sussista l'interesse al ricorso a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762 - 01). Nel presente procedimento, l'eventuale erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo di imputazione risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita, dal momento che dall’eventuale derubricazione dei singoli reati fine non conseguirebbe alcun positivo effetto per il ricorrente, posta l’inammissibilità dei motivi di doglianza relativi all’appartenenza al sodalizio associativo, che consente comunque l’adozione della misura di massimo rigore, che ha anche termini di fase maggiori rispetto all’articolo 73 d.P.R. 309/1990. 5. Il sesto motivo di ricorso, in cui si contesta la sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, è inammissibile.
5.1. Alle pagine 55-57, l’ordinanza impugnata, nel rammentare che il delitto di cui all’articolo 74 d.P.R. 309/1990 è assistito dalla doppia presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., per un verso sottolinea l’insussistenza di elementi atti a vincere la presunzione, non potendo, il solo tempo trascorso tra la contestazione del reato e l’esecuzione della misura, avere l’effetto di affievolire l’esigenza cautelare riscontrata;
per altro verso, evidenzia che «a rendere concreto e attuale il pericolo che il NU AR, libero da vincoli coercitivi, reiteri nel compimento di condotte delittuose analoghe a quelle per cui si procede, concorrono la personalità del predetto – gravato da numerosi e plurimi precedenti penali ad esempio in materia di armi o rapina – nonché la capacità organizzativa e la sua stabile messa a disposizione verso il sodalizio, significative di una marcata propensione a delinquere nei settori oggetto della presente indagine».
5.2. Tale motivazione si pone in linea di continuità con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non 8 deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01), e secondo cui (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01) «il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza». In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale», permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato, operazione posta in essere dal Tribunale reggino senza ombre di illogicità. 6. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 05/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 10