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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17202 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17202 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 5.12.2019 dal Tribunale di Palermo, previa riqualificazione del fatto contestato sotto la specie del tentato furto aggravato ai sensi dell'art.61, n.5 e dell'art.625, n.6, cod.pen. (commesso in concorso con RI IO), ha condannato US TO alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 200,00 di multa, così determinata previa , c applicazione della diminuente défétrirra dalla scelta del rito abbreviato;
reato commesso mediante sottrazione di una borsa, appartenente a NA Soragni, avvenuta presso la stazione centrale di Palermo e cui era seguita il pressoché immediato recupero della refurtiva grazie all'intervento di personale dell'esercito operante nei pressi della stazione medesima, allertati dal soggetto (VI Canzoneri) che, nell'occasione, accompagnava la persona offesa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato / articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.; - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione degli artt. 24, comma 2, 101, commi 1 e 2, 111, commi 6 e 7, Cost. in relazione agli artt. 125, comma 31 e 545 cod.proc.pen. e violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Sul punto, il difensore ha argomentato che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta - contenuta nel primo motivo di gravame - relativa al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, dovendosi quindi rlavvisare un vizio di omessa motivazione in assenza di qualsivoglia riferimento, anche grafico, alla predetta censura. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per violazione delle legge penale in relazione all'art.61, n.5, cod.pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
rilevando come la commissione del reato in e orario notturno e lo stato di dormiveglia della persona offesa non •or,./. di per sé soli, ritenersi idonei a perfezionare la predetta aggravante comune. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi non superano il necessario vaglio di ammissibilità. 1.1 In relazione al primo motivo, attinente alla dedotta mancanza di motivazione sulla correttezza del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le circostanze attenuanti generiche e alla conseguente ritenuta equivalenza, va rilevato come non sussista il dedotto difetto di motivazione in quanto la relativa doglianza, formulata in sede di giudizio di appello, ha formato evidente oggetto di valutazione da parte della Corte nella parte relativa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla riqualificazione del fatto sotto la specie del tentativo. , &erra_ni 4 teika i Corte - in implicita condivisione con la valutazione già formulata sul punto dal Tribunale - ha formulato il predetto giudizio di equivalenza, in base alle circostanze di fatto rappresentate dalla pluralità delle circostanze aggravanti contestate, in relazione allo stato di minorata difesa della persona offesa e della oggettiva gravità dell'azione, posta in comparazione con il constatato ritardo mentale degli autori del fatti, pur se non tali da concretizzare una ridotta capacità di intendere e di volere. 1.2 Anche il secondo motivo, con il quale l'appellante ha contestato l'argomentazione della Corte d'appello in punto di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.61. n.5, cod.pen., deve ritenersi inammissibile dal punto di vista intrinseco, non contenendo lo stesso alcun effettivo raffronto con le ragioni di fatto poste alla base della relativa valutazione;
a propria volta ampiamente argomentate dal giudice di secondo grado sulla base degli elementi rappresentati dall'orario notturno nel quale è avvenuto l'evento e dallo stato di ridotta capacità di reazione, tanto in relazione alla persona offesa che al soggetto che la accompagnava nella circostanza (considerazioni, a propria volta, da ritenere conformi ai principi espressi da Sez.un., 15/7/2021, n.40275, Cardellini, RV. 282095 - 02, in base alla quale ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, sulla base di valutazione da operare in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato). Con tali specifiche argomentazioni la censura omette di confrontarsi / in violazione dell'onere, previsto / a pena di inammissibilità(dall'art. 581 cod. proc. pen., di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del motivo di ricorso in tal modo incorrendo pee -We, nel relativo vizio 3 Il Presidente di aspecificità (Sez.3, 18/7/2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608; Sez.2, 22/3/2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre). 2. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 in punto di sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata, sulla base del principio espresso da Sez.un., 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17202 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 5.12.2019 dal Tribunale di Palermo, previa riqualificazione del fatto contestato sotto la specie del tentato furto aggravato ai sensi dell'art.61, n.5 e dell'art.625, n.6, cod.pen. (commesso in concorso con RI IO), ha condannato US TO alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 200,00 di multa, così determinata previa , c applicazione della diminuente défétrirra dalla scelta del rito abbreviato;
reato commesso mediante sottrazione di una borsa, appartenente a NA Soragni, avvenuta presso la stazione centrale di Palermo e cui era seguita il pressoché immediato recupero della refurtiva grazie all'intervento di personale dell'esercito operante nei pressi della stazione medesima, allertati dal soggetto (VI Canzoneri) che, nell'occasione, accompagnava la persona offesa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato / articolando due motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.; - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione degli artt. 24, comma 2, 101, commi 1 e 2, 111, commi 6 e 7, Cost. in relazione agli artt. 125, comma 31 e 545 cod.proc.pen. e violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Sul punto, il difensore ha argomentato che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta - contenuta nel primo motivo di gravame - relativa al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, dovendosi quindi rlavvisare un vizio di omessa motivazione in assenza di qualsivoglia riferimento, anche grafico, alla predetta censura. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per violazione delle legge penale in relazione all'art.61, n.5, cod.pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
rilevando come la commissione del reato in e orario notturno e lo stato di dormiveglia della persona offesa non •or,./. di per sé soli, ritenersi idonei a perfezionare la predetta aggravante comune. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi non superano il necessario vaglio di ammissibilità. 1.1 In relazione al primo motivo, attinente alla dedotta mancanza di motivazione sulla correttezza del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le circostanze attenuanti generiche e alla conseguente ritenuta equivalenza, va rilevato come non sussista il dedotto difetto di motivazione in quanto la relativa doglianza, formulata in sede di giudizio di appello, ha formato evidente oggetto di valutazione da parte della Corte nella parte relativa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla riqualificazione del fatto sotto la specie del tentativo. , &erra_ni 4 teika i Corte - in implicita condivisione con la valutazione già formulata sul punto dal Tribunale - ha formulato il predetto giudizio di equivalenza, in base alle circostanze di fatto rappresentate dalla pluralità delle circostanze aggravanti contestate, in relazione allo stato di minorata difesa della persona offesa e della oggettiva gravità dell'azione, posta in comparazione con il constatato ritardo mentale degli autori del fatti, pur se non tali da concretizzare una ridotta capacità di intendere e di volere. 1.2 Anche il secondo motivo, con il quale l'appellante ha contestato l'argomentazione della Corte d'appello in punto di sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.61. n.5, cod.pen., deve ritenersi inammissibile dal punto di vista intrinseco, non contenendo lo stesso alcun effettivo raffronto con le ragioni di fatto poste alla base della relativa valutazione;
a propria volta ampiamente argomentate dal giudice di secondo grado sulla base degli elementi rappresentati dall'orario notturno nel quale è avvenuto l'evento e dallo stato di ridotta capacità di reazione, tanto in relazione alla persona offesa che al soggetto che la accompagnava nella circostanza (considerazioni, a propria volta, da ritenere conformi ai principi espressi da Sez.un., 15/7/2021, n.40275, Cardellini, RV. 282095 - 02, in base alla quale ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, sulla base di valutazione da operare in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato). Con tali specifiche argomentazioni la censura omette di confrontarsi / in violazione dell'onere, previsto / a pena di inammissibilità(dall'art. 581 cod. proc. pen., di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del motivo di ricorso in tal modo incorrendo pee -We, nel relativo vizio 3 Il Presidente di aspecificità (Sez.3, 18/7/2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608; Sez.2, 22/3/2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre). 2. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 in punto di sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata, sulla base del principio espresso da Sez.un., 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023