CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 1
In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'imputato che aveva eccepito l'insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 38299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38299 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SI nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva datata 6 giugno 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori della ricorrente, Avv. Riccardo LEONARDI e GI GIULIANELLI, che hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. DA TI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Ancona, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in data 28 gennaio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 512-bis, 648-bis e 648-ter, cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 266 e 270 cod. proc. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38299 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 13/06/2023 pen. per avere il tribunale del riesame ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata;
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 270 cod. proc. pen. ritenendo sufficiente che le ipotesi di reato contestate alla ricorrente rientrino fra quelle elencate dall'articolo 266 cod. proc. pen., senza necessità di dover valutare la ricorrenza di una connessione forte tra i due procedimenti. Secondo la difesa, invece, le conversazioni intercettate nel diverso procedimento non sarebbero utilizzabili in considerazione della insussistenza di motivi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di estorsione in relazione al quale sono state disposte le attività di captazione, in quanto i reati indicati nell'ordinanza cautelare non sono stati commessi per eseguire o occultare il reato di estorsione ovvero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tale affermazione troverebbe, peraltro, fondamento dall'annotazione di p.g. datata 25 marzo 2022 dalla cui lettura emergerebbe l'insussistenza di indizi in ordine ai reati in relazione ai quali è stata emessa l'ordinanza cautelare all'epoca dell'emissione del decreto autorizzativo delle intercettazioni nel procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R. La ricorrente ha, infine, evidenziato che il Tribunale del Riesame di Macerata ha accolto analoga eccezione di inutilizzabilità avanzata nel procedimento cautelare reale. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 191, 266, 270, 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sugli accertamenti finanziari e patrimoniali nonché sul contenuto di intercettazioni inutilizzabili con conseguente carenza indiziaria. La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui i giudici del riesame hanno ritenuto non necessaria la valutazione della fondatezza della richiesta di applicazione della misura di sicurezza reale avanzata nei confronti del fratello della ricorrente ai fini della configurabilità dell'art. 512-bis cod. pen. A giudizio della difesa, l'indagato AR TI non rientrerebbe nelle categorie di cui agli artt. 1 e 4 d.l.gs. 159/2011 in assenza di prova che i reati ipotizzati abbiano effettivamente generato profitti in capo al predetto e costituiscano l'unico suo reddito;
gli accertamenti patrimoniali in atti avrebbero dimostrato che il 2 fratello della ricorrente avrebbe dichiarato, nel periodo 2016-2020, redditi pari a 70.685,00 euro e che, di conseguenza, il TI vivrebbe di redditi leciti. 4. La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 316-ter, 56 e 640 cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto consumato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il giudice di merito avrebbero erroneamente affermato che il meccanismo criminoso posso in essere dagli indagati è composto da due distinte condotte, con la prima i predetti avrebbero ottenuto dallo Stato, tramite false prospettazioni e l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura, il riconoscimento di un credito d'imposta pari ad euro 2.622.508,00 successivamente ceduto al Gruppo Marna s.r.I., mentre con la seconda avrebbero tratto in inganno la società EN X facendo credere che i crediti ceduti fossero di origine lecita poiché relativi al lavoro realmente eseguiti, così creando i presupposti perché EN x portasse in detrazione la somma di euro 238.892,95. Di conseguenza il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si sarebbe consumato solo relativamente alla somma di 238.293,85 euro, tale affermazione troverebbe fondamento nella formulazione letterale dell'art. 316-ter cod. pen. nella parte in cui la norma prevede l'espressione «consegue indebitamente» da intendersi come riscuote materialmente. Il reato si consuma, a giudizio della difesa, nel momento in cui le erogazioni pubbliche entrano materialmente nel patrimonio degli indagati ossia al momento dell'utilizzo dei crediti imposta in compensazione, unico momento in cui si verifica la materiale apprensione dell'agevolazione concessa, e quindi solo per la somma di euro 238.892,95. Al contrario di quanto affermato dai giudici di merito la condotta decettiva tenuto a danno di EN X verrebbe assorbita nella condotta posta in essere in danno dello Stato con conseguente insussistenza del reato di truffa. 5. La ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 191, 266, 270, 273 cod. proc. pen. e 648-ter.1, cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di autoriciclaggio. Le condotte descritte nel capo di incolpazione (impiego delle somme derivanti dalle cessioni di credito non dovute nell'acquisto di immobili e di beni di lusso) non sarebbero idonee a perfezionare il reato di autoriciclaggio in quanto non rientranti nel concetto di attività speculativa di tipo economico e finanziaria delineato dalla giurisprudenza di legittimità. A giudizio della ricorrente, inoltre, mancherebbe la prova che i beni acquistati fossero destinati alla rivendita, l'unico elemento valorizzato in motivazione è, 3 infatti, una conversazione intercettata dalla cui lettura emergerebbe, ad avviso dei giudici di merito, la volontà di destinare uno degli immobili acquistati dagli indagati ad uso hotel. 6. La ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 191, 266, 270, 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione a delinquere. L'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica non darebbero conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa ed in particolare dell'indeterminatezza del programma criminoso;
la difesa segnala, in proposito, che l'indebito accesso ai cd. eco-bonus e sisma-bonus non potrebbe costituire programma delinquenziale indeterminato in considerazione del limitato novero dei soggetti che possono accedere al beneficio statale. Peraltro, nel caso di specie le condotte ipotizzate riguarderebbero solo 8 commesse, in relazione alle quali le comunicazioni dirette all'A.D.E. risalirebbero al periodo Aprile-Settembre 2021. 7. La ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc. pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio. La motivazione sarebbe priva dell'indicazione dei fatti concreti e specifici fondanti l'attuale pericolo inquinamento probatorio, in particolare non sarebbero emerse situazioni dalle quali poter desumere che l'indagata possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. La volontà di occultamento dei preziosi di illecita provenienza risulterebbe del tutto incompatibile con il contenuto delle conversazioni intercettate attestanti la volontà delle indagate di indossare i gioielli in questione. Secondo la difesa, la possibilità di inquinare le prove sarebbe esclusa dal decorso di 8/10 mesi tra la commissione delle condotte illecite ipotizzate e la data di emissione dell'ordinanza nonché dalla compiuta acquisizione da parte della Guardia di Finanza di quanto avrebbe potuto esser occultato o distrutto dagli indagati. 8. La ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc. pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. La motivazione sarebbe fondata su un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di 4 recidiva sarebbero sostanzialmente coincidenti, configurandosi come una mera endiadi dal valore simbolico. La ricorrente ritiene maggiormente condivisibile il diverso indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione secondo cui i due requisiti sono ben distinti ed entrambi necessari, la concretezza può essere riconosciuta solo in presenza di elementi di giudizio da cui desumere che il reo, verificandosene l'occasione potrà commettere reati, mentre l'attualità ricorre solo in caso di riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. Di conseguenza è necessario che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Nel caso di specie, la motivazione sarebbe carente con riguardo alla valutazione dell'imminenza dell'effettività della probabile ricaduta nella commissione di delitti della stessa specie, avendo i giudici del riesame formulato «un giudizio di recidivanza allo stato di mera ipotizzazione» (pag. 41 del ricorso). Non emergerebbero in particolare elementi attestanti ulteriori contatti tra la ricorrente ed altri soggetti disposti a fungere da prestanomi per le società della famiglia Mati né elementi la cui inferire la volontà dell'indagata di partecipare alla costituzione di ulteriori società ovvero di commettere ulteriori fatti della medesima specie. La motivazione sarebbe carente, inoltre, in quanto i giudici di appello non hanno considerato il significativo lasso temporale trascorso fra la data di commissione dei fatti ed il giorno in cui è stato applicato il provvedimento cautelare primigenio, periodo sufficiente a comprovare l'attenuazione della esigenza cautelare in esame. In subordine, la difesa ha invocato la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte in considerazione della sussistenza di un contrasto consolidato tra i predetti orientamenti giurisprudenziali, contrasto che renderebbe necessario un intervento risolutore delle Sezioni Unite. 9. La ricorrente, con l'ottavo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270 e 275 cod. proc. pen. conseguente alla ritenuta inidoneità di misure più gradate a garantire le esigenze cautelari. La motivazione sarebbe apparente in ordine alla inidoneità di misure cautelari meno afflittive a garantire le esigenze cautelari. A giudizio della difesa il pericolo che la prevenuta possa proseguire le attività delittuose se sottoposta a un vincolo non detentivo sarebbe escluso dal fatto che i lavori presso gli immobili sono già ultimati, l'opzione dello sconto in fattura risulta essere già stata esercitata, i crediti di imposta già ceduti alla società EN X ed i proventi dei delitti già confiscati mentre il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe escluso non 5 essendo più possibile alcuna alterazione degli accertamenti in quanto gli immobili sono già sottoposti a sequestro. 10. In data 6 giugno 2023 il difensore della ricorrente ha depositato motivi nuovi e aggiunti di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità, ha chiarito come le intercettazioni disposte in altro procedimento possano essere utilizzate, tenendo conto in primo luogo dell'epoca nella quale le stesse sono state disposte, con applicazione della nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen., a prescindere dal profilo della connessione ed evidenziando in secondo luogo la diretta utilizzabilità di tali esiti captativi nel caso in esame in considerazione del titolo di reato contestato (in particolare art. 648-ter.
1. cod. proc. pen.) e del combinato disposto degli artt. 270 e 266 cod. proc. pen. In tal senso, è bene ricordare che la nuova disciplina ha previsto due distinte deroghe al divieto di utilizzazione di captazioni effettuate in diverso procedimento: la prima ricalca la disciplina previgente, e consente la circolazione extra procedimentale delle intercettazioni in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto obbligatorio in flagranza;
la seconda concerne i reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen. (nel caso di specie delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen.). Ne consegue all'evidenza che per la prova di reati che rientrano nelle suddette deroghe i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se sono rilevanti e indispensabili. Dunque, l'utilizzabilità delle captazioni risultate aliunde presuppone o che il reato sia tanto grave che per esso il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, o, alternativamente, che per il titolo di reato accertato sarebbe stato comunque consentito procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione. Questa Corte ha già evidenziato che tali requisiti non possono essere letti in un'ottica restrittiva, nel senso di una lettura congiunta degli stessi, poiché tale dato non si rivela coerente con la successiva disposizione di cui all'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. che "nel regolamentare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, hanno previsto analoga deroga al divieto, consentendone l'esportabilità per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il 6 decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., in tal modo superando il rigore che era stato voluto dal d.lgs. n. 216 del 2017 e che aveva il fine di restringere l'ambito di operatività, sia pure indirettamente, del trojan horse". (Sez. 5, n. 37911 del 20/07/2022, Saponara PI IO). Gli elementi così evidenziati sono stati ritenuti non in contrasto con i principi costituzionali e con le coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite Cavallo, in considerazione della previsione di deroga al generale divieto di utilizzazione, in presenza di un evidente interesse statuale all'accertamento di reati di maggiore gravità, che destano maggiore allarme sociale, con pieno rispetto di principi fondamentali come evidenziato dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1994. In tal senso si è ritenuto che: "l'estensione dell'ambito della deroga introdotta dal legislatore, con il correttivo della richiesta motivazione rafforzata nella valutazione di indispensabilità e rilevanza, non sembra, allora, contraddire il principio di eccezionalità dei limiti al generale divieto di circolazione dei risultati captativi". (Sez. 5, n. 37911 del 20/07/2022, Saponara PI IO). 2. La valutazione effettuata dal Tribunale e il richiamo al combinato disposto della disciplina appena evocata rende di conseguenza manifestamente infondati anche il secondo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti incentrati sulla gravità indiziaria, oltre che sulla proporzionalità della misura, che sarebbe desumibile esclusivamente dalle intercettazioni e captazioni disposte in altro procedimento. Il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla gravità del quadro indiziario per tutte le imputazioni elevate, anche richiamando le valutazioni ampie ed argomentate dell'ordinanza genetica, ricostruendo in modo analitico le caratteristiche delle azioni poste in essere, la molteplicità delle condotte, la predisposizione organizzata a tal fine di mezzi e persone, la particolare complessità delle attività poste in essere al fine di connotare ampiamente l'elemento intenzionale, la piena consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti di far parte di un sodalizio. Ciò posto, occorre ricordare che, secondo un costante orientamento ermeneutico di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, 7 pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698- 01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, non potendosi dunque risolvere il vaglio della Corte di cassazione in una non ammissibile analisi di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione ritenuta assente e in violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Inoltre, è principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, quello secondo il quale con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen. possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente, non essendo invece richiesta, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Del Duca, Rv. 278122-01). Nel caso in esame, con specifico riferimento ai temi sollevati con tali motivi, non ricorre certamente né una motivazione apparente, né tanto meno una omessa motivazione (esplicative e indicative in tal senso le pagg. 3 e seg. dell'ordinanza del Tribunale del riesame). La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitata a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 8 3. Il terzo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge, per aver ritenuto la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza quanto alla fattispecie consumata di indebita percezione di erogazioni pubbliche, è manifestamente infondato. Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui: "Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi" (Sez.6, n. 9060 del 30/11/2022, GSE S.p.a., Rv. 284336-01). Appare, pertanto, evidente che con il riconoscimento del credito d'imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio;
quanto al merito della questione, la stessa è stata correttamente inquadrata dal Tribunale nelle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata. Deve, in ogni caso, essere sottolineato come, nella premessa della ordinanza impugnata, il Tribunale abbia esplicitamente chiarito come in relazione a tale imputazione, in considerazione dei limiti edittali, la misura cautelare è stata esclusa con conseguente carenza di interesse da parte della ricorrente. 4. Quanto alla settima censura ed alla richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, deve essere ribadito il consolidato l'orientamento secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertabs" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994-01; negli stessi termini Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez.3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). Nel caso di specie la ricorrenza delle esigenze cautelari è stata affrontata in modo specifico e compiutamente dal Tribunale, con logica motivazione che ha riscontrato il pericolo di inquinamento probatorio (pag. 5 e 6) sottolineando la portata risolutiva dei dialoghi intercettati, la determinazione della ricorrente 9 nell'ostacolare consapevolmente una ricostruzione dei fatti, con l'incondizionata disponibilità degli altri sodali;
evidenziando altresì il pericolo di recidiva specifica, con corretta applicazione del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212- 01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale la ricorrente non si è compiutamente confrontata. Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). I giudici del riesame hanno adeguatamente formulato un giudizio prognostico che, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnette alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, con evidente esclusione di una considerazione di possibile adeguatezza della diversa modalità di applicazione ed esecuzione della misura cautelare per come indicata dalla difesa (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266421-01; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264-01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
1 0 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 1 giugno 2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori della ricorrente, Avv. Riccardo LEONARDI e GI GIULIANELLI, che hanno insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. DA TI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Ancona, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in data 28 gennaio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 512-bis, 648-bis e 648-ter, cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge ex art. 311 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 266 e 270 cod. proc. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38299 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 13/06/2023 pen. per avere il tribunale del riesame ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R della Procura della Repubblica di Macerata;
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 270 cod. proc. pen. ritenendo sufficiente che le ipotesi di reato contestate alla ricorrente rientrino fra quelle elencate dall'articolo 266 cod. proc. pen., senza necessità di dover valutare la ricorrenza di una connessione forte tra i due procedimenti. Secondo la difesa, invece, le conversazioni intercettate nel diverso procedimento non sarebbero utilizzabili in considerazione della insussistenza di motivi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto del presente procedimento ed il reato di estorsione in relazione al quale sono state disposte le attività di captazione, in quanto i reati indicati nell'ordinanza cautelare non sono stati commessi per eseguire o occultare il reato di estorsione ovvero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tale affermazione troverebbe, peraltro, fondamento dall'annotazione di p.g. datata 25 marzo 2022 dalla cui lettura emergerebbe l'insussistenza di indizi in ordine ai reati in relazione ai quali è stata emessa l'ordinanza cautelare all'epoca dell'emissione del decreto autorizzativo delle intercettazioni nel procedimento penale n. 1742/2021 R.G.N.R. La ricorrente ha, infine, evidenziato che il Tribunale del Riesame di Macerata ha accolto analoga eccezione di inutilizzabilità avanzata nel procedimento cautelare reale. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 191, 266, 270, 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sugli accertamenti finanziari e patrimoniali nonché sul contenuto di intercettazioni inutilizzabili con conseguente carenza indiziaria. La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui i giudici del riesame hanno ritenuto non necessaria la valutazione della fondatezza della richiesta di applicazione della misura di sicurezza reale avanzata nei confronti del fratello della ricorrente ai fini della configurabilità dell'art. 512-bis cod. pen. A giudizio della difesa, l'indagato AR TI non rientrerebbe nelle categorie di cui agli artt. 1 e 4 d.l.gs. 159/2011 in assenza di prova che i reati ipotizzati abbiano effettivamente generato profitti in capo al predetto e costituiscano l'unico suo reddito;
gli accertamenti patrimoniali in atti avrebbero dimostrato che il 2 fratello della ricorrente avrebbe dichiarato, nel periodo 2016-2020, redditi pari a 70.685,00 euro e che, di conseguenza, il TI vivrebbe di redditi leciti. 4. La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 316-ter, 56 e 640 cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto consumato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il giudice di merito avrebbero erroneamente affermato che il meccanismo criminoso posso in essere dagli indagati è composto da due distinte condotte, con la prima i predetti avrebbero ottenuto dallo Stato, tramite false prospettazioni e l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura, il riconoscimento di un credito d'imposta pari ad euro 2.622.508,00 successivamente ceduto al Gruppo Marna s.r.I., mentre con la seconda avrebbero tratto in inganno la società EN X facendo credere che i crediti ceduti fossero di origine lecita poiché relativi al lavoro realmente eseguiti, così creando i presupposti perché EN x portasse in detrazione la somma di euro 238.892,95. Di conseguenza il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si sarebbe consumato solo relativamente alla somma di 238.293,85 euro, tale affermazione troverebbe fondamento nella formulazione letterale dell'art. 316-ter cod. pen. nella parte in cui la norma prevede l'espressione «consegue indebitamente» da intendersi come riscuote materialmente. Il reato si consuma, a giudizio della difesa, nel momento in cui le erogazioni pubbliche entrano materialmente nel patrimonio degli indagati ossia al momento dell'utilizzo dei crediti imposta in compensazione, unico momento in cui si verifica la materiale apprensione dell'agevolazione concessa, e quindi solo per la somma di euro 238.892,95. Al contrario di quanto affermato dai giudici di merito la condotta decettiva tenuto a danno di EN X verrebbe assorbita nella condotta posta in essere in danno dello Stato con conseguente insussistenza del reato di truffa. 5. La ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 191, 266, 270, 273 cod. proc. pen. e 648-ter.1, cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di autoriciclaggio. Le condotte descritte nel capo di incolpazione (impiego delle somme derivanti dalle cessioni di credito non dovute nell'acquisto di immobili e di beni di lusso) non sarebbero idonee a perfezionare il reato di autoriciclaggio in quanto non rientranti nel concetto di attività speculativa di tipo economico e finanziaria delineato dalla giurisprudenza di legittimità. A giudizio della ricorrente, inoltre, mancherebbe la prova che i beni acquistati fossero destinati alla rivendita, l'unico elemento valorizzato in motivazione è, 3 infatti, una conversazione intercettata dalla cui lettura emergerebbe, ad avviso dei giudici di merito, la volontà di destinare uno degli immobili acquistati dagli indagati ad uso hotel. 6. La ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 191, 266, 270, 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione a delinquere. L'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica non darebbero conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa ed in particolare dell'indeterminatezza del programma criminoso;
la difesa segnala, in proposito, che l'indebito accesso ai cd. eco-bonus e sisma-bonus non potrebbe costituire programma delinquenziale indeterminato in considerazione del limitato novero dei soggetti che possono accedere al beneficio statale. Peraltro, nel caso di specie le condotte ipotizzate riguarderebbero solo 8 commesse, in relazione alle quali le comunicazioni dirette all'A.D.E. risalirebbero al periodo Aprile-Settembre 2021. 7. La ricorrente, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc. pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio. La motivazione sarebbe priva dell'indicazione dei fatti concreti e specifici fondanti l'attuale pericolo inquinamento probatorio, in particolare non sarebbero emerse situazioni dalle quali poter desumere che l'indagata possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. La volontà di occultamento dei preziosi di illecita provenienza risulterebbe del tutto incompatibile con il contenuto delle conversazioni intercettate attestanti la volontà delle indagate di indossare i gioielli in questione. Secondo la difesa, la possibilità di inquinare le prove sarebbe esclusa dal decorso di 8/10 mesi tra la commissione delle condotte illecite ipotizzate e la data di emissione dell'ordinanza nonché dalla compiuta acquisizione da parte della Guardia di Finanza di quanto avrebbe potuto esser occultato o distrutto dagli indagati. 8. La ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270, 273 e 274 cod. proc. pen. in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. La motivazione sarebbe fondata su un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di 4 recidiva sarebbero sostanzialmente coincidenti, configurandosi come una mera endiadi dal valore simbolico. La ricorrente ritiene maggiormente condivisibile il diverso indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione secondo cui i due requisiti sono ben distinti ed entrambi necessari, la concretezza può essere riconosciuta solo in presenza di elementi di giudizio da cui desumere che il reo, verificandosene l'occasione potrà commettere reati, mentre l'attualità ricorre solo in caso di riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. Di conseguenza è necessario che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Nel caso di specie, la motivazione sarebbe carente con riguardo alla valutazione dell'imminenza dell'effettività della probabile ricaduta nella commissione di delitti della stessa specie, avendo i giudici del riesame formulato «un giudizio di recidivanza allo stato di mera ipotizzazione» (pag. 41 del ricorso). Non emergerebbero in particolare elementi attestanti ulteriori contatti tra la ricorrente ed altri soggetti disposti a fungere da prestanomi per le società della famiglia Mati né elementi la cui inferire la volontà dell'indagata di partecipare alla costituzione di ulteriori società ovvero di commettere ulteriori fatti della medesima specie. La motivazione sarebbe carente, inoltre, in quanto i giudici di appello non hanno considerato il significativo lasso temporale trascorso fra la data di commissione dei fatti ed il giorno in cui è stato applicato il provvedimento cautelare primigenio, periodo sufficiente a comprovare l'attenuazione della esigenza cautelare in esame. In subordine, la difesa ha invocato la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte in considerazione della sussistenza di un contrasto consolidato tra i predetti orientamenti giurisprudenziali, contrasto che renderebbe necessario un intervento risolutore delle Sezioni Unite. 9. La ricorrente, con l'ottavo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 191, 266, 270 e 275 cod. proc. pen. conseguente alla ritenuta inidoneità di misure più gradate a garantire le esigenze cautelari. La motivazione sarebbe apparente in ordine alla inidoneità di misure cautelari meno afflittive a garantire le esigenze cautelari. A giudizio della difesa il pericolo che la prevenuta possa proseguire le attività delittuose se sottoposta a un vincolo non detentivo sarebbe escluso dal fatto che i lavori presso gli immobili sono già ultimati, l'opzione dello sconto in fattura risulta essere già stata esercitata, i crediti di imposta già ceduti alla società EN X ed i proventi dei delitti già confiscati mentre il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe escluso non 5 essendo più possibile alcuna alterazione degli accertamenti in quanto gli immobili sono già sottoposti a sequestro. 10. In data 6 giugno 2023 il difensore della ricorrente ha depositato motivi nuovi e aggiunti di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, con motivazione priva di illogicità, ha chiarito come le intercettazioni disposte in altro procedimento possano essere utilizzate, tenendo conto in primo luogo dell'epoca nella quale le stesse sono state disposte, con applicazione della nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen., a prescindere dal profilo della connessione ed evidenziando in secondo luogo la diretta utilizzabilità di tali esiti captativi nel caso in esame in considerazione del titolo di reato contestato (in particolare art. 648-ter.
1. cod. proc. pen.) e del combinato disposto degli artt. 270 e 266 cod. proc. pen. In tal senso, è bene ricordare che la nuova disciplina ha previsto due distinte deroghe al divieto di utilizzazione di captazioni effettuate in diverso procedimento: la prima ricalca la disciplina previgente, e consente la circolazione extra procedimentale delle intercettazioni in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto obbligatorio in flagranza;
la seconda concerne i reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen. (nel caso di specie delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen.). Ne consegue all'evidenza che per la prova di reati che rientrano nelle suddette deroghe i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se sono rilevanti e indispensabili. Dunque, l'utilizzabilità delle captazioni risultate aliunde presuppone o che il reato sia tanto grave che per esso il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, o, alternativamente, che per il titolo di reato accertato sarebbe stato comunque consentito procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione. Questa Corte ha già evidenziato che tali requisiti non possono essere letti in un'ottica restrittiva, nel senso di una lettura congiunta degli stessi, poiché tale dato non si rivela coerente con la successiva disposizione di cui all'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. che "nel regolamentare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, hanno previsto analoga deroga al divieto, consentendone l'esportabilità per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il 6 decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., in tal modo superando il rigore che era stato voluto dal d.lgs. n. 216 del 2017 e che aveva il fine di restringere l'ambito di operatività, sia pure indirettamente, del trojan horse". (Sez. 5, n. 37911 del 20/07/2022, Saponara PI IO). Gli elementi così evidenziati sono stati ritenuti non in contrasto con i principi costituzionali e con le coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite Cavallo, in considerazione della previsione di deroga al generale divieto di utilizzazione, in presenza di un evidente interesse statuale all'accertamento di reati di maggiore gravità, che destano maggiore allarme sociale, con pieno rispetto di principi fondamentali come evidenziato dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1994. In tal senso si è ritenuto che: "l'estensione dell'ambito della deroga introdotta dal legislatore, con il correttivo della richiesta motivazione rafforzata nella valutazione di indispensabilità e rilevanza, non sembra, allora, contraddire il principio di eccezionalità dei limiti al generale divieto di circolazione dei risultati captativi". (Sez. 5, n. 37911 del 20/07/2022, Saponara PI IO). 2. La valutazione effettuata dal Tribunale e il richiamo al combinato disposto della disciplina appena evocata rende di conseguenza manifestamente infondati anche il secondo, quarto, quinto e sesto motivo, tutti incentrati sulla gravità indiziaria, oltre che sulla proporzionalità della misura, che sarebbe desumibile esclusivamente dalle intercettazioni e captazioni disposte in altro procedimento. Il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla gravità del quadro indiziario per tutte le imputazioni elevate, anche richiamando le valutazioni ampie ed argomentate dell'ordinanza genetica, ricostruendo in modo analitico le caratteristiche delle azioni poste in essere, la molteplicità delle condotte, la predisposizione organizzata a tal fine di mezzi e persone, la particolare complessità delle attività poste in essere al fine di connotare ampiamente l'elemento intenzionale, la piena consapevolezza da parte di tutti i soggetti coinvolti di far parte di un sodalizio. Ciò posto, occorre ricordare che, secondo un costante orientamento ermeneutico di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, 7 pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698- 01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, non potendosi dunque risolvere il vaglio della Corte di cassazione in una non ammissibile analisi di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione ritenuta assente e in violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Inoltre, è principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, quello secondo il quale con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292 cod. proc. pen. possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente, non essendo invece richiesta, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Del Duca, Rv. 278122-01). Nel caso in esame, con specifico riferimento ai temi sollevati con tali motivi, non ricorre certamente né una motivazione apparente, né tanto meno una omessa motivazione (esplicative e indicative in tal senso le pagg. 3 e seg. dell'ordinanza del Tribunale del riesame). La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitata a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 8 3. Il terzo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta violazione di legge, per aver ritenuto la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza quanto alla fattispecie consumata di indebita percezione di erogazioni pubbliche, è manifestamente infondato. Il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secondo cui: "Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi" (Sez.6, n. 9060 del 30/11/2022, GSE S.p.a., Rv. 284336-01). Appare, pertanto, evidente che con il riconoscimento del credito d'imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio;
quanto al merito della questione, la stessa è stata correttamente inquadrata dal Tribunale nelle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata. Deve, in ogni caso, essere sottolineato come, nella premessa della ordinanza impugnata, il Tribunale abbia esplicitamente chiarito come in relazione a tale imputazione, in considerazione dei limiti edittali, la misura cautelare è stata esclusa con conseguente carenza di interesse da parte della ricorrente. 4. Quanto alla settima censura ed alla richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, deve essere ribadito il consolidato l'orientamento secondo il quale «in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertabs" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv. 273994-01; negli stessi termini Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez.3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). Nel caso di specie la ricorrenza delle esigenze cautelari è stata affrontata in modo specifico e compiutamente dal Tribunale, con logica motivazione che ha riscontrato il pericolo di inquinamento probatorio (pag. 5 e 6) sottolineando la portata risolutiva dei dialoghi intercettati, la determinazione della ricorrente 9 nell'ostacolare consapevolmente una ricostruzione dei fatti, con l'incondizionata disponibilità degli altri sodali;
evidenziando altresì il pericolo di recidiva specifica, con corretta applicazione del principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212- 01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale la ricorrente non si è compiutamente confrontata. Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). I giudici del riesame hanno adeguatamente formulato un giudizio prognostico che, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnette alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, con evidente esclusione di una considerazione di possibile adeguatezza della diversa modalità di applicazione ed esecuzione della misura cautelare per come indicata dalla difesa (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266421-01; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264-01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
1 0 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 1 giugno 2023.