Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 38299
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Sentenza 13 giugno 2023

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In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'imputato che aveva eccepito l'insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 38299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38299
    Data del deposito : 13 giugno 2023

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