Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
Non sussiste l'interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2015, n. 41003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41003 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
41 0 0 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA : IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1699 Dott. GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI N. 30174/2015 - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ DO N. IL 28/12/1981 avverso l'ordinanza n. 401/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 01/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
MO CE TE sentite le conclusioni del PG Dott. senso del repetto del ricorso nel Udit ildifensore Avv.; Silvestro Anodis نها Mottorieleo per l'ecompliments Guids, che ha insistito dei motor RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento dell'1 luglio 2015, in riforma della impugnata ordinanza del Gip presso il Tribunale di Salerno del 20 giugno 2015, il Tribunale del riesame della stessa città ha sostituito nei confronti di RI GU la misura della custodia in carcere originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari, con il divieto di comunicazione con persone diverse da coloro che con lui coabitano o lo assistono, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso il 18 giugno 2015 (per avere ceduto tre palline di eroina per il corrispettivo di 40 euro e detenuto nell'abitazione undici palline della medesima sostanza). Il Collegio della cautela ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla luce del sequestro dello stupefacente nella disponibilità dell'acquirente AS IO e delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in merito ai pregressi acquisti dal RI nei sei mesi precedenti - nonché del sequestro di stupefacente e del bilancino di precisione nell'alloggio dell'indagato; ha quindi ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa - alla luce delle modalità e circostanze del fatto e nonostante la condizione di incensuratezza dell'indagato -, esigenza stimata fronteggiabile con la misura domiciliare.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'Avv. Silvestro Amodio, difensore di fiducia di RI Giudo, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 309 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla scorta delle dichiarazioni rese da un'unica persona informata dei fatti AS IO - ed in assenza di riscontri quanto al riferito - pagamento per l'acquisto della sostanza della somma di 40 euro, non rinvenuta nell'abitazione dell'indagato.
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 309 e 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale stimato sussistenti le esigenze cautelari nonostante il comportamento collaborativo tenuto da RI sin dal primo momento, il mancato accertamento dell'entità di principio attivo contenuto nella sostanza e quindi la possibile inoffensività della condotta, l'episodicità della cessione e l'inquadrabilità del fatto nella fattispecie della lieve entità.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato, mentre il difensore del RI ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2 .. 2. Tutte in fatto sono le considerazioni critiche svolte in relazione al giudizio di gravità indiziaria: oltre a riprodurre nella sostanza le medesime argomentazioni già esposte dinanzi al Tribunale del riesame e da esso ampiamente vagliate e correttamente disattese, il motivo è invero volto a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa degli elementi indiziari, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sollecitando uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
3. D'altronde, non può non notarsi come l'acquirente AS IO costituisca a tutti gli effetti un testimone, le cui dichiarazioni possono pertanto supportare il giudizio di gravità indiziaria a prescindere dall'esistenza di specifici riscontri obbiettivi. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, derivando da ciò la utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle rispettive qualità (Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014 - dep. 20/01/2015, D'Onofrio, Rv. 261953). Riscontri obbiettivi che il Collegio della cautela ha, ad ogni buon conto, evidenziato, dando atto del rinvenimento nella disponibilità domestica del ricorrente di ulteriori dosi del medesimo stupefacente e del bilancino di precisione.
4. E' infondato anche il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in punto di esigenze cautelari. A sostegno della ritenuta sussistenza delle esigenze di natura special preventiva, il giudice della impugnazione cautelare ha valorizzato elementi obbiettivi (quali il rinvenimento di plurime dosi nell'alloggio e del bilancino di precisione) e l'apporto conoscitivo del AS (in merito al consolidato rapporto di fornitura) congruamente ritenuti dimostrativi, a discapito della condizione di incensuratezza dell'indagato, della concretezza ed attualità del rischio di reiterazione di analoghe condotte criminose. La pregressa incensuratezza dell'indagato assume invero una valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012, Mellucci, Rv. 255679) 3 AB 5. Né il provvedimento può essere censurato laddove non risponde in modo espresso in merito alla non configurabilità nella specie dell'ipotesi della lieve entità del fatto » Per un verso, la motivazione può ritenersi non radicalmente omessa ma implicita allorchè, ricostruiti i fatti, il decidente della cautela ha ritenuto integrato il quadro indiziario in merito al reato come oggetto di contestazione provvisoria, rimanendo sempre salva la riqualificazione nella sede della cognizione;
per altro verso, si tratta di profilo che - oltre a non dispiegare nessuna incidenza sul procedimento di merito - non assume alcun rilievo ai fini della decisione in punto di scelta del trattamento cautelare. Acclarata e ben argomentata dal Tribunale l'esigenza di applicare a RI una misura di natura detentiva, l'eventuale qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, giusta l'attuale formulazione degli artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., non potrebbe difatti assumere alcuna valenza ostativa all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, applicata dallo stesso Collegio cautelare in riforma del primigenio provvedimento coercitivo, di tal che rispetto a tale doglianza non è ravvisabile nessun concreto interesse in capo al ricorrente. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non può infatti ravvisarsi un interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento "de libertate", quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (ex plurimis Sez. 6, n. 48488 del 11/12/2008 - dep. 30/12/2008, P.G. in proc. Manzi, Rv. 242429).
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015 Il consigliere estensore Presidente Francesco Ippolito Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito